Il Calcolo della soglia di anomalia dopo il Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni apporta delle modifiche al Codice dei contratti relativamente all'esclusione delle offerte anomale

di Redazione tecnica - 17/09/2020

La legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 apporta diverse modifiche a tempo al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) tra le quali una relativa all'esclusione dell'offerta anomala in caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

Il Calcolo della soglia di anomalia prima del Decreto Semplificazioni

Ricordiamo che il Calcolo della soglia di anomalia precedente il Decreto Semplificazioni, introdotto dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri) convertito dalla Legge n. 55/2019, è stato notevolmente rivisitato prevedendo delle procedure abbastanza complicate e per le quali abbiamo messo a disposizione una web app gratuita che consente alle stazioni appaltanti di procedere autonomamente e automaticamente al calcolo della soglia di anomalia nei diversi casi previsti dalla normativa.

Procedure che possono essere riassunte nella seguente tabella:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4

NO

NO

Art. 97, comma 3-bis

5-9

SI

NO

Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14

SI

SI

Art. 97, comma 2-bis

oltre 15

SI

SI

Art. 97, comma 2

Il Calcolo della soglia di anomalia dopo del Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni ha previsto delle modifiche a tempo, valide fino al 31 dicembre 2021, riferite alle procedure di aggiudicazione degli appalti sottosoglia. Per questi sono stati previsti:

  • l'affidamento diretto;
  • la procedura negoziata.

Per quanto concerne gli appalti da aggiudicarsi con procedura negoziata, è anche stato previsto che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, possa procedere, a sua scelta, scegliendo come criterio di aggiudicazione:

  • l’offerta economicamente più vantaggiosa;
  • il prezzo più basso.

Nel caso di prezzo più basso, le procedure di calcolo della soglia di anomalia restano sempre le stesse ma è stato previsto che l'esclusione automatica possa applicarsi anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ricapitolando, quindi, il nuovo quadro può essere così riassunto:

Offerte
ammesse

Calcolo soglia
di anomalia

Esclusione
automatica

Rif. normativo

1-4

NO

NO

Art. 97, comma 3-bis

5-9

SI

SI

Art. 97, commi 2-bis e 3-bis

10-14

SI

SI

Art. 97, comma 2-bis

oltre 15

SI

SI

Art. 97, comma 2

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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