INPS, Confermata la competenza degli Agrotecnici nella consulenza del lavoro agricolo

L'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 28/2011 con la quale vengono forniti criteri operativi ed individuati i soggett...

16/02/2011
L'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha emanato la Circolare n. 28/2011 con la quale vengono forniti criteri operativi ed individuati i soggetti (restringendone notevolmente il novero) abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

Nel solco del progressivo processo di informatizzazione che l'INPS ha intrapreso negli ultimi anni, con questa ultima Circolare è stato ridefinito l'elenco dei professionisti che possono essere delegati ad operare telematicamente per lo svolgimento di tutti gli adempimenti contributivi; tra questi, per ciò che concerne i datori di lavoro agricoli, vengono ricompresi anche gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati, in tal modo ribadendo la loro competenza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale nel settore di riferimento.

Si tratta di una importante conferma che segue il precedente riconoscimento reso con la Circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008, relativa alla trasmissione telematica per conto dei datori di lavoro agricoli delle Denunce Aziendali (DA) e delle Denunce trimestrali (DMAG).

Benché la "consulenza del lavoro" sia, in via generale, patrimonio esclusivo dei professionisti iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro, degli Avvocati e dei Commercialisti gli Agrotecnici mantengono saldamente questa specifica competenza per le imprese del settore agro-ambientale e ciò appare ancor più significativo se rapportato al fatto che l'INPS, con la citata Circolare n. 28/2011, ha escluso molti altri soggetti ed in particolare tutti coloro che possono svolgere solo adempimenti di natura fiscale (quali tributaristi, consulenti fiscali e revisori contabili).

Sotto il profilo tecnico-procedurale la novità contenuta nella Circolare n. 28/2011 riguarda sostanzialmente il fatto che i professionisti abilitati, per operare in nome e per conto del datore di lavoro dovranno essere in possesso di apposita delega resa per iscritto dall'imprenditore che dovrà essere validata e conservata dal professionista delegato per cinque anni. Per compilare il modulo di delega il professionista dovrà preventivamente essere in possesso del codice PIN rilasciato dall'INPS e quindi scaricare l'applicazione nel sito internet dell'INPS (Sezione - "Servizi per le aziende e i consulenti"). I professionisti Agrotecnici ed Agrotecnici laureati, già in possesso del Codice PIN, potranno pertanto continuare ad operare con quello già in uso.

Il sistema delle deleghe entrerà a pieno regime a partire dalle denunce contributive per il periodo di paga relativo al prossimo mese di aprile.

A cura dell'Ufficio Stampa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
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