IV Conto Energia: da Assosolare la richiesta di chiarimenti e chiarezza
È partito lo scorso 1 giugno dopo una serie infinita di colpi di scena e sicuramente, prima della loro entrata a regime, saranno molte le richieste di chiari...
È partito lo scorso 1 giugno dopo una serie infinita di colpi di
scena e sicuramente, prima della loro entrata a regime, saranno
molte le richieste di chiarimento dei principali operatori del
settore e le risposte del Gestore dei Servizi Energetici.
Chiaramente stiamo parlando del nuovo sistema di incentivazione per
la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici,
approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5
maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2011, n. 109 ed entrato in vigore proprio l'1 giugno 2011.
La prima missiva indirizzata al GSE ed in particolare all'attenzione del Direttore Divisione Operativa, Ing. Gerardo Montanino, è stata inviata dal Presidente di Assosolare, Gianni Chianetta, in merito al DM 05/05/2011, al D.Lgs. n. 28/2011 e alle Regole tecniche per l'iscrizione al registro per il grandi impianti fotovoltaici, recentemente approvate dal GSE (leggi news), nella speranza che le osservazioni evidenziate a seguito di un'ampia consultazione degli associati ad Assosolare possano contribuire positivamente al lavoro del GSE e al buon funzionamento del IV Conto Energia.
Evidenziamo di seguito le principali richieste di chiarimento avanzate.
In merito al Costo indicativo cumulato annuo (art. 3.1 DM 05/05/2011), Assosolare ha evidenziato come dalla definizione nel decreto (confermata dalle regole tecniche) apparirebbe che entrino nel computo sia i piccoli che i grandi impianti, mentre occorrerebbe evidenziare come tale computo si rileva ai soli fini della verifica del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 1 del DM 05/05/2011. Dovrebbe essere chiarito inoltre che ai fini della verifica dei limiti di spesa per gli anni 2011 e 2012 sono considerati i soli grandi impianti.
L'art 4 delle Regole Tecniche chiariscono che ai fini della determinazione del "costo indicativo annuo" contribuiscono anche gli eventuali premi in tariffa. Ciò sulla base del valore effettivo di tariffa già riconosciuta (per gli impianti già in esercizio) o su base presuntiva in relazione alla data di entrata in esercizio stimata dal proponente in sede di richiesta di iscrizione. Limitatamente agli impianti non ancora in esercizio, Assosolare ritiene che il meccanismo presuntivo esponga ai seguenti rischi:
L'Art. 14 del DM 05/05/2011 individua i premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici) - Assosolare ha rilevato che non risulta essere chiaro se essi siano riservati al solo titolo II o siano da considerarsi applicabili anche per gli impianti del titolo III e titolo IV.
In caso di grandi impianti, se la certificazione di fine lavori (art. 9 del DM 05/05/2011) può essere presentata prima di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di connessione tra la cabina di consegna dell'impianto e il punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione (così come apparirebbe indicato nell'allegato 3B) ciò dovrebbe risultare applicabile anche nel caso in cui la realizzazione delle opere per la connessione venga svolta dal richiedente la connessione e non dal gestore di rete.
Gli impianti di cui al titolo III e IV sembrerebbe non abbiano limiti di costo riferiti agli anni 2011 e 2012.
Non è chiaro come agisce il GSE al fine della compilazione della graduatoria del primo registro del 2011 poiché detta graduatoria deve essere pubblicata prima del 31 agosto 2011 che è la data ultimativa per l'accesso agli incentivi senza iscrizione al registro. Non è chiaro inoltre se sarà mantenuto un margine cautelativo con eventuale riapertura del registro, ovvero verrà comunque sfruttato i limite massimo di costo per la graduatoria detraendo l'eventuale costo in eccesso al costo limite del secondo semestre 2012.
Non è chiaro quale sia l'interpretazione data dal GSE della previsione di cui all'art. 8, comma 8 "L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi". Sarebbe infatti necessario capire se è vietata la cessione del progetto e dei conseguenti titoli autorizzativi mediante cessione di ramo d'azienda a differente società del gruppo a cui il titolare dell'iscrizione fa capo.
Non è esplicito che gli impianti rientranti nel meccanismo "salva Alcoa" nel periodo 1-30 giugno 2011, non contribuiscono al raggiungimento del CAP 2011, pur non essendo incentivati dal DM 05/05/2011. Si richiede di prevedere esplicitamente l'esclusione di eventuali quote di potenza di impianti FV beneficiari della Legge n. 129/10 dal computo del CAP di costo indicato per il periodo 01/06/2011 - 31/12/2011.
La prima missiva indirizzata al GSE ed in particolare all'attenzione del Direttore Divisione Operativa, Ing. Gerardo Montanino, è stata inviata dal Presidente di Assosolare, Gianni Chianetta, in merito al DM 05/05/2011, al D.Lgs. n. 28/2011 e alle Regole tecniche per l'iscrizione al registro per il grandi impianti fotovoltaici, recentemente approvate dal GSE (leggi news), nella speranza che le osservazioni evidenziate a seguito di un'ampia consultazione degli associati ad Assosolare possano contribuire positivamente al lavoro del GSE e al buon funzionamento del IV Conto Energia.
Evidenziamo di seguito le principali richieste di chiarimento avanzate.
In merito al Costo indicativo cumulato annuo (art. 3.1 DM 05/05/2011), Assosolare ha evidenziato come dalla definizione nel decreto (confermata dalle regole tecniche) apparirebbe che entrino nel computo sia i piccoli che i grandi impianti, mentre occorrerebbe evidenziare come tale computo si rileva ai soli fini della verifica del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 1 del DM 05/05/2011. Dovrebbe essere chiarito inoltre che ai fini della verifica dei limiti di spesa per gli anni 2011 e 2012 sono considerati i soli grandi impianti.
L'art 4 delle Regole Tecniche chiariscono che ai fini della determinazione del "costo indicativo annuo" contribuiscono anche gli eventuali premi in tariffa. Ciò sulla base del valore effettivo di tariffa già riconosciuta (per gli impianti già in esercizio) o su base presuntiva in relazione alla data di entrata in esercizio stimata dal proponente in sede di richiesta di iscrizione. Limitatamente agli impianti non ancora in esercizio, Assosolare ritiene che il meccanismo presuntivo esponga ai seguenti rischi:
- alcuni tipi di bonus non sono stimabili a priori bensì unicamente dopo il completamento dell'impianto (es bonifica amianto)
- altri tipi di bonus non sono di fatto desumibili dalla documentazione da presentare all'atto dell'iscrizione al registro, in particolare quello relativo al Bonus Tecnologia UE, se non su base meramente presuntiva da parte del GSE.
L'Art. 14 del DM 05/05/2011 individua i premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici) - Assosolare ha rilevato che non risulta essere chiaro se essi siano riservati al solo titolo II o siano da considerarsi applicabili anche per gli impianti del titolo III e titolo IV.
In caso di grandi impianti, se la certificazione di fine lavori (art. 9 del DM 05/05/2011) può essere presentata prima di aver completato i lavori di realizzazione delle opere di connessione tra la cabina di consegna dell'impianto e il punto di connessione alla rete elettrica di distribuzione (così come apparirebbe indicato nell'allegato 3B) ciò dovrebbe risultare applicabile anche nel caso in cui la realizzazione delle opere per la connessione venga svolta dal richiedente la connessione e non dal gestore di rete.
Gli impianti di cui al titolo III e IV sembrerebbe non abbiano limiti di costo riferiti agli anni 2011 e 2012.
Non è chiaro come agisce il GSE al fine della compilazione della graduatoria del primo registro del 2011 poiché detta graduatoria deve essere pubblicata prima del 31 agosto 2011 che è la data ultimativa per l'accesso agli incentivi senza iscrizione al registro. Non è chiaro inoltre se sarà mantenuto un margine cautelativo con eventuale riapertura del registro, ovvero verrà comunque sfruttato i limite massimo di costo per la graduatoria detraendo l'eventuale costo in eccesso al costo limite del secondo semestre 2012.
Non è chiaro quale sia l'interpretazione data dal GSE della previsione di cui all'art. 8, comma 8 "L'iscrizione al registro non è cedibile a terzi". Sarebbe infatti necessario capire se è vietata la cessione del progetto e dei conseguenti titoli autorizzativi mediante cessione di ramo d'azienda a differente società del gruppo a cui il titolare dell'iscrizione fa capo.
Non è esplicito che gli impianti rientranti nel meccanismo "salva Alcoa" nel periodo 1-30 giugno 2011, non contribuiscono al raggiungimento del CAP 2011, pur non essendo incentivati dal DM 05/05/2011. Si richiede di prevedere esplicitamente l'esclusione di eventuali quote di potenza di impianti FV beneficiari della Legge n. 129/10 dal computo del CAP di costo indicato per il periodo 01/06/2011 - 31/12/2011.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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