IMU - Imposta municipale propria : Versamenti soltanto con F24

Sul problema legato al versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti del Direttore dell’Agenzi...

16/04/2012
Sul problema legato al versamento dell'Imposta municipale propria (IMU) è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con due Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia stessa datati 12 aprile 2012 ed una Risoluzione.
Con il primo provvedimento recante "Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" vengono fissate le modalità di versamento che potrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24 con la precisazione che i titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line mentre tutti gli altri contribuenti potranno presentare il modello di pagamento unificato a Poste spa, banche o agenti della riscossione.
Nello stesso documento sono individuati i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi riscossi. Si tratta di step di competenza esclusiva dell'Agenzia delle Entrate verso i Comuni creditori di parte delle somme in questione.

Con il secondo Provvedimento recante "Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni" il direttore dell’Agenzia ha definito le necessarie modifiche dizionali da apportare ai modelli "F24" ed "F24 accise".
Va comunque precisato che, in un'ottica di economicità e in considerazione della necessità di smaltire le scorte dei vecchi modelli di pagamento, con lo stesso provvedimento, i contribuenti sono autorizzati a utilizzare i preesistenti "F24" fino al 31 maggio 2013, riportando il versamento dell'Imu nella sezione “Ici ed altri tributi locali” del modello antenato, naturalmente indicando i neonati codici tributo che sono rilevabili nella risoluzione n. 35/E, anch'essa datata 12 aprile.
I Codici tributo sono i seguenti dieci e si agganciano alle diverse tipologie catastali sottoposte alla nuova tassazione:
  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
  • 3914 terreni (destinatario il Comune)
  • 3915 terreni (destinatario lo Stato)
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
  • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
  • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
  • 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
  • 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)<//li>

A cura di Gabriele Bivona
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