IVA LA 10% SOLTANTO IN DETERMINATE CONDIZIONI
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E del 17 febbraio scorso fornisce alcune indicazioni in risposta all’istanza di interpello con cui veniva ch...
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E
del 17 febbraio scorso fornisce alcune indicazioni in risposta
all’istanza di interpello con cui veniva chiesto se era possibile
applicare l’aliquota IVA ridotta del 10 % ad alcuni
lavori di recupero consistenti tra l’altro nella “rimozione
delle pavimentazioni esistenti, sia carrabili che pedonali e del
sistema di pubblica illuminazione sia pedonale che stradale
esistente, previo rilevamento strumentale dello stato dei luoghi,
rifacimento delle pavimentazioni carrabili con riposizionamento
delle basi basaltiche rimosse, in alcuni tratti, e nuova
pavimentazione dello stesso materiale, rifacimento dei percorsi
pedonali (marciapiedi e Viale …) con pavimentazione in basalto e
granito con definizione di nuove quote altimetriche di nuovo
disegno, rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche,
canalizzazioni elettriche con esclusione della posa in opera dei
cavi elettrici e degli organi illuminanti, rimozione degli elementi
di arredo urbano e messa in opera di nuovi elementi, posa in opera
di nuove alberature, restauro di elementi architettonici quali
piastrini, balaustre, muri di contenimento, realizzazione di
nicchie espositive, opere varie di finitura”.
L’Agenzia, nella risoluzione ricorda, innanzitutto, che la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dell’art. 31 della legge 457/1978, invece, l’Agenzia ha più volte chiarito che l’elemento caratterizzante tale tipologia di interventi, consiste nella sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell’eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L'applicazione dell’aliquota ridotta è stata riconosciuta, anche, in occasione dei seguenti interventi urbanistici:
Alla luce di tali indicazioni è necessario verificare, di volta in volta, se l’intervento presenta caratteristiche tali da poter essere ricondotto tra gli interventi agevolabili indicati nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia, nella risoluzione ricorda, innanzitutto, che la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% tra l'altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, concernenti interventi di:
- di restauro e risanamento conservativo (lettera c)
- di ristrutturazione edilizia (lettera d)
- di ristrutturazione urbanistica (lettera e),
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dell’art. 31 della legge 457/1978, invece, l’Agenzia ha più volte chiarito che l’elemento caratterizzante tale tipologia di interventi, consiste nella sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell’eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti (mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
L'applicazione dell’aliquota ridotta è stata riconosciuta, anche, in occasione dei seguenti interventi urbanistici:
- demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull’area di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo (cfr. ris. min. n. 430395 del 24 settembre 1991);
- ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un’intera zona sottoposta a tutela ambientale (ris. min. n. 501157 del 17 dicembre 1991);
- consolidamento o trasferimento di un intero centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (ris. min. n. 501044 del 16 dicembre 1991).
Alla luce di tali indicazioni è necessario verificare, di volta in volta, se l’intervento presenta caratteristiche tali da poter essere ricondotto tra gli interventi agevolabili indicati nella Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
A cura di Paolo
Oreto
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