IMPOSTA DI SCOPO

Con un maxiemendamento dell’ultima ora alla Finanziaria, cui è stata votata la fiducia da parte della Camera, il governo ha ampliato il ventaglio di opere ch...

24/11/2006
Con un maxiemendamento dell’ultima ora alla Finanziaria, cui è stata votata la fiducia da parte della Camera, il governo ha ampliato il ventaglio di opere che possono essere finanziate mediante l’imposta di scopo.
L’art. 7 del testo della Finanziaria approvato il 19 novembre dalla Camera dei Deputati, modificando il precedente art. 8, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni potranno deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del d.l. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo volta esclusivamente a finanziare la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
  • opere per il trasporto pubblico urbano;
  • opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
  • opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
  • opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
  • opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
  • opere di restauro;
  • opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
  • opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
  • opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
Rispetto al precedente art. 8 del disegno di legge sono riportati gli ultimi 4 punti, ossia le opere di restauro, quelle di conservazione dei beni artistici e architettonici, quelle relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche, ed, infine, le opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

Il regolamento che istituisce l’imposta rimane invariato e determina:
  • l’opera pubblica da realizzare;
  • l’ammontare della spesa da finanziare;
  • l’aliquota di imposta;
  • l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
  • le modalità di versamento degli importi dovuti.
Anche il meccanismo di prelievo rimane lo stesso: si tratta di applicare alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) un’aliquota massima dello 0,5 per mille.
Considerati i tagli che il nuovo governo ha applicato agli enti locali, si prevede un’inasprimento del prelievo immobiliare e notevoli perplessità su quello che sarà, in generale, l’effetto nei confronti del contribuenti.
Per cercare di moderare gli effetti sulle tasche dei contribuenti, la Finanziaria ha stabilito che il gettito complessivo dell’imposta non potrà essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare e che in caso di mancato inizio dell’opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo, i contribuenti potranno chiedere il rimborso degli importi versati entro 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

A cura di Gianluca Oreto
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