IMMOBILI: MENO DISCREZIONALITA’ NEGLI ACCERTAMENTI
Secondo la legge della finanziaria 2007, comma 307, sarà l’agenzia delle Entrate, con appositi provvedimenti, ad indirizzare gli uffici nella valutazione dei...
Secondo la legge della finanziaria 2007, comma 307, sarà l’agenzia
delle Entrate, con appositi provvedimenti, ad indirizzare gli
uffici nella valutazione dei fabbricati ai fini dell’accertamento
delle imposte, cercando di diminuire gli elementi di
discrezionalità insiti nella quantificazione di un bene.
Il tutto a completamento delle disposizioni sui poteri di accertamento del fisco nei riflessi delle compravendite immobiliari, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 223/2006.
Il decreto legislativo ha cancellato l’istituto protettivo della “valutazione automatica”, sia per dell’imposta di registro che per l’Iva.
Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria può avviare un’azione di accertamento anche se il contribuente nell’atto ha dichiarato un corrispettivo non inferiore al valore catastale dell’immobile.
Parallelamente, il decreto ha integrato le disposizioni del del D.P.R. n. 633/1972 e n. 600/1973, prevedendo che, ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi sulle cessioni di immobili, la prova della dichiarazione falsa del contribuente si intende se l’imponibile si desume dal valore normale del bene, determinato ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 9 e n. 917/1986.
Il valore normale, corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione è, quindi, presunzione di sottofatturazione della vendita: tutto è però superabile per il contribuente con ogni mezzo di prova.
Tra l’altro, il decreto legislativo n. 223/2006 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633/1972, il valore normale del bene non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Le suddette norme hanno l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.
Al di là dell’equilibrio con il quale i nuovi poteri saranno gestiti, appare opportuno che sia il legislatore a fissare le regole ai fini della corretta applicazione delle norme, e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi delle norme che vi fanno riferimento.
Gli uffici finanziari potranno pertanto usufruire di indicazioni specifiche dell’Agenzia.
Il tutto a completamento delle disposizioni sui poteri di accertamento del fisco nei riflessi delle compravendite immobiliari, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 223/2006.
Il decreto legislativo ha cancellato l’istituto protettivo della “valutazione automatica”, sia per dell’imposta di registro che per l’Iva.
Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria può avviare un’azione di accertamento anche se il contribuente nell’atto ha dichiarato un corrispettivo non inferiore al valore catastale dell’immobile.
Parallelamente, il decreto ha integrato le disposizioni del del D.P.R. n. 633/1972 e n. 600/1973, prevedendo che, ai fini dell’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi sulle cessioni di immobili, la prova della dichiarazione falsa del contribuente si intende se l’imponibile si desume dal valore normale del bene, determinato ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 9 e n. 917/1986.
Il valore normale, corrispettivo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione è, quindi, presunzione di sottofatturazione della vendita: tutto è però superabile per il contribuente con ogni mezzo di prova.
Tra l’altro, il decreto legislativo n. 223/2006 stabilisce che, ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 633/1972, il valore normale del bene non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato.
Le suddette norme hanno l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale.
Al di là dell’equilibrio con il quale i nuovi poteri saranno gestiti, appare opportuno che sia il legislatore a fissare le regole ai fini della corretta applicazione delle norme, e con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi delle norme che vi fanno riferimento.
Gli uffici finanziari potranno pertanto usufruire di indicazioni specifiche dell’Agenzia.
A cura di Paola
Bivona
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