IVA AGEVOLATA
Con l’articolo 1, commi 17, 18, e 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) si ha avuto conferma della proroga per quel che riguarda le age...
Con l’articolo 1, commi 17, 18, e 19 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008) si ha avuto conferma della
proroga per quel che riguarda le agevolazioni Iva sugli
interventi di manutenzione degli edifici previste dalla
normativa comunitaria.
È, infatti, previsto che l’aliquota del 10% potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2010 e che, solo ai fini Iva, non sarà più necessario specificare in fattura il costo della manodopera impiegata.
Le prestazioni che godranno di questa proroga sono quelle specificate all’art. 7, comma 1. Lett. b) della legge n. 488/1989 e che saranno fatturate dal 1 gennaio 2008 in poi. Per quanto riguarda, invece, il discorso della specifica in fattura della manodopera, contrariamente a quanto specificato nella Finanziaria dello scorso anno, viene mantenuto l’obbligo di inserimento solo per la proroga della detrazione Irpef.
Questo significa che la semplificazione introdotta, nella realtà riduce di molto l’area applicativa che, di fatto, per le prestazioni fatturate del 1 gennaio 2008, riguarderà solo le manutenzioni ordinarie escluse dall’agevolazione del 36%.
Originariamente la Legge assoggettava all’aliquota ridotta del 10%, in via temporanea, le prestazioni di servizi indicate all’art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge n. 457/1978; nella realtà dei fatti l’agevolazione temporanea riguarda fondamentalmente solo le prestazioni indicate alle lettere a) e b), ovvero i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Gli interventi di restauro, ristrutturazioni e di risanamento conservativo sono, invece, assoggettati all’aliquota del 10% ai sensi della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Da questa agevolazione sono, comunque, esclusi, gli immobili non abitativi, quali uffici, negozi ecc., anche se ubicati in edifici a prevalente destinazione abitativa, e le operazioni riguardanti la cessione di beni.
A questo proposito si sottolinea il fatto che l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 7/04/2000, ha ammesso l’agevolazione anche nel caso in cui l’intervento di recupero avvenga attraverso una cessione con posa in opera di un bene a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene: questo in ragione del fatto che si potesse favorire l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera in quanto le modifiche assumono importanza ai fini della qualificazione dell’operazione. Recentemente, però, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate sembra aver invertito la rotta, specificando, infatti, al paragrafo 9, che l’agevolazione si applica solo alle prestazioni di servizi, con la limitazione ai cosiddetti “beni significativi”.
Per quanto riguarda le cessioni di beni possono essere assoggettate all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”. All’interno della stessa circolare n. 71/2000 viene specificato, inoltre, che l’agevolazione non si può applicare alle prestazioni professionali e nemmeno nei rapporti di subappalto ma solo nei confronti del committente principale, il che non significa che venga preclusa l’applicazione dell’aliquota agevolata se il committente della prestazione sia un soggetto diverso dall’utilizzatore finale, sia che sia pubblico sia che sia privato: se, ad esempio, bisogna effettuare lavori di manutenzione in un edificio abitativo privato ed il committente è il condominio o la società immobiliare proprietaria, l’agevolazione temporanea può essere applicata.
Il motivo per cui l’applicazione dell’agevolazione riguarda soprattutto lavori di manutenzione e, quindi, la manodopera si spiega nel fatto che la Ue ha voluto favorire le prestazioni ad alta intensità di lavoro, al fine di incentivare l’occupazione; sono, infatti, esclusi da queste agevolazioni i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura.
È, infatti, previsto che l’aliquota del 10% potrà essere applicata fino al 31 dicembre 2010 e che, solo ai fini Iva, non sarà più necessario specificare in fattura il costo della manodopera impiegata.
Le prestazioni che godranno di questa proroga sono quelle specificate all’art. 7, comma 1. Lett. b) della legge n. 488/1989 e che saranno fatturate dal 1 gennaio 2008 in poi. Per quanto riguarda, invece, il discorso della specifica in fattura della manodopera, contrariamente a quanto specificato nella Finanziaria dello scorso anno, viene mantenuto l’obbligo di inserimento solo per la proroga della detrazione Irpef.
Questo significa che la semplificazione introdotta, nella realtà riduce di molto l’area applicativa che, di fatto, per le prestazioni fatturate del 1 gennaio 2008, riguarderà solo le manutenzioni ordinarie escluse dall’agevolazione del 36%.
Originariamente la Legge assoggettava all’aliquota ridotta del 10%, in via temporanea, le prestazioni di servizi indicate all’art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge n. 457/1978; nella realtà dei fatti l’agevolazione temporanea riguarda fondamentalmente solo le prestazioni indicate alle lettere a) e b), ovvero i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Gli interventi di restauro, ristrutturazioni e di risanamento conservativo sono, invece, assoggettati all’aliquota del 10% ai sensi della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
Da questa agevolazione sono, comunque, esclusi, gli immobili non abitativi, quali uffici, negozi ecc., anche se ubicati in edifici a prevalente destinazione abitativa, e le operazioni riguardanti la cessione di beni.
A questo proposito si sottolinea il fatto che l’amministrazione finanziaria, con la circolare n. 71 del 7/04/2000, ha ammesso l’agevolazione anche nel caso in cui l’intervento di recupero avvenga attraverso una cessione con posa in opera di un bene a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene: questo in ragione del fatto che si potesse favorire l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera in quanto le modifiche assumono importanza ai fini della qualificazione dell’operazione. Recentemente, però, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle entrate sembra aver invertito la rotta, specificando, infatti, al paragrafo 9, che l’agevolazione si applica solo alle prestazioni di servizi, con la limitazione ai cosiddetti “beni significativi”.
Per quanto riguarda le cessioni di beni possono essere assoggettate all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”. All’interno della stessa circolare n. 71/2000 viene specificato, inoltre, che l’agevolazione non si può applicare alle prestazioni professionali e nemmeno nei rapporti di subappalto ma solo nei confronti del committente principale, il che non significa che venga preclusa l’applicazione dell’aliquota agevolata se il committente della prestazione sia un soggetto diverso dall’utilizzatore finale, sia che sia pubblico sia che sia privato: se, ad esempio, bisogna effettuare lavori di manutenzione in un edificio abitativo privato ed il committente è il condominio o la società immobiliare proprietaria, l’agevolazione temporanea può essere applicata.
Il motivo per cui l’applicazione dell’agevolazione riguarda soprattutto lavori di manutenzione e, quindi, la manodopera si spiega nel fatto che la Ue ha voluto favorire le prestazioni ad alta intensità di lavoro, al fine di incentivare l’occupazione; sono, infatti, esclusi da queste agevolazioni i beni che costituiscono una parte significativa della fornitura.
A cura di Paola
Bivona
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