IN ATTESA DEL REGOLAMENTO MODIFICHE AL CODICE DEGLI APPALTI DAL DECRETO ANTICRISI
Nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento di attuazione del codice dei contratti, che andrà a sostituire l’ormai obsoleto DPR n. 554/1999, il Gove...
Nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento di
attuazione del codice dei contratti, che andrà a
sostituire l’ormai obsoleto DPR n. 554/1999, il Governo continua a
modificare il codice dei contratti stesso che, con il decreto
anticrisi, cambia nuovamente alcune norme.
Tra le diverse modifiche apportate, segnaliamo le seguenti.
La prima è relativa ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte. In particolare, una modifica all’art. 70, comma 11, lett. b) del dlgs 163/2009, prevede che nelle procedure ristrette, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c).
Viene, inoltre, modificato il regime sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse con la modifica dell’art. 87, il cui comma 1 è sostituito dal seguente:
"Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio."
La terza modifica rilevante riguarda l’art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, con le seguenti modifiche:
Infine, l'art. 166,"Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera (art. 4, d.lgs. n. 190/2002)", subisce le seguenti modifiche:
Ritieni che la mancata pubblicazione, che in verità doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, comporti problemi nella integrale utilizzazione del Codice dei contratti?
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Tra le diverse modifiche apportate, segnaliamo le seguenti.
La prima è relativa ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte. In particolare, una modifica all’art. 70, comma 11, lett. b) del dlgs 163/2009, prevede che nelle procedure ristrette, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c).
Viene, inoltre, modificato il regime sui criteri di verifica delle offerte anormalmente basse con la modifica dell’art. 87, il cui comma 1 è sostituito dal seguente:
"Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio."
La terza modifica rilevante riguarda l’art. 88 Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, con le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente: "La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.";
- dopo il comma 1 è inserito l’1-bis: "La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti";
- il comma 2 viene modificato come segue: "All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque (prima era dieci) giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni (prima erano le giustificazioni) richieste;
- il comma 3 è sostituito dal seguente: "La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite";
- il comma 4 è modificato come segue: "Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre (prima erano cinque) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile";
- il comma 7 viene modificato come segue: "La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione (prima era solo: dichiara l'aggiudicazione) definitiva in favore della migliore offerta non anomala."
Infine, l'art. 166,"Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera (art. 4, d.lgs. n. 190/2002)", subisce le seguenti modifiche:
- al comma 3, secondo periodo, le parole: “novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni";
- al comma 4, secondo periodo, le parole: “novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni".
Ritieni che la mancata pubblicazione, che in verità doveva avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, comporti problemi nella integrale utilizzazione del Codice dei contratti?
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A cura di Ilenia
Cicirello
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