IL MECCANISMO SI APPLICA ANCHE ALLE COOPERATIVE
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 243 dell’11 settembre scorso recante “Interpretazione art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabili...
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 243
dell’11 settembre scorso recante “Interpretazione art. 17,
comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972:applicabilità del reverse
charge alle cooperative” ritorna sul problema del reverse charge
precisando che nel caso in cui la società cooperativa operi nel
settore edile, utilizzando i soci-cooperatori sulla base di un
contratto di subappalto, è applicabile il meccanismo del reverse
charge.
La risposta dell’Agenzia nasce da un quesito posto da una società cooperativa che esercita la propria attività nel settore dell'edilizia, effettuando “lavori di completamento degli edifici quali tinteggiatura e stuccatura anche su condomini abitativi”, ossia “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa”.
Nell'ambito di tale attività, i lavori sono “assunti” dalla cooperativa e “affidati per la maggior parte a soci della stessa, tutti imprenditori artigiani”.
Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la cooperativa emette fattura nei confronti della propria clientela applicando, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 27.12.2006, n. 296, l'IVA nella misura del 10%, mentre i soci artigiani - anch'essi operanti nel settore dell'edilizia - emettono fattura nei confronti della cooperativa per il lavoro svolto.
L’Agenzia delle Entrate, concorda con la soluzione interpretativa proposta dalla Cooperativa, richiama:
La risposta dell’Agenzia nasce da un quesito posto da una società cooperativa che esercita la propria attività nel settore dell'edilizia, effettuando “lavori di completamento degli edifici quali tinteggiatura e stuccatura anche su condomini abitativi”, ossia “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa”.
Nell'ambito di tale attività, i lavori sono “assunti” dalla cooperativa e “affidati per la maggior parte a soci della stessa, tutti imprenditori artigiani”.
Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, la cooperativa emette fattura nei confronti della propria clientela applicando, ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 27.12.2006, n. 296, l'IVA nella misura del 10%, mentre i soci artigiani - anch'essi operanti nel settore dell'edilizia - emettono fattura nei confronti della cooperativa per il lavoro svolto.
L’Agenzia delle Entrate, concorda con la soluzione interpretativa proposta dalla Cooperativa, richiama:
- la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006;
- la circolare n. 19 del 4 aprile 2007
- nel rapporto con i propri committenti, la cooperativa deve fatturare, in relazione ai lavori eseguiti, con l’aliquota IVA del 10%;
- nel rapporto con i propri soci, nonché con i non soci, che, eseguendo materialmente i lavori, rientrassero nell'ambito delle previsioni del vigente articolo 17, comma 6, del decreto IVA, questi ultimi (soci e non soci) dovrebbero emettere la propria fattura nei confronti della cooperativa senza applicazione dell'imposta, secondo il sistema del "reverse charge".
A cura di Paolo
Oreto
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