INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ELEVATORI CON CONTRATTO DI SUBAPPALTO
La direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, a seguito di un‘istanza di interpello presentata da una società operante nel settore degli...
La direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della
Lombardia, a seguito di un‘istanza di interpello presentata da
una società operante nel settore degli ascensori, nel mese
di luglio ha stabilito che la realizzazione, l’installazione e
la successiva manutenzione di elevatori, effettuata con
contratto di subappalto, ricade nel regime Iva del “reverse
charge”.
Questa risposta all’istanza non ha convinto la società anche perché ha sottolineato il fatto che l’attività principale svolta, ovvero quella di progettazione, produzione ed installazione di ascensori e montacarichi, è da inquadrare nel codice Atecom 29221 mentre l’attività secondaria di manutenzione e assistenza rientra nel codice Atecofin 29222.
Per queste motivazioni e per il contratto di subappalto stipulato la società ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate del fatto che, ricadendo l’attività svolta nella sezione D della tabella Atecofin e non nella sezione F non dovesse rispettare le disposizioni dell’art. 17, comma 6, del dpr 633/72 che prevede il reverse charge.
La direzione regionale, invece, a supporto del risposta data, ha dichiarato: “le installazioni in edifici effettuate dalla società hanno carattere prevalente rispetto alla fornitura dell’impianto, peraltro realizzato su misura, e sono da ricondurre tra le attività di cui alla sezione F della tabella di classificazione Atecofin 2004, codice 45310 e, quindi, devono essere fatturate in regime di reverse charge” se sono rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Specifica, inoltre, che, per le stesse motivazioni, si dovranno fatturare le prestazioni di manutenzione degli impianti visto che le note esplicative della classificazione Atecofin inseriscono nella tabella F anche la riparazione degli impianti e, di conseguenza, per la risoluzione 164/2007, anche la manutenzione.
Queste motivazioni rilasciate dalla direzione regionale aderiscono ai criteri individuati dall’Agenzia delle entrate sin dalla circolare n. 37/2006, secondo la quale anche i subappaltatori che svolgono attività identificate dai codici riferiti alla sezione F della tabella Atecofin 2004 (settore costruzioni), ma non fa corretto utilizzo di tutte le indicazioni riportate.
L’Agenzia delle entrate, infatti, stabilisce che una società, a prescindere dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti, oltre ad essere fornitore è anche il produttore dei beni resi con l’installazione, è da considerarsi appartenente alla sezione D ovvero a quella manifatturiera, contrariamente a come viene considerata dalla direzione generale che la inserisce nella sezione F, nel settore delle costruzioni. La circolare n. 11 del 16/2/2007, risposta 5.3, infatti, precisa che l’attività di fornitura con installazione di infissi e serramenti da parte di una stessa impresa produttrice non ricade nel meccanismo del “reverse charge” in quanto, essendo opere di falegnameria non ricadono nella sezione F: la direzione della Lombardi non è, quindi, in linea con questa direttiva alla quale, però, si conformano le aziende produttrici e installatrici di ascensori.
Questa risposta all’istanza non ha convinto la società anche perché ha sottolineato il fatto che l’attività principale svolta, ovvero quella di progettazione, produzione ed installazione di ascensori e montacarichi, è da inquadrare nel codice Atecom 29221 mentre l’attività secondaria di manutenzione e assistenza rientra nel codice Atecofin 29222.
Per queste motivazioni e per il contratto di subappalto stipulato la società ha chiesto conferma all’Agenzia delle entrate del fatto che, ricadendo l’attività svolta nella sezione D della tabella Atecofin e non nella sezione F non dovesse rispettare le disposizioni dell’art. 17, comma 6, del dpr 633/72 che prevede il reverse charge.
La direzione regionale, invece, a supporto del risposta data, ha dichiarato: “le installazioni in edifici effettuate dalla società hanno carattere prevalente rispetto alla fornitura dell’impianto, peraltro realizzato su misura, e sono da ricondurre tra le attività di cui alla sezione F della tabella di classificazione Atecofin 2004, codice 45310 e, quindi, devono essere fatturate in regime di reverse charge” se sono rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Specifica, inoltre, che, per le stesse motivazioni, si dovranno fatturare le prestazioni di manutenzione degli impianti visto che le note esplicative della classificazione Atecofin inseriscono nella tabella F anche la riparazione degli impianti e, di conseguenza, per la risoluzione 164/2007, anche la manutenzione.
Queste motivazioni rilasciate dalla direzione regionale aderiscono ai criteri individuati dall’Agenzia delle entrate sin dalla circolare n. 37/2006, secondo la quale anche i subappaltatori che svolgono attività identificate dai codici riferiti alla sezione F della tabella Atecofin 2004 (settore costruzioni), ma non fa corretto utilizzo di tutte le indicazioni riportate.
L’Agenzia delle entrate, infatti, stabilisce che una società, a prescindere dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti, oltre ad essere fornitore è anche il produttore dei beni resi con l’installazione, è da considerarsi appartenente alla sezione D ovvero a quella manifatturiera, contrariamente a come viene considerata dalla direzione generale che la inserisce nella sezione F, nel settore delle costruzioni. La circolare n. 11 del 16/2/2007, risposta 5.3, infatti, precisa che l’attività di fornitura con installazione di infissi e serramenti da parte di una stessa impresa produttrice non ricade nel meccanismo del “reverse charge” in quanto, essendo opere di falegnameria non ricadono nella sezione F: la direzione della Lombardi non è, quindi, in linea con questa direttiva alla quale, però, si conformano le aziende produttrici e installatrici di ascensori.
A cura di Paola
Bivona
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