IN ARRIVO LE LINEE GUIDA NAZIONALI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

È stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta uffici...

06/07/2009
È stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. L’obbiettivo del decreto è quello di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili al fine di garantire l’efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa, ma anche promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l’utilizzo e la diffusione omogenea sull’intero territorio nazionale.

I decreto, definendo, finalmente, in modo puntuale le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, in attuazione della Direttiva europea del 2002, consentirà al cittadino di capire com’è stato realizzato l’alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici.

Il decreto seguirà il DPR n. 59 messo a punto lo scorso aprile e che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti. Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all’obbligo di informare l’acquirente della qualità energetica dell’abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

Intanto, come già ricordato, l’1 luglio 2009 è scattato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica o, in mancanza, come previsto dal dlgs 311/2006 l’attestato di qualificazione energetica, a tutti i trasferimenti a titolo oneroso di singole unità immobiliari facenti parte di edifici multi-unità.

Ricordiamo, infatti, che il dlgs 192/2005 ha fissato l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica i nuovi edifici (per nuovi edifici il dlgs 192/2005 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l’8 ottobre 2005) e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione.

Il dlgs 311/2006, che ha modificato e integrato il dlgs 192/2005, ha esteso l’obbligo di dotare gli edifici di attestato di certificazione/qualificazione energetica anche ai casi non previsti dal dlgs 192/2005, con una certa gradualità, ovvero:
  • a partire dall’1 luglio 2007, ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a 1.000 mq;
  • a partire dall’1 luglio 2008, ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a 1.000 mq;
  • a partire dall’1 luglio 2009, ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari facenti parte di edifici multi-unità.
In mancanza delle linee guida nazionali per la redazione dell’attestato di certificazione energetica, in quelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia fissando obblighi, tempistiche e modalità applicative, l’attestato energetico è stato sostituito dall’attestato di qualificazione energetica previsto dal dlgs 311/2006. Successivamente il comma 2-bis dell'art. 35 della legge 133/2008 abrogando i commi 3 e 4 dell'art. 6 e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del dlgs 192/2005 riguardanti il regime sanzionatorio, ha di fatto eliminato l’obbligo di allegare l’attestato al rogito ma non l’obbligo di redigerlo. Ricordiamo che l'unica sanzione rimasta è quella attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella prevista dall'art. 15 comma 7 del dlgs 192/2005, secondo la quale il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

In seguito, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il DPR ha colmato il primo dei tre vuoti normativi, adesso si attendono gli altri due decreti attuativi che definiranno i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali si riporta uno schema di riepilogo della situazione ad oggi in vigore fornito dall’Associazione Nazionale Costruttore Edili:
CASISTICA
OBBLIGHI

Edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2, sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, per i quali il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sia stato richiesto/presentata a partire dal 9 ottobre 2005 (e cioè il giorno successivo all’entrata in vigore del D.lgs 192/05)

1. Redazione e presentazione al Comune, prima dell’inizio dei lavori, della Relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 (art. 125 del DPR 380/01 e comma 1, art. 8 del D.lgs 192/05);
2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, presentazione al Comune, da parte del Direttore dei Lavori, della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (di cui al punto 1) e dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, come realizzato: entrambe asseverate dal direttore dei lavori (comma 2, art. 8, del D.lgs 192/05);
3. consegna al proprietario, contestualmente all’immobile, dell’attestato di qualificazione energetica (comma 7, art. 15, del D.lgs 192/05).

In tutti gli altri casi di trasferimento di immobili esistenti

1. permane l’obbligo di dotare l’edificio dell’attestato di qualificazione energetica ma non è prevista sanzione in caso di inosservanza (comma 1 bis, art. 6, del D.lgs 192/05);
2. abolito l’0bbligo di allegazione dell’attestato all’atto di trasferimento (art. 35 della legge 133/08).

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