IVA NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E NELLE STRADE RESIDENZIALI

L’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione prim...

22/05/2008
L’aliquota IVA del 10% prevista per le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, relative alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (n. 127-quinquies e 127-septies, tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972) si applica nell’ipotesi di costruzione di strade residenziali o di marciapiedi e vialetti pedonali sulle stesse, mentre per i lavori di manutenzione ed ammodernamento della sede stradale l’IVA è dovuta con aliquota ordinaria, pari al 20%.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 202/E del 19 maggio 2008, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa al corretto regime IVA applicabile all’esecuzione di lavori stradali, nell’ambito di un contratto d’appalto, riguardanti sia la manutenzione e l’allargamento dell’impianto stradale esistente, sia la realizzazione della fondazione stradale e di marciapiedi lungo strade residenziali.

In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria, ribadendo che sono soggette all’aliquota IVA del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge n. 847/1964, come modificato dall’art. 44 della legge n. 865/1971, ha chiarito che:
  • fra le opere di urbanizzazione primaria sono comprese anche le strade residenziali, ovvero quelle realizzate in funzione di un centro abitato, già costruito o da costruire, intendendosi per tali unicamente le strade che attraversano, e sono al servizio, dei centri abitati, così come individuate dai Comuni nell’ambito degli strumenti urbanistici generali o nei P.U.P., che stabiliscono la collocazione degli insediamenti residenziali;
  • l’aliquota IVA del 10%, stabilita per la costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si applica unicamente nell’ipotesi in cui gli interventi si riferiscono alla costruzione ex novo di strade residenziali, così come individuate dai Comuni secondo la prescritta procedura urbanistica, o di marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali già esistenti.
Infine, con la citata R.M. n. 202/E/2008 viene chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione della sede stradale, non essendo riconducibili nel concetto di “costruzione ex novo” di un’opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell’opera stessa, e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell’aliquota IVA ridotta.

Fonte: www.ance.it
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