IMPOSTA DI REGISTRO RIDOTTA

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 23 marzo scorso a seguito di una istanzadi interpello, concernente il trattamento fiscale ai fini dell'i...

30/03/2007
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 60 del 23 marzo scorso a seguito di una istanzadi interpello, concernente il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro di trasferimenti aventi ad oggetto terreni agricoli e boschivi con annessi ruderi di fabbricati ricompresi in aree boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale, dopo aver precisato che per la migliore comprensione del quesito proposto, occorre preliminarmente considerare l'evoluzione normativa concernente il regime agevolato riservato ai trasferimenti di immobili di interesse storico artistico e archeologico e precisamente:
  • l'articolo 5 della Legge 2 agosto 1982, n. 512 con cui è stata prevista, a decorrere dall'8 agosto 1982, l'imposta di registro ridotta al 50 per cento dell'aliquota applicabile ai trasferimenti di immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
  • il nuovo Testo unico sull'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevedeva l'applicazione dell’aliquota del 4 per cento per i trasferimenti degli immobili di interesse storico, artistico, archeologico;
  • l'articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha ridotto l'aliquota del 4 per cento al 3 per cento,
ha chiarito qual’è il corretto trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro di una operazione di trasferimento di un terreno con annesso un rudere di fabbricato, ricadente in aree boschive e forestali e/o in ambito di reperimento per parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto, quindi, all’istanza di interpello, precisando che ai beni in argomento si applicano, in quanto compatibili, le seguenti prescrizioni, con riguardo ai beni di rilevante interesse culturale, in nota all'articolo 1, Tariffa parte I del TUR.
Ai fini dell'applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente:
  • ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
  • qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo.
L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Con riguardo ai beni paesaggistici, in breve, ai fini della fruizione della agevolazione in esame, è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 140, comma 4 del Codice Urbani.
Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire la dichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio del relativo procedimento, come richiesto dal citato articolo 1, tariffa parte prima del TUR, nelle lettere a) e b).
L’Agenzia ha confermato, dunque, l'applicabilità dell’aliquota agevolata del 3% per i trasferimenti di beni paesaggistici e di beni di interesse storico, artistico ed archeologico.

A cura di Paolo Oreto
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