IMU: Cosa fare in caso di dimenticanza o errato pagamento
Il 17 dicembre 2012 è ormai trascorso da pochi giorni e saranno in molti a ricordarsi di questa data perché, insieme alla scadenza del 18 giugno, è la prima ...
Il 17 dicembre 2012 è ormai trascorso da pochi giorni e saranno in
molti a ricordarsi di questa data perché, insieme alla scadenza del
18 giugno, è la prima in cui tutti gli italiani hanno versato
l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.
23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale), anticipata al 2012 in via sperimentale dall'art. 13
del DL n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 e
successivamente modificato dal DL n. 16/2012 (decreto
semplificazioni fiscali), convertito dalla legge n. 44/2012.
Ma cosa accade nel caso vi siate dimenticati di effettuare in tempo il pagamento?
Nel caso in cui il contribuente provvede spontaneamente alla regolarizzazione (non ancora contestata od oggetto di verifica) avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472/97) è prevista una sanzione proporzionale al ritardo:
Cosa accade, invece, in caso di versamento di un importo non dovuto?
In questo caso a rispondere è stato il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha risposto ad un quesito concernente appunto le modalità di rimborso o di conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU).
Dopo un breve excursus normativo, il MEF ha analizzato 5 casi specifici:
1. Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto.
Nel primo caso, il MEF ha considerato l'evenienza che sia stato versato allo Stato un importo non dovuto. Nel caso, ad esempio, di un fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell'acconto, ha stabilito l'assimilazione all'abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, il contribuente ha diritto ad avere rimborsato l'acconto. Di seguito l'esempio numerico del MEF.
In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, vanta un credito sia nei confronti del Comune che nei confronti dello Stato. Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie appena esposta, si riporta il seguente esempio:
- fabbricato non locato (base imponibile € 100.000) dell'anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
- versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l'aliquota di base (0,76%), pari a euro 100.000 × 0,76% /2 = € 380 di cui:
- quota riservata al Comune = € 190;
- quota riservata allo Stato = € 190;
- successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell'immobile in questione all'abitazione principale, con fissazione dell'aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell'imposta.
Conseguentemente l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a 0 € [€ 100.000 × 0,5% = € 500 - € 500 (detrazione) = € 0].
Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a € 380, di cui € 190 nei confronti del Comune e € 190 nei confronti dello Stato.
A tale proposito, alla luce di quanto affermato in premessa e cioè che l'IMU resta un tributo comunale, e nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un'unica istanza all'ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.
Non sembra possibile, infatti, anche in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai quali devono essere improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, costringere il contribuente medesimo a richiedere il rimborso a due soggetti diversi, pur avendo effettuato il versamento di un tributo comunale.
Per quanto riguarda la liquidazione dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.
2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune.
Un'altra evenienza può essere quella relativa al caso in cui l'ente locale, avendo proceduto all'assimilazione con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale, non ha tuttavia elevato la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso, riprendendo il precedente esempio:
- il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al Comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;
- il Comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all'abitazione principale, fissando l'aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.
Conseguentemente, l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a € 300: [€ 100.000 × 0,5% = € 500 - € 200 (detrazione) = € 300].
Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l'intero anno € 300 al Comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto, si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al Comune [€ 300 - € 190 (versati in acconto)] e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.
Si ritiene, pertanto, che, come nell'esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni, il contribuente sia tenuto a presentare l'istanza di rimborso al Comune per l'importo di € 80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al Comune. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.
In questo caso, il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre.
3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto.
Un'altra fattispecie può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al Comune, pur tenendo conto dell'importo versato allo Stato. Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui:
- abitazione principale: base imponibile = € 200.000;
- aliquota standard 0,4%;
- la prima rata di giugno era pari a € 200.000 × 0,4% = € 800 - 200 (detrazione) = € 600/2 = € 300.
Il contribuente, nell'erronea supposizione che dovesse effettuare il versamento della quota dello Stato, a giugno ha versato € 150 al Comune e € 150 allo Stato.
Il 30 ottobre 2012 il Comune ha elevato l'aliquota per l'abitazione principale a 0,5%. Pertanto l'IMU da versare entro il 17 dicembre 2012 è pari a: € 200.000 × 0,5% = € 1000 - 200 (detrazione) = € 800 - € 300 (quota versata sia al Comune sia allo Stato a giugno) = € 500.
Ovviamente anche in questo caso il contribuente inoltrerà al Comune un'istanza nella quale evidenzierà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato.
Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 150.
4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.
Nel caso in cui l'errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle entrate, in quanto, come detto in precedenza, l'IMU è un tributo comunale.
5. Errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.
Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.
In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell'avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.
Ma cosa accade nel caso vi siate dimenticati di effettuare in tempo il pagamento?
Nel caso in cui il contribuente provvede spontaneamente alla regolarizzazione (non ancora contestata od oggetto di verifica) avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. n. 472/97) è prevista una sanzione proporzionale al ritardo:
- ravvedimento sprint, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- ravvedimento breve, se il pagamento avviene dal 15o giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- ravvedimento lungo, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Cosa accade, invece, in caso di versamento di un importo non dovuto?
In questo caso a rispondere è stato il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2012 ha risposto ad un quesito concernente appunto le modalità di rimborso o di conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU).
Dopo un breve excursus normativo, il MEF ha analizzato 5 casi specifici:
- 1. Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto.
- 2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune.
- 3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto.
- 4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.
- 5. Errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.
1. Versamento allo Stato e al Comune di un importo non dovuto.
Nel primo caso, il MEF ha considerato l'evenienza che sia stato versato allo Stato un importo non dovuto. Nel caso, ad esempio, di un fabbricato posseduto da un anziano che ha trasferito la residenza in una casa di riposo e per il quale il Comune, dopo la scadenza prevista per il versamento dell'acconto, ha stabilito l'assimilazione all'abitazione principale e ha elevato la relativa detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, il contribuente ha diritto ad avere rimborsato l'acconto. Di seguito l'esempio numerico del MEF.
In tale fattispecie, il contribuente, al momento del saldo, vale a dire entro il 17 dicembre 2012, vanta un credito sia nei confronti del Comune che nei confronti dello Stato. Ai fini di una migliore comprensione della fattispecie appena esposta, si riporta il seguente esempio:
- fabbricato non locato (base imponibile € 100.000) dell'anziano che ha trasferito la propria residenza nella casa di riposo;
- versamento in acconto effettuato, entro il 18 giugno 2012, applicando l'aliquota di base (0,76%), pari a euro 100.000 × 0,76% /2 = € 380 di cui:
- quota riservata al Comune = € 190;
- quota riservata allo Stato = € 190;
- successiva assimilazione, con delibera comunale del 22 settembre 2012, dell'immobile in questione all'abitazione principale, con fissazione dell'aliquota allo 0,5% ed elevazione della detrazione fino a concorrenza dell'imposta.
Conseguentemente l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a 0 € [€ 100.000 × 0,5% = € 500 - € 500 (detrazione) = € 0].
Risulta, quindi, un credito del contribuente pari a € 380, di cui € 190 nei confronti del Comune e € 190 nei confronti dello Stato.
A tale proposito, alla luce di quanto affermato in premessa e cioè che l'IMU resta un tributo comunale, e nell'ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si precisa che il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un'unica istanza all'ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.
Non sembra possibile, infatti, anche in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'art. 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai quali devono essere improntati i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, costringere il contribuente medesimo a richiedere il rimborso a due soggetti diversi, pur avendo effettuato il versamento di un tributo comunale.
Per quanto riguarda la liquidazione dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato saranno impartite successive istruzioni.
2. Versamento allo Stato di una quota dovuta al Comune.
Un'altra evenienza può essere quella relativa al caso in cui l'ente locale, avendo proceduto all'assimilazione con conseguente applicazione dell'aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale, non ha tuttavia elevato la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta. In tal caso, riprendendo il precedente esempio:
- il contribuente si trova ad avere versato a giugno in acconto un importo pari a € 380 suddiviso in una quota riservata al Comune di € 190 e una quota riservata allo Stato di € 190;
- il Comune, con successiva delibera del 18 ottobre 2012, ha assimilato gli immobili in questione all'abitazione principale, fissando l'aliquota allo 0,5%, confermando la detrazione di legge di € 200.
Conseguentemente, l'IMU dovuta per l'intero anno è pari a € 300: [€ 100.000 × 0,5% = € 500 - € 200 (detrazione) = € 300].
Risulta, quindi, che il contribuente deve versare per l'intero anno € 300 al Comune, mentre nulla è dovuto nei confronti dello Stato e, pertanto, si troverebbe nella situazione di dovere versare € 110 al Comune [€ 300 - € 190 (versati in acconto)] e richiedere contestualmente il rimborso di € 190 allo Stato, già versati a giugno.
Si ritiene, pertanto, che, come nell'esempio di cui al punto 1 e per le medesime motivazioni, il contribuente sia tenuto a presentare l'istanza di rimborso al Comune per l'importo di € 80 specificando che tale somma è pari alla differenza tra € 190, versati allo Stato, e € 110 dovuti al Comune. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 110.
In questo caso, il contribuente non dovrà, ovviamente, effettuare alcun versamento entro il 17 dicembre.
3. Versamento allo Stato di un importo non dovuto.
Un'altra fattispecie può riscontrarsi quando il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento della 2a rata sia tenuto, comunque, a versare una differenza al Comune, pur tenendo conto dell'importo versato allo Stato. Anche questa ipotesi deve essere risolta sulla base degli stessi principi sopra illustrati, per cui:
- abitazione principale: base imponibile = € 200.000;
- aliquota standard 0,4%;
- la prima rata di giugno era pari a € 200.000 × 0,4% = € 800 - 200 (detrazione) = € 600/2 = € 300.
Il contribuente, nell'erronea supposizione che dovesse effettuare il versamento della quota dello Stato, a giugno ha versato € 150 al Comune e € 150 allo Stato.
Il 30 ottobre 2012 il Comune ha elevato l'aliquota per l'abitazione principale a 0,5%. Pertanto l'IMU da versare entro il 17 dicembre 2012 è pari a: € 200.000 × 0,5% = € 1000 - 200 (detrazione) = € 800 - € 300 (quota versata sia al Comune sia allo Stato a giugno) = € 500.
Ovviamente anche in questo caso il contribuente inoltrerà al Comune un'istanza nella quale evidenzierà che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente versata a giugno allo Stato.
Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie concernenti la somma di € 150.
4. Versamento con erronea indicazione del codice tributo.
Nel caso in cui l'errata indicazione del codice tributo, ferma restando la correttezza dell'importo complessivamente versato, determini una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e Comune, analogamente ai casi precedenti, spetterà all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. In linea generale, la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle entrate, in quanto, come detto in precedenza, l'IMU è un tributo comunale.
5. Errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.
Può accadere che l'intermediario (banca, Poste, agente della riscossione), presso il quale è stato presentato il modello F24, riporti in maniera errata il codice catastale del Comune ove situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24.
In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, secondo le vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. In questo modo, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai Comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette, nonché effettuare le relative regolazioni finanziarie.
Il contribuente terrà informato il Comune interessato dell'avvenuta operazione, nelle forme ritenute più idonee.
A cura di Gabriele
Bivona
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