IN ASSENZA DI LINEE GUIDA NAZIONALI LE REGIONI NON POSSONO INDIVIDUARE SITI DOVE VIETARE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

Eolico: Basilicata bocciata sul tema dell'inserimento degli impianti eolici all'interno del proprio territorio, pratica che risulta essere un'espressione di ...

09/06/2009
Eolico: Basilicata bocciata sul tema dell'inserimento degli impianti eolici all'interno del proprio territorio, pratica che risulta essere un'espressione di competenza unicamente statale e non un provvedimento autonomo delle Regioni.

Lo ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 166 del 29 maggio 2009, intervenuta a seguito del ricorso presentato da diverse imprese e dall'A.P.E.R. (Associazione Produttori Energia da Fonti Rinnovabili) contro l'art. 6 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 26 aprile 2007 che aveva recepito le linee guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio, adottate con una delibera di Giunta Regionale del 2004. L'intervento della Corte Costituzionale è stato innescato dall'Ordinanza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata emessa il 14 aprile 2008 (R.O. n. 203 del 2008), che ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede che "Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l'autorizzazione unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo di cui alla Delib. G.R. 13 dicembre 2004, n. 2920".

Come ricordato dai giudici della Corte, l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che "In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3", relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio.
Come precisato dal dlgs, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, è stato espressamente sancito che le linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".

La presenza delle diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, cosa che è avvenuta per effetto del richiamo, operato dall'art. 6 all'atto di indirizzo, di cui alla delibera della Giunta regionale 13 dicembre 2004, n. 2920, con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Con tali motivazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia) e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata n. 9 del 2007, sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Grande soddisfazione da parte dell'APER che, con il suo Presidente Roberto Longo, ha affermato: "La tanto attesa sentenza della Corte costituisce la conferma di quanto da anni denunciato dalla nostra Associazione e cioè, che l'emanazione delle Linee guida nazionali non è più procrastinabile". APER, infatti, già un anno fa aveva sottoposto al Governo la propria proposta di Linee guida nazionali. "Auspichiamo vivamente - ha continuato Longo - che i Ministeri competenti siano solleciti nel dotare operatori e Istituzioni di un tale strumento che, siamo convinti, possa consentire al nostro Paese di superare una volta per tutte ostacoli burocratici e pregiudizi al quanto mai auspicato sviluppo del settore delle rinnovabili, a cui continuiamo a lavorare con determinazione e rinnovato impegno insieme all' Europa intera".

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