IVA per Cassa: in Gazzetta il Decreto 11 ottobre 2012

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012 recante "Liquidazio...

06/12/2012
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012 recante "Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

Il decreto consta di 8 articoli:
  • Art. 1 - Presupposti per l'applicazione della liquidazione IVA per cassa
  • Art. 2 - Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa
  • Art. 3 - Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione
  • Art. 4 - Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore
  • Art. 5 - Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore
  • Art. 6 - Esercizio dell'opzione
  • Art. 7 - Termine dell'opzione
  • Art. 8 - Efficacia

Come ricordato anche dall'Agenzia delle Entrate tramite il provvedimento 21 novembre 2012, n. 165764 (leggi news) e la circolare 26 novembre 2012, n. 44/E (leggi news), il decreto del MEF ha specificato che possono optare per la liquidazione dell'IVA secondo il regime denominato di IVA per cassa i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione dell'IVA per cassa, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Inoltre, per tali soggetti, il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Sono escluse dalla disciplina:
  • a) le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
  • b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
  • c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
  • d) le operazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
  • a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;
  • b) gli acquisti intracomunitari di beni;
  • c) le importazioni di beni;
  • d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

Qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di due milioni di euro di volume d'affari, il regime di IVA per cassa non si applica alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. In tal caso, ovvero in caso di revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'IVA per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati.

A cura di Gabriele Bivona
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