INCARICHI PROFESSIONALI ED ONORARI

Il nuovo Codice unico degli appalti entra nel merito degli incarichi di progettazione e dei relativi onorari con gli articoli 90, 91 e 92 e per quanto riguar...

03/04/2006
Il nuovo Codice unico degli appalti entra nel merito degli incarichi di progettazione e dei relativi onorari con gli articoli 90, 91 e 92 e per quanto riguarda l’affidamento della progettazione esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, con l’articolo 90 che richiama l’articolo 17 della legge n. 109/1994 non vi è nulla di nuovo.

Le prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale sono espletate:
  1. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
  2. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori;
  3. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
  4. da liberi professionisti singoli od associati;
  5. dalle società di professionisti;
  6. dalle società di ingegneria;
  7. da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f);
  8. da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
Successivamente alla elencazione di coloro che possono espletare le prestazioni, così come precedentemente si verificava nell’articolo 17 della legge n. 109/1994, viene definito cosa deve essere inteso per società di professionisti e per società di ingegneria precisando che il regolamento stabilirà i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di professionisti e le società di ingegneria rimandando la disposizione transitoria nell’articolo 253 (Norme transitorie), comma 15 del nuovo codice.

L’articolo 90 del Codice inserisce, poi, al suo interno, con una diversa progressione rispetto all’articolo 17 della legge n. 109/1994, tutte le altre norme riguardanti:
  • i requisiti dei pubblici dipendenti per la firma dei progetti (comma 4);
  • le modalità relative alla stipula della polizza professionale per i pubblici dipendenti (comma5);
  • i limiti per l’affidamento all’esterno delle attività di progettazione e direzione dei lavori (comma 6);
  • la responsabilità dei professionisti incaricati della progettazione e direzione dei lavori (comma 7);
  • la impossibilità per gli affidatari di progettazione e di direzione dei lavori di partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici (comma 8).
Riferendoci, adesso alle procedure di affidamento degli incarichi, occorre precisare che a differenza di quanto avveniva sempre con l’articolo 17 della legge n. 109/1994 (commi dal 10 in poi), con il nuovo Codice prevede soltanto due scaglioni e precisamente:
  • gli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro;
  • gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro.
Per gli incarichi al di sopra di 100.00 euro occorre, per altro effettuare un’altra suddivisione e precisamente:
  • gli incarichi compresi tra 100.000 euro e la soglia comunitaria (211.000 euro);
  • gli incarichi al di sopra della soglia comunitaria (211.000 euro).
Ma andiamo con ordine.

Incarichi di importo inferiore a 100.000 euro
Tali incarichi possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6 del nuovo Codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

L’articolo 57, comma 6 del nuovo Codice precisa che "la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione" e continua precisando che "gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando"

Tale procedura è sicuramente poco chiara per i seguenti motivi:
  • non si comprende come dovrà essere rispettato il criterio della rotazione;
  • non potrà essere effettuato l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio del prezzo più basso visto che anche il nuovo codice all’articolo 92, comma 2 precisa che "I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340";
Ecco che per tutte queste premesse, sembra, quasi che si voglia tornare alla predisposizione di albi di fiducia dai quali, di volta in volta, l’amministrazione, con il principio di rotazione, possa scegliere i cinque soggetti invitati a partecipare all’affidamento dell’incarico.

Incarichi di importo compreso tra 100.000 e 211.000 euro
Per gli incarichi il cui onorario presunto sia compreso tra 100.000 e 211.000 euro (soglia comunitaria si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del nuovo codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste
Nell’articolo 91, utilizzando il richiamo alla parte II, titolo II (Artt. 121-125) del nuovo Codice riteniamo che il legislatore abbia voluto precisare che per gli incarichi di progettazione al di sotto della soglia comunitaria devono essere utilizzate, per la pubblicità e per i contratti, comunque, le norme sotto soglia definite agli artt. 121 e 122 del nuovo Codice.

Incarichi di importo al di sopra di 211.000 euro
Per gli incarichi al di sopra della soglia comunitaria (211.000 euro) devono essere applicate integralmente le norme previste nella parte II, titolo I del nuovo Codice relativa ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

In riferimento, poi agli onorari, nel nuovo codice viene precisato, all’articolo 92, comma 2 che: "Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate."
All’articolo 253, comma 17 viene, altresì, precisato che "Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma 2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001."
Con l’articolo 92, comma 5, viene definito il nuovo incentivo per la progettazione realizzata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti che, nella nuova stesura, prevede che una percentuale del 2 per cento sia ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
© Riproduzione riservata