IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO NON IMPLICA ALCUNA CONSEGUENZA FISCALE
L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico e rimasta inutilizzata può essere resa disponibile nel sistema elettrico mediante due diverse modalità: la ven...
L'energia prodotta da un impianto fotovoltaico e rimasta
inutilizzata può essere resa disponibile nel sistema elettrico
mediante due diverse modalità: la vendita diretta al distributore o
il servizio di scambio sul posto. La scelta tra le due modalità
dipende dalla finalità che il titolare dell'impianto intende
perseguire, ovvero la vendita in caso di attività commerciale
oppure lo scambio sul posto nel caso in cui voglia semplicemente
utilizzare l'energia che autoproduce per il soddisfacimento del
personale fabbisogno energetico.
Il servizio di scambio sul posto consente di operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kw e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio di scambio sul posto, disciplinato dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 28/2006 e per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 13/E dello scorso 20 gennaio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici nei due casi di vendita al distributore o di scambio sul posto.
Come ricordato dall'Agenzia, per effetto della deliberazione Aeeg n. 74/2008, dall'1 gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto sono cambiate ed, in particolare, il servizio adesso è regolato da una convenzione sottoscritta dall'utente e dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all'immissione in rete dell'energia autoprodotta e al prelievo dell'energia richiesta.
Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni. Il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia verrà successivamente rimborsato dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata.
Nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, come previsto dalla deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008, tale maggior valore verrà riportato a credito negli anni solari successivi.
Dunque, mentre in precedenza l'utente che usufruiva del servizio di scambio sul posto prelevava dalla rete l'energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dall'1 gennaio 2009 si paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, il contributo in conto scambio assume fiscalmente un diverso trattamento in relazione al fatto che il titolare dell'impianto sia:
Il servizio di scambio sul posto consente di operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kw e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Il servizio di scambio sul posto, disciplinato dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 28/2006 e per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 13/E dello scorso 20 gennaio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al trattamento fiscale della produzione di energia da impianti fotovoltaici nei due casi di vendita al distributore o di scambio sul posto.
Come ricordato dall'Agenzia, per effetto della deliberazione Aeeg n. 74/2008, dall'1 gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto sono cambiate ed, in particolare, il servizio adesso è regolato da una convenzione sottoscritta dall'utente e dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e comporta per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all'immissione in rete dell'energia autoprodotta e al prelievo dell'energia richiesta.
Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto devono conferire tutta l'energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l'energia necessaria a coprire i propri fabbisogni. Il costo sostenuto per l'acquisto dell'energia verrà successivamente rimborsato dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia a suo tempo conferita e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata.
Nel caso in cui il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quello dell'energia elettrica prelevata, come previsto dalla deliberazione dell'Aeeg n. 74/2008, tale maggior valore verrà riportato a credito negli anni solari successivi.
Dunque, mentre in precedenza l'utente che usufruiva del servizio di scambio sul posto prelevava dalla rete l'energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, dall'1 gennaio 2009 si paga l'energia prelevata presso il fornitore esterno, ma viene rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari al minore tra il valore dell'energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito - in termini monetari - in relazione all'energia eventualmente immessa in rete in misura superiore a quella acquistata.
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate, il contributo in conto scambio assume fiscalmente un diverso trattamento in relazione al fatto che il titolare dell'impianto sia:
- persona fisica o ente non commerciale;
- imprenditore o soggetto passivo IRES;
- lavoratore autonomo.
- impianti posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale, fino a 20 kw di potenza;
- impianti diversi.
A cura di Ilenia
Cicirello
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