IL DECRETO LEGGE 97 ALL’ATTENZIONE DEL SENATO
E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Finanze del Senato il DL 97/2008 recante “Disposizioni urgenti in materia di monito...
E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alla
Commissione Finanze del Senato il DL 97/2008 recante “Disposizioni
urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di
proroga di termini”.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito fiscale, il provvedimento con un’apposita disposizione abroga i commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del DL 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze n. 74/08, contenenti le norme attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
Resta, invece, confermato il comma 28 del suddetto articolo 35 che sancisce il principio generale di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Vengono, altresì, previsti differimenti di termini, riferiti all’anno 2008, per la trasmissione di alcune categorie di dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Nella specie, viene previsto che i CAF-dipendenti, ovvero i professionisti abilitati all’attività di assistenza fiscale, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica del modello 730/2008; tuttavia, la proroga non si applica alle dichiarazioni relative a sostituti di imposta nelle ipotesi puntualmente individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 gennaio 2008. Viene, altresì, prorogato al 10 luglio 2008 il termine per la presentazione del modello 770/2008 semplificato relativo ai sostituti d’imposta di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del DPR 322/98.
Con altra disposizione viene stabilito che le società di capitali, soggetti equipararti, enti non commerciali, i cui termini per la presentazione della dichiarazione scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni medesime in via telematica direttamente o avvalendosi degli incaricati individuati; le stesse società di persone e i soggetti equiparati possono procedere all’invio telematico del modello unico entro il 30 settembre 2008 qualora il rispettivo termine per la presentazione della dichiarazione scade entro il 29 settembre 2008.
Il decreto legge prevede, inoltre, che le persone fisiche possono presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati individuati dall’art. 3, commi 2 bis e 3 del regolamento di cui al DPR 322/1998, entro il 30 settembre 2008.
Il decreto legge, interviene, altresì, a modificare le procedure di gestione dei crediti di imposta disciplinati dall’articolo 1, commi da 271 a 279 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) relativi agli investimenti in aree svantaggiate nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato.
In particolare, viene previsto che per i progetti di investimento già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge, i soggetti che vogliano beneficiare del credito d’imposta presentano il formulario per la trasmissione dei dati (adottato dall’Agenzia entro sette giorni dall’entrata in vigore del decreto), entro trenta giorni dall’attivazione della procedura di trasmissione del formulario da parte dell’Agenzia delle entrate (da realizzarsi entro tre giorni dall’adozione del formulario). Il richiamato formulario deve essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e costituisce prenotazione del diritto alla concessione del credito d’imposta.
Per quanto riguarda, invece, i progetti avviati a decorrerre dall’entrata in vigore del decreto legge la compilazione e l’invio telematico del formulario all’Agenzia delle entrate costituisce prenotazione alla concessione del credito di imposta da soddisfarsi successivamente rispetto ai progetti di cui sopra e che risultano, quindi, già avviati.
Viene specificatamente indicato che l’Agenzia delle entrate prenderà in esame i formulari nel rispetto rigoroso dell’ordine cronologico di arrivo e che il credito di imposta sarà riconosciuto nei limiti dello stanziamento delle risorse relative all’anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, agli anni successivi nei termini puntualmente indicati dal decreto.
Il provvedimento dispone, altresì, la proroga di alcuni termini legislativi, tra cui:
Fonte: www.ance.it
In particolare, per quanto riguarda l’ambito fiscale, il provvedimento con un’apposita disposizione abroga i commi da 29 a 34 dell’articolo 35 del DL 223/06, convertito con modificazioni dalla L. 248/06, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze n. 74/08, contenenti le norme attuative della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori sui redditi di lavoro dipendente, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi.
Resta, invece, confermato il comma 28 del suddetto articolo 35 che sancisce il principio generale di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali ed assicurativi.
Vengono, altresì, previsti differimenti di termini, riferiti all’anno 2008, per la trasmissione di alcune categorie di dichiarazioni all’Agenzia delle entrate.
Nella specie, viene previsto che i CAF-dipendenti, ovvero i professionisti abilitati all’attività di assistenza fiscale, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica del modello 730/2008; tuttavia, la proroga non si applica alle dichiarazioni relative a sostituti di imposta nelle ipotesi puntualmente individuate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 gennaio 2008. Viene, altresì, prorogato al 10 luglio 2008 il termine per la presentazione del modello 770/2008 semplificato relativo ai sostituti d’imposta di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del DPR 322/98.
Con altra disposizione viene stabilito che le società di capitali, soggetti equipararti, enti non commerciali, i cui termini per la presentazione della dichiarazione scadono nel periodo compreso tra il 1° maggio 2008 e il 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni medesime in via telematica direttamente o avvalendosi degli incaricati individuati; le stesse società di persone e i soggetti equiparati possono procedere all’invio telematico del modello unico entro il 30 settembre 2008 qualora il rispettivo termine per la presentazione della dichiarazione scade entro il 29 settembre 2008.
Il decreto legge prevede, inoltre, che le persone fisiche possono presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati individuati dall’art. 3, commi 2 bis e 3 del regolamento di cui al DPR 322/1998, entro il 30 settembre 2008.
Il decreto legge, interviene, altresì, a modificare le procedure di gestione dei crediti di imposta disciplinati dall’articolo 1, commi da 271 a 279 della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) relativi agli investimenti in aree svantaggiate nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato.
In particolare, viene previsto che per i progetti di investimento già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge, i soggetti che vogliano beneficiare del credito d’imposta presentano il formulario per la trasmissione dei dati (adottato dall’Agenzia entro sette giorni dall’entrata in vigore del decreto), entro trenta giorni dall’attivazione della procedura di trasmissione del formulario da parte dell’Agenzia delle entrate (da realizzarsi entro tre giorni dall’adozione del formulario). Il richiamato formulario deve essere approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e costituisce prenotazione del diritto alla concessione del credito d’imposta.
Per quanto riguarda, invece, i progetti avviati a decorrerre dall’entrata in vigore del decreto legge la compilazione e l’invio telematico del formulario all’Agenzia delle entrate costituisce prenotazione alla concessione del credito di imposta da soddisfarsi successivamente rispetto ai progetti di cui sopra e che risultano, quindi, già avviati.
Viene specificatamente indicato che l’Agenzia delle entrate prenderà in esame i formulari nel rispetto rigoroso dell’ordine cronologico di arrivo e che il credito di imposta sarà riconosciuto nei limiti dello stanziamento delle risorse relative all’anno di presentazione del formulario e, in caso di esaurimento, agli anni successivi nei termini puntualmente indicati dal decreto.
Il provvedimento dispone, altresì, la proroga di alcuni termini legislativi, tra cui:
- la proroga al 1° gennaio 2009 del termine per l’abrogazione di cui all’art. 256, comma 4, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti Pubblici) degli artt.351, 352, 353, 354 e 355 della L. 2248/1865 (concernenti i creditori degli appaltatori di opere pubbliche, nonché la domanda e la concessione di sequestri), in scadenza il 1° luglio 2008 come da ultimo sancito dall’art. 19 del D.L. 248/07, convertito con modificazioni dalla L. 31/08;
- la proroga al 1° gennaio 2009 dell’obbligo del datore di
lavoro e del dirigente di comunicare all`INAIL, o all`IPSEMA,
per fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un
giorno, escluso quello dell’evento e, per fini assicurativi, le
informazioni concernenti gli infortuni sul lavoro che comportano
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni di cui all’art. 18,
comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08 recante attuazione
dell’articolo 1 della L.123/07, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Viene, altresì, differito al 1° gennaio 2009 il divieto, relativamente alla sorveglianza sanitaria, di effettuare visite mediche nella fase preassuntiva di cui all’art. 41, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 81/08.
Fonte: www.ance.it
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