IL PUNTO SU TUTTE LE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DEI CONTRATTI

Sono già passati oltre tre anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori...

09/10/2009
Sono già passati oltre tre anni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e l’originario testo è stato ampiamente rimaneggiato dalle numerose modifiche.
Le norme che hanno apportato modifiche ed integrazioni sono 13 oltre due errata-corrige e precisamente le seguenti:
  • Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito nella legge 12 luglio 2006, n. 228
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
  • Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
  • Errata-Corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26dell’1 Febbraio 2007
  • Errata-Corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 Febbraio 2007
  • Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
  • Decreto Legge 31 dicembre 2008, n. 248 convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31
  • Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129
  • Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
  • Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152
  • Legge 18 giugno 2009, n. 69
  • Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
  • Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135
tra le quali sono stati promulgati specificatamente per il Codice i tre decreti legislativi (due del 2007 ed uno del 2008) che vengono definiti primo, secondo e terzo correttivo.

Come è ben comprensibile il codice dei contratti,in atto in vigore,è ben diverso da quello originario del 2006 e molti dei 257 articoli sono stati, in questi tre anni, rimaneggiati e/o integrati; in particolare le modifiche introdotte dai tre correttivi e dai provvedimenti successivi all’ultimo decreto legislativo correttivo (Dlgs 102/2008) possono essere riassunte così come di seguito riportato.

Primo correttivo (Dlgs 6/2007)
Il primo decreto correttivo consta di quattro articoli che trattano termini di efficacia, disposizioni correttive, disposizioni di coordinamento e disposizioni finanziarie. In particolare, il termine dell’1 febbraio 2007 relativo alla proroga dell’entrata in vigore di vari istituti viene spostato all’1 agosto 2007, con la precisazione che, non viene più sospeso il comma 10 dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 (Avvalimento). Vengono, anche alleggeriti i vincoli per il responsabile del procedimento che non dovrà più essere obbligatoriamente un funzionario di ruolo, ma anche un dipendente semplicemente in servizio nell’amministrazione stessa, in caso di carenza di personale di ruolo in possesso di professionalità adeguate.

Secondo correttivo (Dlgs 113/2007)
Il secondo decreto correttivo consta di tre articoli che trattano disposizioni correttive, disposizioni di coordinamento e disposizioni per la tutela del lavoro e la vigilanza in materia di contratti pubblici. Tra le molteplici modifiche introdotte segnaliamo quelle riguardanti la Procedura negoziata (ex trattativa privata), l’appalto integrato, il subappalto, gli arbitrati e le tariffe professionali.

Terzo correttivo (Dlgs 152/2008)
Il terzo decreto correttivo consta di tre articoli che trattano disposizioni di adeguamento comunitario, disposizioni di coordinamento e morme finanziarie. Alcuni inportanti modifiche contenute nel terzo correttivo riguardano la finanza di progetto, la locazione finanziaria, l’appalto integrato i consorzi stabili, le aste elettroniche. La licitazione privata semplificata, i lavori in economia, le offerte anomale, l’offerta economicamente più vantaggiosa, il subappalto, le opere di urbanizzazione, il prezzo chiuso e l’aumento dei materiali da costruzione, l’adeguamento prezzi, la congruità della mano d’opera e la qualificazione.

Legge 18 giugno 2009, n. 69
Con l’articolo 17 viene precisato che dallì1 luglio 2009 nelle gare per appalti pubblici sarà, dunque, ammessa la partecipazione contemporanea del consorzio (stabile o di cooperative) e dei consorziati, anche se si aggiudica al prezzo più basso e con l'esclusione delle offerte anomale.

Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
Tra le diverse modifiche apportate ne segnaliamo tre. La prima è relativa ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte. In particolare, una modifica all’art. 70, comma 11, lett. b) del dlgs 163/2009, prevede che nelle procedure ristrette, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 5 agosto 2009. Con la seconda viene modificato il regime sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse e la terza riguarda il Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.

Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135
Contiene "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" e con l’articolo 3 vengono inserite alcune modifiche che consentiranno la partecipazione alla medesima gara di imprese in situazioni di controllo ove il rapporto sia ininfluente.

In allegato il testo del codice coordinato con tutte le disposizioni correttive ed integrative.

A cura di Paolo Oreto
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