IV Conto Energia, illegittime le limitazioni alle serre fotovoltaiche

Illegittima la previsione contenuta nel IV Conto Energia (DM 05/05/2011) che limita la formazione delle serre fotovoltaiche. In particolare, è illegittima la...

29/03/2013
Illegittima la previsione contenuta nel IV Conto Energia (DM 05/05/2011) che limita la formazione delle serre fotovoltaiche. In particolare, è illegittima la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 nella parte in cui afferma che "Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%".

Lo ha affermato il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, con la sentenza n. 3143 del 26 marzo 2013 che ha accolto il parte il ricorso presentato contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'annullamento di alcune norme previste all'interno del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. IV Conto Energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2011.

In particolare, i ricorrenti hanno impugnato:
  • l'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale del 5 maggio 2011, nella parte in cui ha stabilito che "ai fini di garantire la coltivazione sottostante, le serre a seguito dell'intervento devono presentare un rapporto tra proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%";
  • b) le Regole tecniche per l'iscrizione al registro dei grandi impianti fotovoltaici adottate dal GSE con atto del 15 maggio 2011, nella parte in cui è riportata la stessa prescrizione di cui sopra;
  • c) il D.M. 5 maggio 2011, nella parte in cui, all'arti.1 comma 2 prevede la sua applicazione a tutti gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, in contrasto con il precedente "III conto energia" originariamente valido per il triennio 2011-2013, che prevedeva provvidenze più favorevoli.

I giudici di primo grado hanno affermato che le censure relative ai primi 2 suddetti punti sono fondate entro certi limiti e devono essere accolte. In particolare, ad avviso del tribunale regionale, è fondato il profilo con cui si deduce l'illegittimità per eccesso di potere del criterio indicato dalla norma avversata, limitato al rapporto tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici e la proiezione al suolo della superficie coperta dalla serra, in assenza degli altri parametri, quali il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche, che si pongono, invece, come elementi essenziali a garantire le coltivazioni in serra.

Il TAR ha ricordato che l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle serre può ritenersi compatibile con la funzione cui le stesse sono deputate (i. e. creazione del c. d. "effetto serra", attraverso la cattura e trattenimento il più a lungo possibile della radiazione solare) solo se questa sia comunque in grado di consentire la sufficiente penetrazione della luce solare per il processo di fotosintesi e la formazione dell'effetto serra; pertanto, la disposizione censurata costituirebbe un deterrente all'impiego eccessivo di moduli fotovoltaici tale da rendere le serre inservibili allo scopo originario. Questo non fa altro che confermare i dubbi di legittimità rappresentati dalla parte ricorrente, se non altro perché tale limitazione è stata determinata in misura uguale per tutto il territorio nazionale, senza tenere conto che "al fine di garantire la coltivazione sottostante" sia la luminosità che il calore da accumulare per ottenere l'effetto serra, sono assai diversi nelle varie zone del Paese.

Come affermato dal TAR "Dunque, se il fine è quello di garantire la coltivazione sottostante (ed evitare abusi al solo scopo di ottenere le tariffe incentivanti) la disposizione appare priva di ogni supporto istruttorio adeguato, oltre che in relazione alla idonea considerazione di tutti i parametri sopra indicati che pure devono concorrere tra loro, anche in relazione ai differenti tipi di coltivazione che si intenderebbe preservare. Invero, appare assai difficile nella presente fattispecie stabilire una misura generale uguale per tutti i casi, essendo verosimilmente necessario, per svelare eventuali abusi, verificare caso per caso l'idoneità della copertura a garantire la coltivazione sottostante in relazione ai vari possibili tipi di coltivazione, oltre che alle diversità morfologiche e climatiche ove queste sono effettuate".

In definitiva, la disposizione che limita la formazione delle serre fotovoltaiche deve essere annullata in parte, rimanendo, peraltro, riservata al Ministero dello sviluppo economico la successiva attività provvedimentale emendata dal rilevato vizio, ove il Ministero medesimo ritenga opportuno di confermare la necessità di ricondurre l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al primo periodo del comma 2, art. 14 DM, solo in relazione a determinate tipologie di serre.

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