INCARICHI DI COLLAUDO
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è recentemente intervenuta sul problema dell’affidamento degli incarichi di collaudo con il proprio parere...
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è recentemente
intervenuta sul problema dell’affidamento degli incarichi di
collaudo con il proprio parere n. 65 del 28 febbraio 2008
depositato il 6 marzo scorso.
La questione della conformità dell’affidamento del collaudo mediante incarico diretto è stata affrontata dall’Autorità con la precedente deliberazione n. 82 del 27 marzo 2007, nella quale sono state riportate le seguenti considerazioni:
In conclusione, l’Autorità, nel proprio parere n. 65/2008, ha affermato che gli incarichi di collaudo devono essere affidati, anche per importi sotto la soglia comunitaria, con regole ad evidenza pubblica ed è illegittimo qualsiasi affidamento diretto a trattativa privata.
Gli incarichi di collaudo sono soggetti alla disciplina del Codice dei contratti (D.Lgs. n, 163/2006) e devono essere affidati con le procedure previste nel codice stesso e per gli incarichi con importi di onorario inferiore alla soglia comunitaria (206.000,00 Euro) devono, comunque, essere rispettati i principi di parità di trattamento e di trasparenza (con la necessaria pubblicità).
La questione della conformità dell’affidamento del collaudo mediante incarico diretto è stata affrontata dall’Autorità con la precedente deliberazione n. 82 del 27 marzo 2007, nella quale sono state riportate le seguenti considerazioni:
- a decorrere dal 1° luglio 2006, il collaudo di lavori pubblici rientra tra i servizi soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, in quanto i “servizi di collaudo e di verifica di edifici” ricadono nella categoria 12 dell’allegato IIA del Codice dei contratti e che i servizi ivi elencati, a mente dell’articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, sono integralmente soggetti alle disposizioni di quest’ultimo;
- ciò è confermato dall’articolo 91, comma 8 del d. Lgs. n. 163/2006 che vieta l’affidamento di attività di collaudo “con procedure diverse da quelle previste dal codice” e dal successivo articolo 120, comma 2, che rinvia al regolamento la disciplina del collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal codice stesso;
In conclusione, l’Autorità, nel proprio parere n. 65/2008, ha affermato che gli incarichi di collaudo devono essere affidati, anche per importi sotto la soglia comunitaria, con regole ad evidenza pubblica ed è illegittimo qualsiasi affidamento diretto a trattativa privata.
Gli incarichi di collaudo sono soggetti alla disciplina del Codice dei contratti (D.Lgs. n, 163/2006) e devono essere affidati con le procedure previste nel codice stesso e per gli incarichi con importi di onorario inferiore alla soglia comunitaria (206.000,00 Euro) devono, comunque, essere rispettati i principi di parità di trattamento e di trasparenza (con la necessaria pubblicità).
A cura di Paolo
Oreto
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