IVA AGEVOLATA AL 10%
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 gennaio 2006 chiarisce degli elementi tributari nella gestione, stoccaggio e deposito temporaneo di ri...
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 del 17 gennaio 2006
chiarisce degli elementi tributari nella gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e alle
prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione
finalizzata all'applicazione di un aliquota Iva agevolata del 10%.
La risoluzione risponde ad istanza di una società che ha stipulato
con il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti una
"convenzione per il trattamento/gestione dei RU tramite un Sistema
di Gestione Integrata dei Rifiuti". La società ha espresso l'avviso
che sia applicabile l'aliquota agevolata del 10 % per le seguenti
attività:
a) trattamento IVA della gestione dei rifiuti, si chiede di conoscere se per tutte le prestazioni di servizi poste in essere per la gestione dei vari sottosistemi deputati all'espletamento di specifiche funzioni nel ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti sia applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 % di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
b) interventi edilizi necessari per la realizzazione degli impianti e dei vari sottosistemi destinati al trattamento e smaltimento rifiuti, se sia applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista dai nn. 127-quinquies (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), 127-sexies (beni, escluso materie prime, forniti per la costruzione delle opere di cui al n. 127-quinquies) e 127-septies (appalto per la realizzazione delle opere di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR n. 633/1972;
c) successiva manutenzione ordinaria e straordinari degli impianti.
La risoluzione dell'Agenzia nella rivalutazione del Decreto Legislativo n. 22/1997, decreto Ronchi,chiarisce che si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% anche alle operazioni di realizzazione degli impianti, in quanto opere di urbanizzazione, alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, mentre l’aliquota Iva permane al 20% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti.
a) trattamento IVA della gestione dei rifiuti, si chiede di conoscere se per tutte le prestazioni di servizi poste in essere per la gestione dei vari sottosistemi deputati all'espletamento di specifiche funzioni nel ciclo di trattamento e smaltimento dei rifiuti sia applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 % di cui al n. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata al DPR n. 633/1972;
b) interventi edilizi necessari per la realizzazione degli impianti e dei vari sottosistemi destinati al trattamento e smaltimento rifiuti, se sia applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista dai nn. 127-quinquies (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), 127-sexies (beni, escluso materie prime, forniti per la costruzione delle opere di cui al n. 127-quinquies) e 127-septies (appalto per la realizzazione delle opere di cui al n. 127-quinquies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo DPR n. 633/1972;
c) successiva manutenzione ordinaria e straordinari degli impianti.
La risoluzione dell'Agenzia nella rivalutazione del Decreto Legislativo n. 22/1997, decreto Ronchi,chiarisce che si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% anche alle operazioni di realizzazione degli impianti, in quanto opere di urbanizzazione, alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, mentre l’aliquota Iva permane al 20% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti.
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