IL TAR ESCLUDE DALLA GARA I RIBASSI ECCESSIVI
Dopo che l’Autorità per la vigilanza per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sul problema legato all’inapplicabi...
Dopo che l’Autorità per la vigilanza per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è intervenuta sul problema
legato all’inapplicabilità della abolizione dei minimi
tariffari con la determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 recante
“Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248” il Tar di
Lecce con la sentenza n. 1398 del 2 aprile scorso apre
un nuovo capitolo sull’argomento e pone limiti a ribassi eccessivi
e a utili soltanto simbolici, sollecitando le amministrazioni ad
operare verifiche di affidabilità.
Alla tesi, quindi, dell’Autorità che con la determinazione n. 4 ha espresso il proprio parere sul fatto che i minimi di tariffa sono stati aboliti con il Decreto “Bersani”, occorre aggiungere quella del Tar di Lecce.
Il problema è quello di vedere se un utile di impresa esiguo non denoti di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica ed anche se l’utile può ridursi ad una cifra simbolica.
I Giudici, esaminando il problema hanno precisato che anche se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica (vedasi al riguardo le sentenze depositate in giudizio dalla ricorrente all’odierna camera di consiglio- Cons. Stato, IV, n. 882/2002; TAR Lazio, III, n. 7338/2004; TAR Lazio, I-bis, n. 6200/2006 - nonché la recente ordinanza della Sezione 20.1.2007, n. 51, in cui il Tribunale ha ritenuto che, allorquando lo scostamento fra l’offerta economica presentata da un concorrente e il costo reale dell’appalto sia comune assorbibile dall’utile d’impresa, di modo che l’offerta nel suo complesso risulti comunque affidabile, il concorrente non può essere escluso ), è altrettanto vero che l’utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica.
Con un utile simbolico, in certi casi assorbito quasi del tutto dalle tasse, a volte è sufficiente che si verifichi un qualsiasi piccolo inconveniente, durante l’esecuzione del contratto, perché l’utile stesso si trasformi in una perdita.
In verità utilizzando la procedura della verifica delle offerte anomale, nei servizi di ingegneria, in riferimento agli eccessivi ribassi, si sta diffondendo, la motivazione secondo cui gli alti ribassi sono giustificati con la volontà di penetrare sul mercato che pur essendo legittima in astratto, non può produrre prestazioni sottocosto vietate dall’ordinamento comunitario al pari delle restrizioni della concorrenza.
Il Tar di Lecce non è d’accordo con questa tesi anche perché è dell’avviso che un ribasso tale che provochi un annullamento dell’utile, anche se compensato dalla finalità di acquisire esperienza professionale, non basta perché contrasta con l’interesse del committente pubblico che deve poter contare sulla regolare esecuzione del servizio.
Alla tesi, quindi, dell’Autorità che con la determinazione n. 4 ha espresso il proprio parere sul fatto che i minimi di tariffa sono stati aboliti con il Decreto “Bersani”, occorre aggiungere quella del Tar di Lecce.
Il problema è quello di vedere se un utile di impresa esiguo non denoti di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica ed anche se l’utile può ridursi ad una cifra simbolica.
I Giudici, esaminando il problema hanno precisato che anche se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l’inaffidabilità dell’offerta economica (vedasi al riguardo le sentenze depositate in giudizio dalla ricorrente all’odierna camera di consiglio- Cons. Stato, IV, n. 882/2002; TAR Lazio, III, n. 7338/2004; TAR Lazio, I-bis, n. 6200/2006 - nonché la recente ordinanza della Sezione 20.1.2007, n. 51, in cui il Tribunale ha ritenuto che, allorquando lo scostamento fra l’offerta economica presentata da un concorrente e il costo reale dell’appalto sia comune assorbibile dall’utile d’impresa, di modo che l’offerta nel suo complesso risulti comunque affidabile, il concorrente non può essere escluso ), è altrettanto vero che l’utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica.
Con un utile simbolico, in certi casi assorbito quasi del tutto dalle tasse, a volte è sufficiente che si verifichi un qualsiasi piccolo inconveniente, durante l’esecuzione del contratto, perché l’utile stesso si trasformi in una perdita.
In verità utilizzando la procedura della verifica delle offerte anomale, nei servizi di ingegneria, in riferimento agli eccessivi ribassi, si sta diffondendo, la motivazione secondo cui gli alti ribassi sono giustificati con la volontà di penetrare sul mercato che pur essendo legittima in astratto, non può produrre prestazioni sottocosto vietate dall’ordinamento comunitario al pari delle restrizioni della concorrenza.
Il Tar di Lecce non è d’accordo con questa tesi anche perché è dell’avviso che un ribasso tale che provochi un annullamento dell’utile, anche se compensato dalla finalità di acquisire esperienza professionale, non basta perché contrasta con l’interesse del committente pubblico che deve poter contare sulla regolare esecuzione del servizio.
A cura di Paolo
Oreto
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