IVA agevolata, manutenzione ordinaria e straordinaria: nuova risposta dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito sull’IVA agevolata e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle case di riposo
Aliquota Iva agevolata al 10 per cento e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle case di riposo. Quando è possibile applicarla ed entro quali limiti? L'Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 20/2021, chiarisce tutto.
Il dubbio
A porre il quesito una fondazione proprietaria di un edificio destinato a casa di riposo nel quale vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La prima questione riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria: può, l'edificio della fondazione, essere considerato "edificio di edilizia residenziale pubblica" e quindi poter beneficiare dell'aliquota agevolata al 10 per cento per gli interventi di manutenzione straordinaria? E poi, se così non fosse, gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria rientrano nell'aliquota agevolata al 10 per cento ai sensi della legge n.488 del 1999? E se sì, a quali interventi va applicata?
Aliquota al 10 per cento e interventi di manutenzione straordinaria
È il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) a chiarire gli aspetti della manutenzione straordinaria effettuati negli edifici di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono compresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Cos'è l'edilizia residenziale pubblica
Per comprendere meglio cos'è l'edilizia residenziale pubblica dobbiamo attingere al DPR n. 633 del 1972. Perché si possa applicare l'aliquota ridotta, l'edificio sul quale sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria deve essere sia un edificio pubblico che un edificio residenziale. Vengono considerati "alloggi di edilizia residenziale pubblica", secondo il DPR n. 1035 del 1972, "gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata o agevolata". Nel 1993, la legge n.560 ha allargato la definizione ricomprendendo tra i soggetti concedenti i fondi per il finanziamento dell'intervento non più solo lo Stato bensì tutti gli Enti pubblici territoriali, gli IacpP e loro consorzi. Quindi si può parlare di "edilizia residenziale pubblica" quando questa è realizzata dagli enti appena citati e che fruisce di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici. Rientrano, poi, nel concetto di residenzialità, le unità immobiliari costituite da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, etc.), fatti costruire direttamente dallo Stato o da enti pubblici ai quali sia stata demandata la costruzione degli stessi. Non fanno parte del gruppo scuole, asili, colonie climatiche, ospedali, caserme. Per l'Agezia delle Entrate, il caso analizzato rientra nell'edilizia residenziale pubblica e quindi può essere applicata l'iva agevolata al 10 per cento visto che la fondazione è iscritta nel registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
Manutenzione ordinaria e IVA agevolata
Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere inefficienza gli impianti tecnologici esistenti". La legge n.488 del 1999 prevede che possono essere soggetti all'aliquota Iva agevolata al 10 per cento "le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata". Quindi la legge fa espresso riferimento ai fabbricati con prevalente destinazione abitativa. Si definiscono tali gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, come per esempio gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi. Per questi edifici non rileva la classificazione catastale, ma la circostanza oggettiva di essere destinati a costituire residenza stabile delle collettività che vi alloggiano. Restano esclusi scuole, caserme, ospedali. L'aliquota agevolata del 10 per cento vale anche per le materie prime e semilavorate e per gli altri beni necessari per i lavori, forniti nell'ambito dell'intervento agevolato. Questi confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.
I beni "di valore significativo"
Bisogna distinguere i cosiddetti beni di "valore significativo". Questi sono stati individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999. L'aliquota agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni. Il limite viene individuato sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera. In sostanza, occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell'ambito della prestazione medesima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l'aliquota del 10 per cento. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato alla aliquota ordinaria. Per dirla in maniera ancora più semplice, il "bene significativo" fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Per i beni aventi un valore superiore l'agevolazione si applica entro il limitesopra precisato. I beni di "valore significativo" sono ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. Nel caso analizzato, la Fondazione è la beneficiaria dell'intervento di recupero. In tal senso, le operazioni di manutenzione ordinaria effettuate nei confronti della Fondazione non costituiscono fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento di recupero del patrimonio edilizio, non configurandosi come cessione di beni e/o prestazioni di servizi rese alla fondazione stessa nella veste di appaltatore o di prestatore d'opera.
La parti di immobile che beneficiano dell'aliquota agevolata
E' la legge n.488 del 1999 a chiarire i dubbi sulle parti dell'immobile in manutenzione che possono beneficiare dell'Iva agevolata. Se l'edificio è destinato solo in parte a finalità abitative, l'aliquota ridotta è applicabile agli interventi che interessano le parti comuni dell'edificio sempre che la parte abitativa rappresenti più del cinquanta per cento della superficie e a quelli che vengono realizzati sulla sola parte abitativa. Nel caso analizzato gli interveti riguardino sia le parti comuni che la parte abitativa e pertanto rientrano tra quelli soggetti ad Iva con aliquota del 10 per cento.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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