IL MECCANISMO NON SI APPLICA SE L'APPALTATORE NON OPERA NEL COMPARTO DELL'EDILIZIA
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 347/E dello scorso 28 novembre recante “Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212” ritorna s...
L’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione n. 347/E dello scorso 28 novembre
recante “Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n.
212” ritorna sul problema del reverse charge, precisando che nel
caso in cui l’appaltatore non opera nel comparto dell’edilizia, e
più specificamente le prestazioni da esso rese non siano
riconducibili alle categorie di attività elencate nella Sezione F
della Tabella Atecofin 2004, non ricorrono i presupposti previsti
per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e,
pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub
fornitori) nei confronti dell’appaltatore, devono essere
assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da un società il cui oggetto principale era quello della commercializzazione di aerogeneratori per la produzione di energia eolica e che, non avendone i mezzi, intendeva affidare in subappalto i lavori civili per la costruzione di un parco eolico.
Ricostruiamo brevemente la problematica.
La società in questione, identificandosi con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004, che corrisponde all'attività di "fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici", aveva stipulato, in qualità di appaltatore, un contratto di appalto con un’altra società per la fornitura e posa in opera di n. 24 aerogeneratori.
Il contratto d'appalto stipulato prevedeva espressamente che l’appaltatore potesse subappaltare, mantenendone la responsabilità, una o più attività previste nel contratto, ivi compresa la realizzazione delle opere elettriche e dei lavori civili relativi alla costruzione del parco eolico (strade, piazzole, lavori civili per la sottostazione, fondazioni delle torri di sostegno delle turbine eoliche etc.). In esecuzione di tale facoltà, l’appaltatore ha stipulato, un contratto di subappalto con un’altra società per la realizzazione di alcuni dei suddetti lavori.
L’appaltatore con l’istanza di interpello in questione e alla luce delle novità fiscali introdotte dalla finanziaria 2007 in tema di subappalto nel settore dell'edilizia, ha chiesto se alla fattispecie descritta nell'istanza sia applicabile il meccanismo del "reverse charge", così come disciplinato dall'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia, con la risoluzione 347/E, ha precisato che, nonostante le prestazioni descritte fossero riconducibili al settore delle costruzioni e identificabili all'interno delle attività di cui al codice F della tabella Atecofin, in base a quanto dichiarato dalla società, la stessa commercializza aerogeneratori per la produzione di energia eolica ed è identificata con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004 (Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici), per queste ragioni, nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e, pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub fornitori) nei confronti dell'appaltatore, dovranno essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da un società il cui oggetto principale era quello della commercializzazione di aerogeneratori per la produzione di energia eolica e che, non avendone i mezzi, intendeva affidare in subappalto i lavori civili per la costruzione di un parco eolico.
Ricostruiamo brevemente la problematica.
La società in questione, identificandosi con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004, che corrisponde all'attività di "fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici", aveva stipulato, in qualità di appaltatore, un contratto di appalto con un’altra società per la fornitura e posa in opera di n. 24 aerogeneratori.
Il contratto d'appalto stipulato prevedeva espressamente che l’appaltatore potesse subappaltare, mantenendone la responsabilità, una o più attività previste nel contratto, ivi compresa la realizzazione delle opere elettriche e dei lavori civili relativi alla costruzione del parco eolico (strade, piazzole, lavori civili per la sottostazione, fondazioni delle torri di sostegno delle turbine eoliche etc.). In esecuzione di tale facoltà, l’appaltatore ha stipulato, un contratto di subappalto con un’altra società per la realizzazione di alcuni dei suddetti lavori.
L’appaltatore con l’istanza di interpello in questione e alla luce delle novità fiscali introdotte dalla finanziaria 2007 in tema di subappalto nel settore dell'edilizia, ha chiesto se alla fattispecie descritta nell'istanza sia applicabile il meccanismo del "reverse charge", così come disciplinato dall'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972.
L’Agenzia, con la risoluzione 347/E, ha precisato che, nonostante le prestazioni descritte fossero riconducibili al settore delle costruzioni e identificabili all'interno delle attività di cui al codice F della tabella Atecofin, in base a quanto dichiarato dalla società, la stessa commercializza aerogeneratori per la produzione di energia eolica ed è identificata con il codice 29.12.0 della tabella Atecofin 2004 (Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici), per queste ragioni, nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e, pertanto, le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori (e sub fornitori) nei confronti dell'appaltatore, dovranno essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
A cura di Gianluca
Oreto
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