INCARICHI DA 20MILA A 100MILA EURO
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con il parere n. 232 del 23 ottobre scorso è intervenuta in merito all'ist...
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con il parere n. 232 del 23 ottobre
scorso è intervenuta in merito all'istanza di parere presentata da
una Comunità montana con la quale ha rappresentato che l'OICE
(Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e
di consulenza tecnico-economica) ha contestato la procedura,
indetta dalla stazione appaltante, finalizzata alla costituzione di
un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91
D. Lgs. n. 163/06, nonché incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di
importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 €.
L'OICE ritenendo le scelte procedurali adottate nell'avviso contestato non idonee a garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, aveva chiesto alla stazione appaltante di modificare l'avviso medesimo, nel senso di adeguarlo alla normativa, anche regolamentare, vigente, tra cui la circolare del 16.11. 2007, n. 24734 del Ministero delle infrastrutture, recante in oggetto "Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura".
In particolare, l'Oice evienziava i seguenti profili di non conformità dell'avviso:
L'Autorità ricorda, poi, che, già prima della emanazione del Codice dei contratti con la determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 aveva dato una serie di indicazioni operative volte ad assicurare la corretta applicazione degli stessi principi comunitari richiamati nelle disposizioni normative all'epoca in vigore.
In particolare, per quanto concerne la questione in argomento l'Autorità ritiene che l'avviso relativo alla procedura di selezione per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91 D. Lgs. n. 163/06, nonché di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 € non è conforme alla normativa vigente perché:
L'OICE ritenendo le scelte procedurali adottate nell'avviso contestato non idonee a garantire l'osservanza dei principi di cui all'art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, aveva chiesto alla stazione appaltante di modificare l'avviso medesimo, nel senso di adeguarlo alla normativa, anche regolamentare, vigente, tra cui la circolare del 16.11. 2007, n. 24734 del Ministero delle infrastrutture, recante in oggetto "Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura".
In particolare, l'Oice evienziava i seguenti profili di non conformità dell'avviso:
- la mancata previsione di un principio di rotazione tra i soggetti da invitare a formulare l'offerta;
- la prescrizione che la qualificazione avvenga in relazione al numero degli incarichi espletati, senza alcun riferimento agli importi delle prestazioni effettuate;
- la mancata previsione di fasce di importo in cui suddividere l'elenco, nonché la mancata richiesta dei "curricula" agli operatori economici interessati, predisposti con riferimento alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso;
- il riferimento, quale periodo utile per l'avvenuto svolgimento di incarichi ai fini della qualificazione, al triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso anziché al quinquennio, come indicato nella circolare ministeriale citata;
- la prescrizione relativa all'integrale assolvimento nel quinquennio degli incarichi da computare.
L'Autorità ricorda, poi, che, già prima della emanazione del Codice dei contratti con la determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006 aveva dato una serie di indicazioni operative volte ad assicurare la corretta applicazione degli stessi principi comunitari richiamati nelle disposizioni normative all'epoca in vigore.
In particolare, per quanto concerne la questione in argomento l'Autorità ritiene che l'avviso relativo alla procedura di selezione per la costituzione di un elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi ex art. 91 D. Lgs. n. 163/06, nonché di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici relativi a prestazioni di importo superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000,00 € non è conforme alla normativa vigente perché:
- in riferimento al principio di rotazione degli incarichi, l'aleatorietà tipica dell'operazione di sorteggio e l'imprevedibilità degli esiti dello stesso potrebbero non garantire in maniera adeguata la rotazione prescritta dall'art. 57, comma 6, del Codice;
- la previsione relativa ai requisiti di capacità tecnica e
professionale non risulta conforme:
- ai criteri quantitativi che debbono informare l'accertamento degli incarichi espletati, in quanto non viene operato alcun riferimento all'importo dei lavori appartenenti alle stesse classi e categorie dell'opera oggetto dell'incarico (laddove il tuttora vigente art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 - per l'affidamento di servizi di importo inferiore a 200.000 DSP- prescrive che tali importi devono essere stabiliti tra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento);
- ad un criterio di ragionevolezza in ordine all'indicazione del periodo utile per l'avvenuto svolgimento degli incarichi, stante la vigente previsione regolamentare di dieci e cinque anni, nonchè l'indicazione contenuta nella circolare ministeriale di cinque anni;
- manca la previsione della presentazione dei singoli curricula degli offerenti in ordine alla valutazione dei requisiti minimi di professionalità, così come previsto dalla citata determinazione n. 1/2006;
A cura di Paolo
Oreto
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