INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO ED IDRAULICI, CESSIONI CON POSA IN OPERA, PRESTAZIONI DI SERVIZI
Novità sul fronte del reverse charge in edilizia per quanto concerne l'installazione di impianti antincendio ed impianti idraulici, la cessione con posa in o...
Novità sul fronte del reverse charge in edilizia per quanto
concerne l'installazione di impianti antincendio
ed impianti idraulici, la cessione con
posa in opera e le prestazioni di
servizi. Lo scorso 16 giugno l'Agenzia delle Entrate è,
infatti, intervenuta nuovamente sul tema dell'inversione contabile,
attraverso due risoluzioni: la 245/E e la 246/E.
Circolare 245/E
Per quanto concerne l'installazione di impianti antincendio ed impianti idraulici, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente, che chiedeva di conoscere se il regime del reverse charge trova applicazione alle seguenti prestazioni:
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che sono interessati dal regime del reverse charge i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee.
Per quanto concerne la domanda proposta dal contribuente relativa all'installazione di impianti idraulico sanitari, che da sottolineare che questa deve essere considerata attività resa nel comparto delle costruzioni in quanto riconducibile alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004. L'attività di mera manutenzione degli impianti idraulici, primo argomento dell'istanza d'interpello, rientrando nella generica categoria delle riparazioni, deve essere, anch'essa, inquadrata nel comparto delle costruzioni di edifici e, pertanto, assoggettata al meccanismo del reverse charge.
Per quanto riguarda l'installazione e manutenzione di impianti antincendio occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni:
Importanti precisazioni per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'IVA nei subappalti.
Con la circolare 246/E, l'Agenzia delle entrate ha risposto alla richiesta di un contribuente che ha chiesto di conoscere il comportamento da seguire ai fini Iva nei seguenti casi:
Circolare 245/E
Per quanto concerne l'installazione di impianti antincendio ed impianti idraulici, l'Agenzia ha risposto all'interpello di un contribuente, che chiedeva di conoscere se il regime del reverse charge trova applicazione alle seguenti prestazioni:
- installazione e manutenzione di un impianto antincendio di un immobile;
- installazione e manutenzione di un impianto antincendio di altre strutture quali piattaforme marine, impianti industriali, navi, etc.;
- manutenzione di estintori ed altra attrezzatura antincendio (manichette, maschere di protezione, etc.).
L'Agenzia ha, inoltre, precisato che sono interessati dal regime del reverse charge i nuovi lavori, le riparazioni, i rinnovi e i restauri, le aggiunte e le alterazioni, la costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere, nonché le costruzioni temporanee.
Per quanto concerne la domanda proposta dal contribuente relativa all'installazione di impianti idraulico sanitari, che da sottolineare che questa deve essere considerata attività resa nel comparto delle costruzioni in quanto riconducibile alla voce 45.31.0 della Tabella ATECOFIN 2004. L'attività di mera manutenzione degli impianti idraulici, primo argomento dell'istanza d'interpello, rientrando nella generica categoria delle riparazioni, deve essere, anch'essa, inquadrata nel comparto delle costruzioni di edifici e, pertanto, assoggettata al meccanismo del reverse charge.
Per quanto riguarda l'installazione e manutenzione di impianti antincendio occorre distinguere a seconda che gli interventi interessino un immobile ovvero altra tipologia di beni:
- nel caso in cui l'installazione e la manutenzione dell'impianto antincendio avviene su un immobile, ove ricorrono gli altri requisiti previsti dall'art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/72, torna applicabile il regime del reverse charge;
- nel caso di installazione e manutenzione di un impianto antincendio di strutture diverse dagli immobili (imbarcazioni, piattaforme galleggianti,…), l'imposta sul valore aggiunto deve essere applicata in base alle ordinarie regole di fatturazione, atteso che l'attività non è riconducibile al settore edile;
- infine, la manutenzione di estintori ed altra attrezzatura antincendio (manichette, maschere,…), l'Agenzia ha ritenuto che i relativi subappalti debbano essere assoggettati al regime del reverse charge solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell''intero impianto.
Importanti precisazioni per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'IVA nei subappalti.
Con la circolare 246/E, l'Agenzia delle entrate ha risposto alla richiesta di un contribuente che ha chiesto di conoscere il comportamento da seguire ai fini Iva nei seguenti casi:
- cessioni con posa in opera del materiale prodotto;
- prestazioni di servizi, derivanti da contratti di appalto, aventi ad oggetto l'esecuzione di opere complesse;
- modalità di fatturazione delle operazioni commerciali in caso di costituzione di un'associazione temporanea d'impresa (ATI).
- l'attività di semplice posa in opera dei materiali prodotti riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le modalità ordinarie;
- qualora l'attività svolta consista nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è in presenza di un'attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera, pertanto, se quest'ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella Ateco 2007, per le operazioni ad essa riconducibili troverà applicazione il meccanismo del reverse charge;
- per quanto concerne le modalità di fatturazione per le ATI, l'Agenzia ricorda che le associazioni temporanee di impresa sono civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto, conseguentemente solo quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto. L'inversione contabile non opera nel caso in cui l'ATI si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese associate, in quanto tra quest'ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto bensì di mandato.
A cura di Ilenia
Cicirello
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