IN ARRIVO UNA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella immediata risposta (question time) che il sottosegretario all’economia Daniele Molgora ha dato alla interrogazione proposta in commissione finanze dell...

06/06/2008
Nella immediata risposta (question time) che il sottosegretario all’economia Daniele Molgora ha dato alla interrogazione proposta in commissione finanze della Camera dall’on. Maurizio Leo viene preannunciata una circolare ricognitiva dei criteri enunciati dalla Corte di Cassazione per l’individuazione dei presupposti per il versamento dell’Irap da parte di artisti e professionisti.
Nella citata nota di risposta viene evidenziato che il professionista può non compilare il quadro IRAP ritenendo certa la mancanza del presupposto oggettivo di imponibilità nei suoi confronti; la mancata compilazione, infatti, non incide sulla correttezza dell’invio telematico del modello Unico, né preclude l’attività di controllo da parte dei competenti Uffici delle entrate.

Il Ministero ricorda, poi, che:
  • la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo è escluso dall’ambito applicativo IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata;
  • la Corte di Cassazione ha precisato che il requisito dell’”autonoma organizzazione” ricorre allorquando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
  • l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 254/E del 14 settembre 2007 ha già evidenziato, sempre alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 3674, 3676 3 3677 del 2007), che non può ritenersi “autonomamente organizzata” l’attività per lo svolgimento della quale il contribuente si avvalga di mezzi personali e materiali che costituiscono “un mero ausilio della sua attività personale, simile a quella di cui abitualmente si avvalgono anche soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP (collaboratori coordinati e continuativi e dipendenti)”.
Per altro, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 326/E del 14 novembre 2007 ha già evidenziato che per valutare la sussistenza del requisito dell’organizzazione si rende necessaria una complessa indagine da effettuare caso per caso, valutando le risorse organizzative di cui dispone il titolare di redditi di lavoro autonomo ed, in definitiva, quindi, nell’attesa dell’annunciata circolare dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero afferma che i “piccoli professionisti”, certi dell’assenza del presupposto oggettivo, potranno non procedere alla compilazione del quadro IRAP.

A cura di Paolo Oreto
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