IVA - SUBAPPALTO - INCASSI - TERRENI EDIFICABILI - DETRAZIONE 41%
Nella seduta n. 5 di venerdì scorso 30 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato una manovra da 11,2 miliardi con la quale, tra gli altri vengono messi ...
Nella seduta n. 5 di venerdì scorso 30 giugno, il Consiglio dei
ministri ha approvato una manovra da 11,2 miliardi con
la quale, tra gli altri vengono messi a punto alcuni provvedimenti
che riguardano il settore dell'edilizia e delle costruzioni in
genere.
Successivamente alla pubblicazione del relativo decreto-legge sulla Gazzetta ufficiale si avranno importanti novità tra le quali, come precisa il Ministro Bersani, riportiamo le seguenti:
Successivamente alla pubblicazione del relativo decreto-legge sulla Gazzetta ufficiale si avranno importanti novità tra le quali, come precisa il Ministro Bersani, riportiamo le seguenti:
- "viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al
subappaltatore. In pratica, l’appaltatore è responsabile dei
versamenti Iva e del versamento dei contributi del subappaltatore
per lavori nell’edilizia. Una misura finalizzata ad evitare lavoro
nero e frodi fiscali, come per esempio il mancato versamento da
parte del subappaltatore che poi risulta irrintracciabile;"
- "nell'affidamento di appalti non di rado accade che
l'appaltatore o il subappaltatore non adempiano puntualmente ai
loro obblighi di versare le ritenute sui redditi di lavoro
dipendente ed i contributi previdenziali. Spesso gli appaltatori ed
i subappaltatori non dispongono di un patrimonio che possa offrire
sufficienti garanzie agli enti impositori e previdenziali, con
conseguente impossibilità di riscuotere i propri crediti. Per
arginare questo fenomeno viene prevista la responsabilità solidale
a carico dell’appaltatore per le ritenute ed i contributi dovuti
dal subappaltatore ed una sanzione amministrativa nel caso in cui
il committente proceda al pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore senza aver prima verificato che le ritenute ed i
contributi dovuti per le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati siano
stati effettivamente versati. Questa norma rompe il circolo
perverso che in edilizia caratterizza i rapporti tra committente e
appaltatore, un legame che spesso è alla base di evasione e
frodi";
- "obbligo di tenere conti correnti dedicati per la gestione
dell’attività professionale (cui far confluire i pagamenti dei
clienti e da cui prelevare le somme occorrenti per le spese
professionali)";
- "obbligo di incassare i compensi mediante bonifico, POS, carte
credito, bollettino di pagamento postale tracciabile (attualmente
per pagamenti inferiori a 1.500 euro non è rilevato il codice
fiscale di chi effettua l’operazione)";
- "viene eliminata la marca da bollo per le operazioni esenti
IVA";
- "abrogazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che prevede un’aliquota agevolata dell'1 per cento ai
fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani
urbanistici particolareggiati";
- "nel regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, viene
subordinata l’applicazione alla condizione che, per le spese
sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella
fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga
separatamente esposto il costo della manodopera".
A cura di Paolo
Oreto
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