IN RITARDO LE LINEE GUIDA NAZIONALI
Nonostante le buone intenzioni iniziali, l’Italia resta pur sempre il paese degli sprechi, della lenta burocrazia e soprattutto dei ritardi. E’, infatti, sca...
Nonostante le buone intenzioni iniziali, l’Italia resta pur sempre
il paese degli sprechi, della lenta burocrazia e soprattutto dei
ritardi. E’, infatti, scaduto il termine per l’emanazione
delle linee guida nazionali in materia di certificazione energetica
degli edifici che, come previsto dal comma 9, art. 6 del
D.Lgs. 192/05, concedeva centottanta giorni di tempo a partire
dalla data di entrata in vigore del decreto, e per l’elaborazione
dei decreti attuativi relativi alle metodologie di calcolo previste
dall’art. 4 del suddetto decreto che avrebbero dovuto essere
emanati entro centoventi giorni.
Ma, come spesso avviene in Italia, la strada per definire completamente il quadro della situazione è ancora lunga e piena di insidie. Vediamo, infatti, che allo stato attuale è pronta solo una bozza di quelle che dovranno essere le linee guida nazionali. Tale bozza è, però, ancora incompleta e di difficile applicazione e dovrà ancora subire l’iter delle Regioni, della Conferenza Unificata, per poi ritornare all’esame del Consiglio dei Ministri. Nella migliore delle ipotesi, il provvedimento sarà ultimato per l’Estate.
Intanto, ricordiamo che le metodologie di calcolo previste dall’art. 4 del D.Lgs. 192/05 dovranno fissare, in relazione alla destinazione d’uso degli edifici:
Per quanto riguarda l’ultimo punto in merito agli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, c’è da sottolineare la Direttiva 2006/32/CE che all’art. 12 comma 3 recita:
La certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e equivalente ad una diagnosi energetica di cui all'allegato VI, lettera e), della presente direttiva. Si ritiene inoltre che le diagnosi derivanti da sistemi basati su accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato, sorvegliato e controllato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva abbiano anch'esse soddisfatto i requisiti figuranti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Questo vuol dire che la certificazione energetica non sarà di competenza esclusiva delle figure professionali che operano nel mondo dell’edilizia, ma coinvolgerà anche le figure professionali che operano nel settore dei servizi energetici.
Ma, come spesso avviene in Italia, la strada per definire completamente il quadro della situazione è ancora lunga e piena di insidie. Vediamo, infatti, che allo stato attuale è pronta solo una bozza di quelle che dovranno essere le linee guida nazionali. Tale bozza è, però, ancora incompleta e di difficile applicazione e dovrà ancora subire l’iter delle Regioni, della Conferenza Unificata, per poi ritornare all’esame del Consiglio dei Ministri. Nella migliore delle ipotesi, il provvedimento sarà ultimato per l’Estate.
Intanto, ricordiamo che le metodologie di calcolo previste dall’art. 4 del D.Lgs. 192/05 dovranno fissare, in relazione alla destinazione d’uso degli edifici:
- i requisiti minimi per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario e per l'illuminazione artificiale degli edifici;
- i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
Per quanto riguarda l’ultimo punto in merito agli organismi cui affidare la certificazione energetica degli edifici, c’è da sottolineare la Direttiva 2006/32/CE che all’art. 12 comma 3 recita:
La certificazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, si considera equivalente ad una diagnosi energetica che risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e equivalente ad una diagnosi energetica di cui all'allegato VI, lettera e), della presente direttiva. Si ritiene inoltre che le diagnosi derivanti da sistemi basati su accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato, sorvegliato e controllato dallo Stato membro interessato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva abbiano anch'esse soddisfatto i requisiti figuranti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Questo vuol dire che la certificazione energetica non sarà di competenza esclusiva delle figure professionali che operano nel mondo dell’edilizia, ma coinvolgerà anche le figure professionali che operano nel settore dei servizi energetici.
A cura di Gianluca
Oreto
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Documenti Allegati
D.Lgs 192/05 .pdf D.Lgs 195/06 .pdf D.Lgs 311/06 .pdf DM 19/02/07 .pdf Dir. 2006/32/CE .pdfLink Correlati
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