IRAP NON OBBLIGATORIA PER GLI ISCRITTI AGLI ORDINI
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21989 del 16 ottobre 2009 è tornata sul tema dell’IRAP degli esercenti professioni intellettuali precisando che l’i...
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21989 del
16 ottobre 2009 è tornata sul tema dell’IRAP degli
esercenti professioni intellettuali precisando che
l’iscrizione ad un albo professionale protetto non rende
obbligatorio il pagamento dell’Irap e non costituisce neppure
presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento a imposizione
poiché occorre, sempre che l'attività del professionista sia
autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto
organizzativo, seppur minimo, derivante dall'impiego di capitali e
di lavoro altrui, che integri l'attività intellettuale del
singolo.
La Corte nella sentenza ha precisato che “in tema di Irap l' iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l’esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal d.lgs. 137 del ’98 e dal d.lgs. n. 446 del ’97, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funizionale all'attività del titolare".
Nella sentenza i giudici ricordano anche deve essere condiviso l’assunto della Corte Costituzionale secondo cui l’Irap non è una imposta sui redditi, in quanto non colpisce il reddito del contribuente bensì il valore aggiunto prodotto dall’attività autonomamente organizzata e che mentre il requisito della autonoma organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui.
La Corte nella sentenza ha precisato che “in tema di Irap l' iscrizione ad un ordine professionale protetto non comporta l’esenzione dalla imposta dei soggetti esercenti professioni intellettuali, ma non costituisce neppure presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento ad imposizione, occorrendo, alla stregua delle modifiche introdotte dal d.lgs. 137 del ’98 e dal d.lgs. n. 446 del ’97, che l’attività del professionista sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo: il valore aggiunto che costituisce oggetto della imposizione deve infatti derivare dal supporto fornito alle attività del professionista dalla presenza della struttura riferibile alla composizione di fattori produttivi, funizionale all'attività del titolare".
Nella sentenza i giudici ricordano anche deve essere condiviso l’assunto della Corte Costituzionale secondo cui l’Irap non è una imposta sui redditi, in quanto non colpisce il reddito del contribuente bensì il valore aggiunto prodotto dall’attività autonomamente organizzata e che mentre il requisito della autonoma organizzazione è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui.
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Tag:
Documenti Allegati
Sentenza .pdfIL NOTIZIOMETRO