IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI DOPPIE
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 13 febbraio scorso è intervenuta sul problema legato alla tassazione dei contratti di permute immobiliari...
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 13
febbraio scorso è intervenuta sul problema legato alla
tassazione dei contratti di permute immobiliari precisando
il trattamento fiscale da applicare ai tali contratti, in
particolare ai fini delle imposte Ipotecaria e Catastale, dovute
per l`esecuzione, rispettivamente, delle formalità di trascrizione
e di voltura degli atti di trasferimento.
In particolare, nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria, precisa che la permuta di beni immobili (contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o diritti da un contraente all’altro) deve essere assoggettata:
In particolare, nella circolare, l’Amministrazione Finanziaria, precisa che la permuta di beni immobili (contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di beni o diritti da un contraente all’altro) deve essere assoggettata:
- una sola volta ad imposta ipotecaria, tenuto conto che la permuta, in quanto unico negozio giuridico, dà luogo ad un’unica formalità, per la quale è dovuta l'imposta ipotecaria calcolata su una base imponibile pari al valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta (art. 2, D.P.R. n. 347/1990 e art. 43, comma 1, lett.b, D.P.R. n. 131/1986);
- due volte ad imposta catastale, in funzione del fatto che il negozio giuridico della permuta dà luogo, comunque, a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile) e di conseguenza, ciascuna di esse è autonomamente soggetta a tassazione ai sensi dell’articolo 10, comma 1 del D.P.R. n. 347/1990.
A cura di Paolo
Oreto
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