ITACA: gli appalti dopo il Decreto Semplificazioni

Da ITACA indicazioni operative a Regioni e Province per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici dopo il Decreto Semplificazioni

di Redazione tecnica - 11/01/2021

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto "Semplificazioni") recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», convertito dallalegge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto numerose novità in materia di contratti pubblici, finalizzate a semplificare le procedure di affidamento e di esecuzione degli appalti.

Gli obiettivi del Decreto Semplificazioni

Le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) hanno avuto il duplice obiettivo di:

  • incentivare gli investimenti nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici
  • fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19.

In tale contesto, ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) ha  ritenuto necessario provvedere alla redazione di indirizzi operativi volti a coadiuvare le Regioni e le Province autonome nell’applicazione delle nuove norme.

In quest’ottica è stato realizzato, nell’ambito del Gruppo di lavoro contratti pubblici presso ITACA, il documento recante “DL Semplificazioni: indicazioni operative per l’applicazione delle norme in materia di contratti pubblici”, approvato il 17 dicembre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

I 5 paragrafi del documento

Nei 5 paragrafi del docmento sono trattati i seguenti argomenti:

  1. Gestione delle procedure sottosoglia di cui all’art.1 del dl 76/2020
  2. Le modifiche alle fasi della procedure di gara e le responsabilità del Rup
  3. Procedure in deroga ai sensi dell’art. 2, comma 4 del dl semplificazioni
  4. Gli adempimenti in materia di trasparenza
  5. Regolarità fiscale e contributiva degli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure d’appalto

Procedure sottosoglia

Il nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, è contenuto all’art. 1 del decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. Gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 non sono stati modificati in via definitiva, ma è stato introdotto un regime derogatorio, di natura temporanea rispetto alla disciplina delCodice.

Due tipologie di procedure

In particolare, sono previste due tipologie di procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione (Art. 1, comma 2, decreto-legge n. 76/2020):

  1. l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
  1. procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di un numero graduato di operatori a seconda dell’importo da affidare. È stata prevista, quindi, la consultazione:
    1. di almeno 5 operatori per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore alle soglie europee e per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro; si precisa che anche per i servizi di architettura e ingegneria occorre far riferimento alla soglia europea, quindi a 214.000,00 euro, e non più alle soglie previste dall’art. 157 del Codice, che è stato invece espressamente derogato;
    2. di almeno 10 operatori per lavori da 350.000 euro fino al valore di 1 milione di euro;
    3. di almeno 15 operatori per lavori di valore da 1 milione di euro sino alla soglia europea.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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