ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INAIL

Con la nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l’Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine all’applicazione dello sconto dell’11,50% riconosciuto in favo...

31/12/2008
Con la nota n. 9611 del 19 dicembre 2008, l’Inail ha fornito le istruzioni operative in ordine all’applicazione dello sconto dell’11,50% riconosciuto in favore dei datori di lavoro delle imprese edili per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali.
In particolare, ricorda l’allegata nota, l’agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Per dimostrare l’assenza di tali condanne, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare alla sede Inail competente territorialmente, entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione, l’apposita autocertificazione, allegata alla nota in commento, così come previsto dall’art. 36 bis della L. n. 248/06.

Al riguardo, si ricorda che il D.M. 24 ottobre 2007, ai fini della fruizione dei benefici contributivi, tra cui lo sconto in parola, ha previsto che i datori di lavoro, tra l’altro, debbano autocertificare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A del richiamato decreto. In merito, la circolare ministeriale n. 34/08 ha previsto che i datori di lavoro siano tenuti ad inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro il modulo di autocertificazione che attesti l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro entro il 30 aprile 2009.

Si ricorda, infine, che lo sconto dovrà essere applicato ai relativi premi e fruito solo in regolazione dell’anno 2008.

Fonte: www.ance.it
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