Il Sisma Centro Italia e le fasi della ricostruzione: il punto della situazione
All’indomani degli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell’Italia centrale, come è già accaduto in precedenti occasioni, il sistema Paese ha risp...
All’indomani degli eventi sismici che hanno colpito il territorio dell’Italia centrale, come è già accaduto in precedenti occasioni, il sistema Paese ha risposto all’emergenza con solidarietà e con prontezza organizzativa. Le prime attività - di assistenza, di supporto logistico e di soccorso alla popolazione - sono state gestite seguendo un protocollo tecnico-operativo ben definito, che ha evidenziato, insieme alle manifestazioni di volontariato e di solidarietà, un sufficiente livello di efficienza.
Siamo passati, successivamente, alla fase 2.0, della ricognizione del danno e della ricostruzione, e lì ci siamo smarriti.
Ripercorriamo - con estrema sintesi, ancorché con una lunga disquisizione, ritenuta necessaria per una comprensione d’insieme - le varie fasi che caratterizzano l’emergenza sismica e la ricostruzione mettendo in evidenza le relative problematiche.
La forma critica, che caratterizza l’analisi di seguito riportata, non va intesa come un atto di accusa nei confronti dei rappresentanti politici, del personale amministrativo e dei tecnici che si sono occupati, e si stanno attualmente occupando, dei processi di ricostruzione, bensì come una ricognizione delle improvvisate scelte tecnico-politiche e delle relative conseguenze nella gestione delle risorse umane e materiali.
ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
Il sistema di ricostruzione adottato nel Sima Centro Italia del 2016 è il medesimo di quello adottato nel Sisma dell’Emilia Romagna del 2012: all’origine, stesso Commissario Straordinario, Vasco Errani, e stesse procedure tecnico-amministrative. Le aree coinvolte dalle due sequenze sismiche, quella dell’Emilia e quella del centro Italia, sono profondamente diverse, sia per configurazione territoriale, sia per motivi di ordine economico e culturale; malgrado queste evidenti differenze, che avrebbero comportato la necessità di valutazioni tecnico-politiche adeguate alla situazione reale, c’è stata un’ostinata volontà di replicare il modello dell’Emilia che, a distanza di quattro anni tra i due eventi sismici, aveva già mostrato evidenti limiti di attuazione pratica: un modello teorico, chiaramente concepito da non addetti ai lavori, che si espande come requiem aeternam tra le macerie umide e silenziose di una realtà passata di cui si è persa ogni ragionevole traccia.
I limiti di attuazione pratica del modello Emilia-Centro Italia - la distorsione della realtà, l’ignoranza tecnica e politica dei nostri “governanti”, la dispersione di energie, lo zelo idiota e tutto il resto - sono stati rivelati con ampia estensione; in questa deflagrante espansione, la gente terremotata e i tecnici professionisti sono le uniche vere vittime che, giorno dopo giorno, sono costrette ad arrendersi al “nemico”, innalzando bandiera bianca dopo una lenta e sorda agonia.
Il discorso è molto complesso e, come tale, non può essere compreso senza esserne direttamente interessati. I diretti interessati sono anche, e soprattutto, i tecnici professionisti, il “capro espiatorio” di tutti i mali! Questa è la verità! Questo è il vero peccato! Questo non si comprende, per cui, paliamo d’altro e andiamo avanti.
All’indomani dell’evento sismico dell’agosto 2016, essendo stata Amatrice, in Provincia di Rieti, il centro maggiormente danneggiato, fu istituita la Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC) con sede in Rieti. Contemporaneamente vennero istituiti sia l’ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con sede in Rieti, sia gli uffici speciali regionali per la ricostruzione (USR Abruzzo; USR Marche – sede di Macerata; USR Marche – sede di Ascoli Piceno; USR Lazio; USR Umbria) con a capo i rispettivi vicecommissari nelle persone dei presidenti delle cinque regioni interessate; un’altra sede della struttura commissariale è stata istituita anche a Roma.
Il personale di comando e di dirigenza di questi uffici è scaturito dagli equilibri politici del passato governo; il personale operativo è stato reclutato mediante le agenzie Invitalia e Fintecna, sulla base di curriculum e colloqui di lavoro. Una parte del personale assunto proviene da altri enti pubblici, quali comuni, provincie, uffici statali e regionali. In ciascuna Regione interessata si è costituito un comitato istituzionale composto dal presidente della Regione, in qualità di vicecommissario, dai presidenti delle province e dai sindaci dei comuni interessati; i comitati istituzionali hanno il compito di discutere e condividere le scelte strategiche finalizzate alla ricostruzione.
Nei comuni ricadenti nel cosiddetto cratere, è stato incrementato il personale a supporto delle attività correlate alla gestione dell’emergenza e alla ricostruzione.
Facendo un riepilogo, ad oggi, per la gestione della ricostruzione, sono coinvolti, a vario titolo, i seguenti uffici: due uffici del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, cinque uffici speciali regionali di ricostruzione (istruttorie di richiesta di contributo), quattro comitati istituzionali, quattro uffici regionali del Genio Civile (istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni sismiche), altri uffici regionali (istruttorie per il rilascio di pareri specifici), uffici comunali (gestione dell’emergenza e istruttorie per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistici), uffici ministeriali (istruttorie per il rilascio di pareri relativi agli immobili assoggettati a vincoli di varia natura) ed altri uffici per ulteriori specifiche competenze.
Il sistema burocratico è molto ricco, e questo non dovrebbe costituire un problema qualora, con tutti i limiti del caso, esso funzionasse a dovere e portasse ai risultati attesi. Ahimè così non è! Il sistema burocratico è lento e confuso, illogico ed alienante, dispersivo e scoraggiante e, per sua natura, dannoso e fuori luogo. Basti considerare che la ricostruzione cosiddetta “leggera”, ovvero quella relativa ai danni lievi, impegna, in media, tre anni, dalla progettazione fino all’esecuzione e alla validazione dei lavori; sono stati finora eseguiti (definiti e conclusi) qualche centinaio di interventi per ciascuna realtà regionale interessata. La ricostruzione cosiddetta “pesante”, ovvero quella relativa ai danni gravi (riparazione e ricostruzione con adeguamento/miglioramento sismico) ancora non è partita; ci sono evidenti difficoltà per “fare spazio” agli edifici da risanare, migliorare e adeguare, applicando le attuali normative e i regolamenti locali. Già pensare il “come fare” per effettuare questi interventi presuppone l’acquisizione di indagini e di studi particolari che impegnano risorse umane ed economiche che non vengono anticipate in alcun modo. I proprietari degli edifici, interessati dalla ricostruzione, dovrebbero infatti anticipare le spese per le indagini tecniche da effettuare sui terreni di fondazione e sui materiali che costituiscono gli edifici, oltre alle spese per la definizione degli eventuali aggregati strutturali, che estendono l’intervento ad insiemi di edifici con i rispettivi proprietari e che risultano particolarmente onerose applicando – come si può fare oggi, senza alcuna deroga – le ordinarie direttive tecnico-amministrative.
Per la gestione degli appalti pubblici, escludendo le gare che riguardano l’emergenza sismica (rimozione delle macerie, sistemazione delle persone sfollate, ecc.), ci troviamo ancora nella fase di assegnazione dei servizi di progettazione. Le gare per l’appalto di tali servizi presuppongono – in alcuni casi limitati, anche giustamente – il possesso, da parte dei relativi concorrenti, di requisiti molto restrittivi che li obbligano ad unirsi in società o a raggrupparsi temporaneamente (Società di progettazione ovvero raggruppamenti temporanei di professionisti), avvalendosi spesso di ulteriori realtà ausiliare per certificare il possesso dei requisiti richiesti nei bandi di gara.
Per avere un’idea di come sono concepiti i bandi di gara - per l’assegnazione dei servizi di architettura e ingegneria - attualmente in corso, basta collegarsi ai siti internet degli uffici speciali per la ricostruzione, nelle rispettive sezioni “gare d’appalto”; a giudizio degli esperti, del settore delle gare d’appalto, tali bandi sono, in molti casi, mal concepiti e ridondanti, con richieste non necessarie, che espongono i partecipanti e la pubblica amministrazione a successivi ricorsi e a dannosi contenziosi. Consideriamo, inoltre, che tali gare vengono assegnate, pur riconoscendo l’anomalia delle offerte, con ribassi che sfiorano il 60-70 per cento, mediante riabilitazioni post-gara che giustificano tali ribassi. Le gare d’appalto vengono, anche qui, definite (bandi di gara) ed aggiudicate (molteplici sedute e riunioni di gara) in tempi troppo lunghi; alcune gare d’appalto, pur essendo avviabili (stanziamento della spesa già effettuato) all’epoca degli eventi sismici (anno 2016-2017) sono state aggiudicate solamente di recente, e le attività di indagine e di progettazione sono ancora ferme.
Insomma, anche in questo campo il discorso è molto lungo e, purtroppo, poco comprensibile per i non addetti ai lavori; a farne le spese sono sempre i tecnici professionisti che non vengono compresi e, peggio ancora, non vengono creduti, per le assurde regole che sono costretti, loro malgrado, ad applicare, senza alcuna partecipazione attiva e senza alcun potere di interlocuzione.
GESTIONE DELL’EMERGENZA SISMICA - VERIFICHE DI AGIBILITÀ
Descriviamo ora le procedure attualmente previste per le verifiche di agibilità degli edifici danneggiati dagli eventi sismici. Partiamo dalle fasi iniziali. I proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, o i loro delegati, rivolgono istanza di sopralluogo per la verifica dei relativi danni al fine di ottenere un giudizio di agibilità ed, eventualmente, richiedere il contributo previsto per lo stato di danno rilevato. Le domande di sopralluogo vanno presentate al Comune nel quale ricadono gli immobili danneggiati. Le verifiche di agibilità, nel periodo della vera emergenza, quando ancora la terra si muoveva, venivano effettuate a cura del Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite della Direzione di Comando e Controllo che, oltre alla ricognizione dei danni subiti dagli edifici, si occupa anche della gestione dell’emergenza e dell’assistenza alla popolazione. Per quanto riguarda le verifiche di agibilità, la Protezione Civile si avvale anche di tecnici esterni, iscritti agli ordini professionali e abilitati per le attività di verifica. Tali tecnici, cosiddetti “agibilitatori”, devono aver frequentato obbligatoriamente un corso, del costo medio di 500-600 euro e della durata di 60 ore, con il superamento di un esame finale che consente loro di essere iscritti al Nucleo Tecnico della Protezione Civile.
Anch’io, all’indomani del sisma dell’Aquila del 2009, ho fatto la mia parte di volontario, come capogruppo di una squadra di tecnici incaricati dalla Protezione Civile per il rilevamento del danno di un insieme di fabbricati danneggiati. Mi recai all’Aquila, nel centro di reclutamento del personale volontario, senza particolari autorizzazioni; non era stato ancora istituito il protocollo d’intesa tra la Protezione Civile e i consigli nazionali degli ordini professionali, protocollo che fu istituito qualche giorno dopo il mio reclutamento. Dopo un corso di formazione, della durata di qualche ora, eravamo pronti per l’attuazione pratica. La nostra squadra, formatasi sul posto, impiegò circa una settimana di tempo per il controllo di tutti gli edifici che ci erano stati assegnati. L’accoglienza e la partecipazione collettiva della gente, del sindaco e dei tecnici comunali è oggi un bel ricordo; nella catastrofe del terremoto avevamo adempiuto ad un dovere morale, prima ancora che ad un dovere professionale.
Oggi il tecnico volontario per l’emergenza sismica ha cambiato nome, si chiama agibilitatore; come già detto, deve aver frequentato obbligatoriamente, a sue spese, un corso della durata di 60 ore con il superamento di un esame finale. Questi oneri, a carico di quei tecnici iscritti agli ordini professionali che vogliono esercitare l’attività di volontariato, costituiscono, di fatto, un ulteriore fardello che non incentiva certamente un’ampia partecipazione. Gli agibilitatori “in regola” sono ancora pochi per le richieste di intervento in caso di eventi sismici analoghi a quelli degli ultimi decenni. Anche per questo motivo, dopo i primi mesi dall’inizio dell’emergenza sismica, la disponibilità degli agibilitatori è venuta meno. Sono venute inoltre a mancare alcune certezze, come un rimborso spese, promesso e non pienamente onorato, da corrispondere su richiesta e sulla base di una rendicontazione “a misura” (fatture, scontrini fiscali e ricevute). Era forse meglio una partecipazione volontaria senza alcuna pretesa e senza alcuna promessa di rimborso spese? In alternativa al rimborso spese a misura, viste le modeste cifre in ballo, non era forse più semplice riconoscere, senza fare torto a nessuno e senza fare troppo i conti, un rimborso giornaliero a forfait? Era stata persino avanzata l’assurda ipotesi di rimborsi spesa proporzionali al reddito. Anche per le semplici questioni hanno voluto complicarci la vita.
Venuta meno la disponibilità degli agibilitatori, sia per una carenza numerica sia per una sopravvenuta sfiducia verso il sistema organizzativo nel suo insieme, sono stati chiamati ad operare anche i tecnici professionisti, non agibilitatori, comunque iscritti agli ordini professionali, ai quali è stato concesso di eseguire le verifiche di agibilità rimaste inevase. A tutt’oggi mancano ancora all’appello molte verifiche di agibilità, che non sono state eseguite per disinteresse e per mancanza di fiducia verso un sistema di ricostruzione che non funziona alla radice.
Come già detto, gli agibilitatori sono un gruppo di tecnici qualificati disponibili a collaborare con la Protezione Civile, come volontari e a titolo completamente gratuito, per l’attività di verifica di agibilità degli edifici nell’emergenza post-sisma.
La prima anomalia scaturisce proprio dal dover frequentare un corso obbligatorio, a spese del tecnico partecipante, che impegna 60 ore del suo tempo, e dover sostenere un esame finale per essere abilitato a svolgere l’attività di agibilitatore volontario e non retribuito. Quand’anche volessimo ritenere utile la frequentazione del corso per affinare la preparazione che ciascun tecnico, in quanto abilitato all’esercizio di una professione, dovrebbe comunque possedere, dovremmo tuttavia cercare di agevolare la partecipazione a tale corso rendendolo pienamente disponibile e gratuito, per esempio con l’ausilio di piattaforme e-learning e di docenti della Protezione Civile, in quanto personale volontario per definizione e per libera scelta, e che comunque, qualora si tratti di volontari della Protezione Civile che sono anche lavoratori autonomi, sono retribuiti con un rimborso per “mancato guadagno” pari ad un massimo di 103,29 euro al giorno. Si potrebbe, in alternativa, giungere a degli accordi con la Protezione Civile e con gli ordini nazionali per finanziare i corsi con interventi di razionalizzazione dei rispettivi bilanci, facendo leva nei mille rivoli delle relative voci di spesa. Potrebbero, inoltre, essere utilizzate le strutture logistiche degli ordini provinciali per favorire la partecipazione (gratuita o comunque agevolata) ai corsi in questione. Questo non è stato fatto! Cosicché, cessata l’emergenza sismica, quella burocratica – nell’accezione negativa del termine – rimane sempre attiva, e i sopralluoghi di agibilità, almeno fino ad un anno fa, potevano ancora essere effettuati, purché i committenti (proprietari degli edifici danneggiati o loro delegati) non avessero provveduto a conferire un formale incarico ad un tecnico professionista abilitato. A tal proposito si legga la nota di chiarimento dell’ex Commissario per la Ricostruzione, Paola De Micheli.
Di questa nota - oramai superata, e comunque importante per far comprendere la gestione anomala della ricostruzione e il grado di accanimento verso i tecnici professionisti - colpiscono due aspetti, il primo riguarda il periodo di scadenza per la redazione delle schede AeDES, ossia delle schede per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità nell’emergenza post-sismica, propedeutiche alla progettazione degli interventi e alla richiesta di contributo. L’ultima scadenza era stata fissata al 31 marzo 2018, ben oltre la fine della vera emergenza sismica; tuttavia, siccome mancavano ancora molte schede AeDES – da compilare, a cura dei tecnici professionisti a suo tempo incaricati dai committenti, con la stipula di apposito contratto – fu chiarito che scadevano le sole richieste che erano state oggetto di formale incarico mentre non venne fissato alcun limite di scadenza per le richieste il cui incarico non era stato formalizzato affatto. In altre parole, il committente premuroso, che aveva incaricato un tecnico abilitato per la redazione della scheda AeDES per il suo immobile danneggiato – sottoscrivendo, come all’epoca previsto, un contratto registrato all’Agenzia delle Entrate – veniva penalizzato con la decadenza del diritto di richiesta di contributo; il committente “pigro” e “distratto” (qualora la colpa del ritardo era da attribuire al committente per omesso assolvimento dei suoi obblighi), che non aveva provveduto a suo tempo a nominare un tecnico di fiducia, aveva a disposizione un tempo illimitato per porvi rimedio e per avanzare l’eventuale istanza di richiesta di contributo.
Un secondo aspetto riguardava l’attacco esplicito dell’ex Commissario nei confronti dei tecnici professionisti incaricati per la redazione delle schede AeDES e delle perizie giurate allegate. Neanche l’atteggiamento diplomatico, che di solito caratterizza qualsiasi politico di alto rango, venne a suo tempo (anche oggi la “musica” è più o meno la stessa) in soccorso dei tecnici professionisti, sui quali sono state riversate colpe assolute, con la “previsione di possibili sanzioni” (questo è scritto nella nota sopra citata).
Da chiarire inoltre che i tecnici professionisti, in funzione delle attuali regole, sono autorizzati ad emettere un giudizio di agibilità (redazione di una perizia giurata e della corrispondente scheda AeDES) solamente su quegli immobili che siano stati oggetto di un precedente giudizio sintetico, di non utilizzabilità, emesso dalle squadre della Protezione Civile e dagli agibilitatori; tale giudizio sintetico è stato a suo tempo trascritto nelle rispettive schede FAST. Le schede FAST (appellativo anglofono di “veloce”) sono state ufficialmente introdotte a seguito dell’incremento delle richieste di verifica dei danni causati dal protrarsi della sequenza sismica e per fronteggiare lo stato di emergenza.
Sulla base di un giudizio sintetico di non utilizzabilità, trascritto nella scheda FAST redatta dal personale della Protezione Civile, il tecnico professionista deve effettuare un rilievo più approfondito del danno e redigere una perizia giurata con la relativa scheda AeDES. I tecnici professionisti sono stati impiegati anche per richiedere la revisione dei giudizi già trascritti nelle schede AeDES e ritenuti, dai committenti, non corrispondenti all’effettivo stato di danno dell’immobile interessato; in tal caso occorre presentare una perizia asseverata insieme alla richiesta di un ulteriore sopralluogo a cui seguirà un giudizio di agibilità definitivo (a cura del personale della protezione Civile che effettuerà il sopralluogo) che verrà trascritto in una scheda AeDES che sostituirà quella precedentemente emessa.
Le perizie tecniche, giurate o asseverate, si compongono dei seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa con descrizione dettagliata dello stato di danno e con la dichiarazione del nesso di causalità del danno come determinato dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016, elaborati grafici dello stato di danno, esauriente documentazione fotografica, visure catastali, planimetrie catastali e scheda AeDES (compilata dai tecnici della Protezione Civile nel caso di perizia asseverata e dai tecnici professionisti nel caso di perizia giurata). Le perizie giurate devono essere vidimate e registrate dai competenti uffici del tribunale, dal giudice di pace o da un notaio. Tutte queste attività, che impegnano del tempo e investono di responsabilità i tecnici professionisti - anche a causa della disorganizzazione e della mancata integrazione degli enti pubblici interessati - vengono svolte, di fatto, gratuitamente dai tecnici professionisti all’uopo incaricati.
Il compenso professionale per la redazione delle perizie giurate e delle relative schede AeDES – con esiti di agibilità B, C, E – è ricompreso nelle spese tecniche per la ricostruzione degli immobili danneggiati; questa condizione fa si che tali compensi non vengano corrisposti ai tecnici professionisti incaricati rimandando ad un futuro incerto la possibile liquidazione (nessuno, oggi, conosce a priori l’esito e i tempi di istruttoria di un’istanza di richiesta contributo, tantomeno il tecnico che viene incaricato della sola redazione della perizia giurata e della scheda AeDES e non è viene incaricato per lo svolgimento delle altre attività); cosicché tale compenso viene di fatto disperso e, salvo un recupero coattivo, che non conviene intraprendere considerando le cifre in gioco, non sarà mai corrisposto al tecnico professionista che rimane comunque gravato delle sue responsabilità. C’è da considerare, inoltre, gli esiti di verifica che conducono ad un giudizio piena agibilità (esito A della scheda AeDES); in tal caso è previsto come finanziabile un compenso per le attività del tecnico professionista che va da 470 euro (edifici residenziali isolati con un numero di unità immobiliari non superiore a due) ad un massimo di 1.000 euro (edifici residenziali aggregati con un numero di unità immobiliari superiore a dieci). Tali compensi sono al lordo delle tasse (23% in su), delle spese e di una quota parte di contributo previdenziale (14,5% per gli ingegneri e gli architetti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza). Da considerare inoltre che non sono affatto riconosciute, nel contributo concedibile, le spese tecniche relative alle perizie asseverate necessarie per richiedere una nuova valutazione del danno.
In tutto questo, come sistematicamente accade, ci si mette la “politica”, con proclami rivolti al popolo che, esaltando le scelte deliberatamente intraprese dal sistema burocratico, invitano a non liquidare gli onorari e le spese sostenute dai tecnici professionisti per la redazione delle perizie giurate e delle schede AeDES in quanto, secondo la loro demagogica propaganda, solamente dopo l’approvazione del finanziamento (presentazione del progetto ed emissione del decreto di finanziamento) si dovrà adempiere all’obbligo contrattualmente sottoscritto.
Da sottolineare infatti che, solamente dopo l’approvazione dei progetti, con l’acquisizione dei necessari pareri, e con l’emissione del decreto di finanziamento, sarà liquidabile l’80 per cento dell’onorario di progettazione; il 10 percento sarà liquidabile al Primo Stato d’avanzamento Lavori e il restante 10 per cento alla chiusura e all’approvazione delle Stato Finale dei lavori. Non si comprende il perché gli onorari di progettazione non vengono liquidati interamente dopo la presentazione del progetto e dopo l’approvazione del relativo finanziamento.
L’anomalia di questo atteggiamento, di scarsa empatia nei confronti dei tecnici professionisti per il riconoscimento delle attività propedeutiche alla progettazione vera e propria, scaturisce anche dal fatto che il vero “contratto”, in tal caso, è costituito proprio dalle perizie giurate e dalle schede AeDES che legano il professionista al committente con la promessa esplicita del futuro incarico di progettazione, direzione lavori, ecc. Si vengono così a creare dei conflitti di interesse alla luce del sole, quei conflitti vietati all’origine, quando, come nel recente passato, chi effettuava le verifiche di agibilità degli edifici privati non poteva ottenere incarichi professionali dai rispettivi committenti. Tali scelte hanno provocato una reazione a catena nella quale i tecnici sono stati classificati, e spesso trattati, come truffatori e bugiardi; sono state infatti sottoposte a controllo (ordini supremi) quasi tutte le schede AeDES e le relative perizie, ancorché giurate, compilate dai tecnici professionisti, mentre le schede AeDES compilate dai tecnici della Protezione Civile e dagli agibilitatori sono state accettate senza alcuna riserva. Le squadre di controllo non si sono limitate a verificare capillarmente gli atti cartacei depositati, si sono spinti oltre, nel controllo degli edifici; sono state impegnate squadre di tecnici pubblici, vigili del fuoco e guardia di finanza (squadre composte da 2-3 persone per ciascuna categoria di competenza e formate da 6-10 unità) per controllare se gli edifici erano effettivamente danneggiati, e se era stato il terremoto la causa tali danni, così come giurato nelle perizie e nelle documentazioni fotografiche). A che serve, allora, giurare o asseverare una perizia nella quale deve essere esplicitamente dichiarato il nesso di causalità dei danni riscontrati con gli eventi sismici? Stiamo ancora assistendo ad una vera e propria “caccia alle streghe”, con notevole dispersione di energie e delle nostre risorse pubbliche.
Alla fine del discorso, sembra (l’ambiguità è sempre presente, considerata la schizofrenica rincorsa a modifiche e integrazioni delle regole di gestione dell’emergenza sismica) che possano essere ancora effettuare richieste di sopralluogo per gli edifici che a suo tempo non erano stati controllati, in quanto non era stata comunicata la presenza del danno causato dal sisma; alcuni comuni del cosiddetto “cratere” hanno infatti suggerito – per il tramite dei loro rispettivi funzionari, delegati alla gestione dell’emergenza simica e della ricostruzione – la possibilità di effettuare tali richieste, con una semplice dichiarazione dei proprietari degli edifici interessati che avvalori, ad oggi, il fatto di non essersi accorti dello stato di danno in cui versano i loro edifici in quanto non hanno effettuato alcuna visita di sopralluogo, dopo gli eventi sismici e fino al momento delle relative dichiarazioni, per constatare le reali condizioni di danno.
Mancano inoltre all’appello la gran parte delle richieste di contributo che avrebbero dovuto seguire le relative certificazioni del danno (schede AeDES) effettuate, all’epoca della vera emergenza simica, dal personale tecnico della Protezione Civile, dagli agibilitatori e dai tecnici professionisti a suo tempo incaricati.
Tali possibilità - di effettuare ancora oggi i sopralluoghi per le verifiche di agibilità, con conseguente possibilità di accedere alle richieste di contributo - seguono, di pari passo, le successive proroghe dello stato di emergenza (l’ultima scadenza è attualmente fissata al 31 dicembre 2020) che, anche se giustificabili per la mole di lavoro che ancora deve essere evasa, costituiscono comunque un indice di valutazione dell’evidente incapacità politica e tecnica di gestione dell’emergenza e della ricostruzione.
Dagli uffici speciali per la ricostruzione ci fanno sapere che, ad oggi, sono state presentate solamente il 10% delle richieste di contributo attese; inoltre, la Protezione Civile ha recentemente comunicato che sono stati erogati complessivamente – per la ricostruzione pubblica e privata – 241 milioni di euro contro i 22 miliardi di euro previsti sulla base del danno stimato, con un’incidenza di spesa dell’uno per cento. La ricostruzione cosiddetta “pesante”, ad oltre tre anni dagli eventi sismici, non è ancora partita; si stanno gestendo solamente le richieste di contributo relative ai “danni lievi”, che sono un’inezia rispetto alla mole di richieste complessivamente attese.
SISTEMAZIONE DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA
Sempre nell’ambito della gestione (vero sperpero) delle risorse pubbliche, occorre fare ulteriori considerazioni: la non utilizzabilità degli edifici, o delle singole unità immobiliari, ha comportato l’emissione delle rispettive ordinanze, di non utilizzabilità o di sgombero, emesse dai comuni interessati; gli immobili oggetto di ordinanza sono stati sgomberati e ai relativi occupanti è stato vietato qualsiasi utilizzo dell’immobile, in attesa dei lavori necessari per il ripristino dell’agibilità. Nel contempo agli occupanti (stabilmente residenti) degli immobili dichiarati inagibili, che hanno provveduto autonomamente a trovarsi un alloggio in affitto, è stato concesso il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che va da un minimo di 400 euro mensili (nuclei familiari composti da una sola unità) ad un massimo di 900 euro (nuclei familiari composti da cinque o più unità).
Per approfondimenti relativi al Contributo di Autonoma Sistemazione può essere consultato il sito della Protezione Civile Nazionale ai seguenti link:
Contributo di autonoma sistemazione: estese le indicazioni operative
Terremoto Centro Italia - Contributo di autonoma sistemazione
È importante chiarire che i contributi di autonoma sistemazione rappresentano una somma forfettaria, che viene devoluta agli aventi diritto, senza l’obbligo di dover riscontrare la somma effettivamente spesa. Per esempio, per una sola persona, che usufruisce del contributo di 400 euro mensili, che spende realmente 200 euro per l’affitto di un monolocale, le 200 euro di avanzo di spesa non sono da rendicontare e, dunque, rappresentano un surplus di rimborso che può essere speso come si vuole. Si possono verificare delle condizioni in cui il beneficiario del CAS si trova in affitto all’abitazione dei genitori ovvero di parenti stretti che, potendo contenere l’affitto a livelli minimi di costo, favoriscono un reale tornaconto per l’affittuario.
Oltre all’autonoma sistemazione, per altre persone sgomberate, è stata prevista una sistemazione in alberghi o nelle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE). Al di fuori dei centri seriamente danneggiati (Amatrice, Accumuli, Arquata del Tronto e Norcia) gli altri centri abitati, inclusi nel cosiddetto cratere, hanno subito dei danni limitati, che potevano essere riparati in tempi relativamente brevi, consentendo alla popolazione sgomberata il ritorno nei loro edifici e la ripresa delle rispettive attività. D’altra parte, nei centri abitati seriamente danneggiati erano presenti – fino a poco tempo fa e, forse, in alcuni casi, ancora oggi – numerose squadre di forze dell’ordine a presidiare quello che restava degli edifici crollati, ovvero le macerie accantonate ai bordi delle strade come memoria perpetua di un dramma che, così come lo stanno gestendo (chi ha il potere di farlo e chi ha scelto di farlo) non troverà soluzione e non potrà che peggiorare. Non abbiamo ancora idea di quali siano i tempi effettivi per tornare ad un’apparente normalità; un dato comunque è certo: più tempo si impiega per la ricostruzione più si incrementano i costi collettivi per la gestione dell’emergenza che, è bene ricordare, si traduce in incremento della spesa pubblica e, quindi, della tassazione di noi cittadini contribuenti. Nel mentre il tempo passa, la gente muore, anche di morte naturale e, quella che rimane, vive male; si scoraggia la ripresa delle attività umane, si abbandonano i luoghi del terremoto per ritrovare la serenità perduta, per dimenticare quel giorno in cui la terra tremò e in cui crollo tutto, anche le certezze più solide, anche la fiducia verso l’essere umano. Di tanto in tanto qualche politico torna in quei luoghi, ancora ha il coraggio di esclamare “Non vi lasceremo soli!” La vergogna non ha limiti, irrompe prepotente come la forza di un terremoto, devasta l’animo, come un fendente di spada su un corpo moribondo.
IL LIMITE DEI CORRISPETTIVI TECNICI
L’art. 34, comma 1, del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 - convertito in Legge 15 dicembre 206, n. 229, ha istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, in possesso di determinati requisiti e in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC regolare). All’art. 34, comma 2, è previsto che I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. L’art. 34, comma 5, stabilisce che Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento (tale limite massimo è stato elevato al 12,5% con provvedimenti successivi) e' al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali.
I tecnici professionisti che redigono le perizie e le schede AeDES, e che svolgono le successive attività di progettazione architettonica, progettazione strutturale, istanze di richiesta di contributo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, contabilità dei lavori, collaudo, ecc., devono sottoscrivere un contratto che è stato inserito come schema (contratto tipo) nell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 12 del 9 gennaio 2017, contratto che scaturisce, a sua volta, da un protocollo d’intesa siglato tra il Commissario e la Rete delle Professioni Tecniche.
Sulla base del contratto tipo sopra richiamato è riconosciuto, per tutte le attività tecniche ivi contemplate, un corrispettivo (spese tecniche) del 12,5 % dell’importo dei lavori ammissibili a contributo, per lavori di importo fino a 150.000 euro; tale percentuale si riduce al 12% per lavori di importo compreso tra 150.000 e 500.000 euro, 10% tra 500.000 e 1.000.000 euro, 8,5% tra 1.000.000 e 2.000.000 euro, 7,5% oltre 2.000.000 euro.
Da considerare che gli onorari sono al lordo delle tasse, delle spese e della parte cospicua dei contributi previdenziali. In particolare, sull’onorario lordo saranno applicate le seguenti aliquote: dal 23% in su per l’IRPEF e, per gli ingegneri e gli architetti, il 14,5 % di “contributo soggettivo” da corrispondere alla Cassa Nazionale di Previdenza; solamente il 4% di “contributo integrativo” non è compreso nel limite delle spese tecniche, come ambiguamente specificato all’art. 34, comma 5 del Decreto Legge sopra richiamato il quale, invece, fa intendere che la totalità del contributo previdenziale obbligatorio (14,5% + 4%) sia un surplus anch’esso finanziabile; in parole povere: il 14,5% del contributo previdenziale, le tasse (IRPEF superiore allo scaglione minimo del 23%) e le spese (stimabili in circa il 20%), sono a totale carico del tecnico professionista e vanno a depauperare il suo tornaconto. In altre parole – e con riferimento all’incidenza dei contributi previdenziali sul reale tornaconto del tecnico professionista – occorre considerare che, per norma e prassi consolidata, gli onorari tecnici vanno intesi al netto dell’IVA e del solo contributo integrativo che rappresenta una parte marginale (4%) dei contributi da versare alla Cassa Nazionale di Previdenza (4% + 14,5%); la parte consistente dei contributi, rappresentata dal contributo soggettivo, incide per un’aliquota del 14,5% e grava sul professionista incaricato, rappresenta pertanto un ulteriore onere economico che va ad incidere sull’onorario utile.
Siccome gli interventi privati 'significativi' sono finanziati al 100%, come previsto dalle norme che regolano la ricostruzione, in nessun incarico privato si potrà rivendicare il diritto di innalzare il limite lordo riconoscibile nel finanziamento complessivo che, ricordiamo, è stato deliberatamente incardinato in un contratto tipo sperequato e mal concepito all’origine. Tale limite diviene cosi il limite massimo delle spese tecniche, di tutte, in quanto, oltre alla progettazione, vengono contemplate in esso anche tutte le attività di analisi, esecuzione (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza) e collaudo. Inoltre, siccome non si può prescindere dai necessari (per legge) pareri e nulla-osta delle Soprintendenze, del Genio Civile e dei comitati tecnici che sono stati istituiti, non è permesso operare come professionisti singoli; di conseguenza, è necessario formare un gruppo di lavoro, che dovrà essere costituito almeno da un geologo, da un ingegnere, da un architetto e da un geometra. Per un importo dei lavori inferiore a 150.000 euro, se il gruppo di lavoro è costituito da tre-quattro unità tecniche, il 12,5% dovrà essere ripartito, a consuntivo del lavoro svolto, per circa 1/3-1/4 cadauno (circa il 3-4%). In generale, le attività tecniche possiamo suddividerle in: rilievo, indagini geologiche, eventuali indagini sui materiali per gli edifici da riparare e migliorare/adeguare simicamente (murature, calcestruzzo, armature, ecc.), progettazione (nel caso di lavori pubblici: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cosiddetto “Codice appalti”), direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico. L’onorario pro-capite del 3-4% dovrà essere a sua volta suddiviso nelle varie fasi del procedimento tecnico-amministrativo. In definitiva, tornando ai lavori privati, le spese tecniche, dopo un lungo e travagliato procedimento burocratico, incideranno meno dell’1% per ciascuna fase e per ciascun professionista. Ad esempio: per un importo dei lavori di 100.000 euro, a ciascun professionista andrà verosimilmente riconosciuto un onorario di 1.000 euro per i rilievi e per i tre livelli di progettazione, 1.000 euro per la direzione e contabilità dei lavori e 1.000 euro per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Tali onorari sono senz’altro inferiori in quanto bisogna tener conto anche delle spese tecniche da riconoscere necessariamente al collaudatore e ai tecnici che eseguono eventualmente i rilievi. Va considerato, inoltre, che le spese hanno un’incidenza considerevole, a causa soprattutto della localizzazione disagiata delle aree interessate dal sisma (zone collinari o di montagna relativamente distanti dai centri cittadini, ove risiedono la maggior parte dei professionisti tecnici locali) e della necessità di effettuare controlli frequenti sui rispettivi cantieri di ricostruzione. Pertanto, con una corretta gestione delle attività tecniche – come prescritto dai procedimenti normativi – l’onorario sarà ulteriormente ridotto; tornando all’esempio sopra descritto, si potrebbe arrivare ad un utile netto di 700-1.000 euro per l’intero lavoro svolto, dalla progettazione fino alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza e al collaudo delle opere, dopo una travagliata gestazione tecnico-amministrativa che dura in media tre anni.
Nelle norme che regolano la ricostruzione privata, oltre al limite massimo del 12,5% delle spese tecniche, è previsto un incremento pari al 2% “per le sole indagini o prestazioni specialistiche”, ovvero per le eventuali indagini sui materiali ed altre indagini che si renderanno necessarie (ricordiamo che la ricostruzione cosiddetta “pesante”, nella quale tali indagini sono di fatto obbligatorie, deve ancora partire). Sul medesimo importo di riferimento, pari a 100.000 euro di lavori, con 2.000 euro lordi sarà difficile eseguire le indagini esaustive sui materiali ed altre eventuali indagini.
Da sottolineare, inoltre, che nessun politico né, tantomeno, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, hanno pensato che, tra il popolo terremotato, ci sono anche i tecnici professionisti che abitano quei luoghi. Il Commissario Straordinario, in quanto tale, nell’esercizio delle sue funzioni e in deroga alle regole ordinarie, avrebbe potuto stabilire un plafond di spesa e un limite di incarichi professionali – negoziabile con l’ambito politico e con le rappresentanze tecniche – da riservare per il conferimento degli incarichi ai tecnici professionisti dei rispettivi luoghi terremotati; ciò avrebbe creato una virtuosa compensazione dei disagi creati dagli eventi sismici e, considerato le retribuzioni effettive delle attività tecniche, anche una perequazione quantitativa dei relativi onorari utili. Ciò non è stato fatto! Come già detto, nell’ambito della ricostruzione pubblica, il conferimento dei servizi tecnici è regolato da bandi di gara che rappresentano l’inviluppo di tutto lo scibile normativo nazionale ed europeo; i ribassi medi sfiorano il 60-70% e, seppure ritenuti, il più delle volte, anomali per legge, vengono comunque validati con elaborati giustificativi e passivamente accolti dalle commissioni di gara. Se un’offerta è anomala (per legge) e viene formulata sulla base del cosiddetto Decreto Parametri (per legge) non si comprende il perché (per legge) si possa accettarla con elaborati giustificativi redatti dal potenziale aggiudicatario della gara. Comunque, la legge è legge e non si discute per definizione; tuttavia, un Dirigente, un Funzionario, un Commissario che si rispetti potrebbe avanzare delle osservazioni ed agire di conseguenza nella formulazione di scelte così importanti, le quali hanno, come unico risultato, quello di favorire raggruppamenti organizzati di tecnici professionisti, di avvocati (utili per tutelare gli interessi del secondo arrivato alla gara e per eventuali altre necessità), di istituti bancari (utili per l’anticipo delle spese) e di altri improvvisati finanziatori. Questa mia affermazione scaturisce dall’osservazione della realtà e non rappresenta una visione dietrologica personale, né tantomeno una bizzarra volontà di condannare il presente con la nostalgia di un passato oramai scomparso. È cosi, purtroppo, e gli addetti ai lavori lo sanno bene anche se, per accidia e per timore riverenziale, non dicono nulla.
Ritornando ai criteri di definizione degli onorari tecnici forfettari, da corrispondere ai tecnici professionisti che si occupano della ricostruzione privata, bisogna ricordare che tali criteri sono stati stabiliti di comune accordo tra il Commissario Straordinario, i rappresentanti degli ordini professionali (Rete delle Professioni Tecniche), i rappresentanti del Ministero delle Finanze ed altri rappresentanti istituzionali. Nessuno di questi illustri rappresentanti ha spezzato una lancia a favore dei tecnici professionisti; nessuno ha ritenuto necessario ristabilire un logico criterio di proporzionalità per un’equa remunerazione delle attività tecnico-professionali, che superasse l’iniquo “forfettone” e che tenesse conto anche della tipologia dei lavori da eseguire, dell’assunzione di responsabilità “a vita” (ricordiamo, per chi non lo sapesse, che le responsabilità penali non sono soggette ad alcuna prescrizione e si estinguono con l’inizio della “vita eterna”), dell’effettiva incidenza delle tasse e delle spese (tutte le attività avvengono con transazioni telematiche, con fatturazioni elettroniche, con conti correnti dedicati e vincolati ad hoc e, giustamente, sono sottoposte al controllo diretto dell’Agenzia delle Entrate e non c’è, anche qui giustamente, alcuna possibilità di recupero “in nero”) nonché, soprattutto, della dignità dei lavoratori tecnici.
Bastava essere un po’ meno egoisti, e un po’ più empatici, per effettuare scelte diverse e di buon senso. Si sarebbe potuto adottare, anche per i lavori privati, il decreto del Ministero della Giustizia – cosiddetto “Decreto Parametri” – contenente i riferimenti per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli appalti dei servizi di architettura e ingegneria. Tale decreto, oggi obbligatorio negli appalti di lavori pubblici, essendo i lavori di ricostruzione privata finanziati in gran parte al 100%, ed essendo la spesa a totale carico dello Stato (finanziamento pubblico, come avviene per i lavori pubblici), si potevano assimilare, in tal senso, i lavori di ricostruzione privata ai lavori pubblici legittimando l’adozione del citato Decreto. Ciò non è stato fatto!
La logica di cui sopra viene rafforzata dal fatto che, per la formulazione della spesa occorrente per eseguire i lavori di ricostruzione è stato adottato un Prezzario Unico, con possibilità, per le imprese esecutrici, di non eseguire alcun ribasso d’asta per l’affidamento dei lavori privati (l’inutile gara d’appalto non è più obbligatoria); così come è stata adottata una regola per un equo compenso dei lavori non è stato fatto altrettanto per coloro che tali lavori debbono ideare e seguire con zelante attenzione e con analoghe, e superiori, responsabilità.
La ricostruzione relativa al precedente sisma del 2009 – Sima dell’Aquila – contempla invece l’applicazione di un Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Dipartimento Protezione Civile e gli Ordini Professionali della Regione Abruzzo al fine di riconoscere i compensi massimi ammissibili a finanziamento per le prestazioni rese per il recupero di opere pubbliche o private danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009. Tale protocollo adotta, di fatto, la Tariffa Professionale previgente – oggi abrogata – definendo un limite massimo dei compensi relativi alle attività tecniche, con un rimborso spese aggiuntivo del 20% degli onorari dovuti, determinato tenendo conto dello spirito di solidarietà delle categorie tecniche di cui fanno parte gli Affidatari, nei confronti delle popolazioni terremotate (così viene riportato nella convenzione che regola il Protocollo di cui sopra). Si è pensato bene di valorizzare l’importanza delle attività tecniche a garanzia di una ricostruzione equamente concepita. Assistiamo oggi al seguente paradosso: un progetto che segue le stesse regole tecniche, che impegna lo stesso tempo e le stesse risorse, se viene concepito per la ricostruzione del Sima dell’Aquila viene equamente remunerato, con minore dispendio di risorse umane (adempimenti tecnici) e in tempi notevolmente più brevi, rispetto alla medesimo progetto che segue le regole del Sisma Centro Italia, mal retribuito ed esposto ad adempimenti burocratici notevolmente superiori. Visto che la ricostruzione del Sima Centro Italia non prevede sostanzialmente una partecipazione privata di spesa, presupponendo una capacità di spesa già coperta nei capitoli di bilancio dello Stato, non si comprende il perché della scelta infelice ed egoistica di non pagare adeguatamente le prestazioni tecniche.
In definitiva, l’attuale sistema organizzativo della ricostruzione danneggia soprattutto i professionisti tecnici, come avviene oggi sistematicamente quando non si può fare a meno della loro collaborazione. Tutti noi, addetti ai lavori, conosciamo bene la filiera tecnico-amministrativa di un intervento di ricostruzione e riteniamo fondamentale affrontarla con una ponderata e corretta pianificazione dei lavori. Quella che in sintesi viene definita “Progettazione” - il “Penso dunque sono” di Cartesio - rappresenta l’unico modello per affrontare e soddisfare le attuali esigenze, sia pubbliche che private, con un controllo equilibrato dei processi di ricostruzione e delle rispettive risorse disponibili. Trascurare la fase di progettazione – non riconoscendole la naturale priorità e sottostimandone le spese tecniche, al disotto dei livelli minimi di effettiva remunerazione – rappresenta una trovata idiota, che denota una scarsa conoscenza dei problemi correlati alla ricostruzione ed un’ostinata volontà di imporre regole avulse dall’effettiva realtà e dalle reali necessità. Stesso discorso vale per le attività tecniche relative all’esecuzione dei lavori.
Quello che manca del tutto è la forza e il potere di interlocuzione delle nostre rappresentanze di categoria, ahimè carenti per entità relativa e per effettiva capacità di persuasione (potere), capacità, questa, fondamentale, in quanto non tutti conoscono l’attività professionale di un progettista, di un direttore dei lavori e di altri profili tecnici, con tutte le conseguenze che questo comporta.
Nel nostro Paese le scuole tecniche, e le attività professionali ad esse correlate, sono state svalutate da una classe politico-dirigente che tira a campare e che, per ignoranza e per partito preso, condanna noi tutti ad una lenta agonia, ad un’ingiusta sofferenza che oggi viviamo sulla nostra pelle e che porteremo in lascito alle future generazioni.
LA MANCANZA DI INTERLOCUZIONE
Nel periodo di transizione, tra il verificarsi degli eventi sismici e l’approntamento del sistema normativo ed organizzativo – che, come già detto, è stato in gran parte riprodotto tal quale a quello già attuato in Emilia Romagna con il sisma del 2012, lacunoso all’origine per le evidenti differenze di tessuto sociale ed economico nonché per l’estensione e la frammentazione dei territori interessati – si sono susseguiti molteplici incontri preliminari, e sono stati stilati altrettanti documenti da chi può rappresentare le istanze dei professionisti (ordini nazionali e provinciali, Rete delle Professioni Tecniche, ecc.) senza ottenere alcun risultato di buon senso e di logica tecnico-gestionale. Occorreva, a mio avviso, creare un modello ex novo (per non far torto a nessuno poteva essere denominato “Modello Centro Italia”), ideato ad hoc ed opportunamente implementato, in relazione alle esperienze pregresse, per essere attuato nel contesto territoriale effettivo. È importante sottolineare, senza peccare di falsa retorica, che bisognerebbe agire con costruttiva umiltà, delegando a dei professionisti tecnici capaci, e che operano “in trincea”, lo studio e la pianificazione gestionale dei procedimenti di natura tecnica (fasi di progettazione, pareri, modalità di validazione e di approvazione, conduzione dei lavori, ecc.), che rappresentano l’essenza dell’intera programmazione, e coadiuvando la loro attività con quella del personale di supporto tecnico-amministrativo e tecnico-finanziario. Insomma, “A ciascuno il suo” e, per dirla con un detto americano: “Se vogliamo una mandria dobbiamo chiederla al cowboy”. Oggi si sta facendo esattamente il contrario.
Consideriamo inoltre che, nel recente passato, si è comunque operato in sovrapposizione, con le strutture commissariali che si avvalevano di strutture locali, regionali e statali (Comuni, Province, Uffici del Genio Civile, Soprintendenze) per l’acquisizione dei necessari pareri. Questa situazione ha generato dei conflitti di competenza, dovuti alla mancanza di correlazione tra i vari enti e alle diverse interpretazioni di normative spesso ambigue e mal concepite. Basterebbe che fosse stata istituita, e i tempi sarebbero stati maturi per fare ciò, un’unica stazione tecnica di controllo – che potrebbe coincidere con la struttura commissariale, opportunamente modificata ed implementata anche con uffici periferici opportunamente distribuiti nelle aree interessate – che si occupi della validazione ed approvazione dei progetti, del finanziamento delle opere, del controllo delle singole voci di spesa dei rispettivi quadri economici, del controllo in corso di esecuzione (collaudi in corso d’opera), dall’inizio dei lavori fino al loro completamento. Il gruppo di lavoro dovrebbe essere costituito da rappresentanti tecnici competenti per le diverse istruttorie (pareri di natura ambientale, pareri monumentali, pareri archeologici, nulla osta urbanistici, ecc.) i quali dovrebbero rilasciare congiuntamente un unico atto di validazione/approvazione per ciascuna fase del procedimento tecnico-amministrativo: approvazione della progettazione, validazione e liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori, collaudi tecnico-amministrativi e collaudi statici. La stazione tecnica di controllo, per non intervenire nella modifica dell’attuale sistema normativo, che regola la gerarchia delle relative funzioni (in Italia sappiamo tutti, o possiamo immaginare, cosa significhi modificare una norma), dovrebbe avvalersi di dirigenti tecnici di ciascun ente delegato per il rilascio, nei tempi stabiliti, del rispettivo parere di competenza, che entrerebbero a far parte del personale della stazione tecnica di controllo.
Non dovremmo ripetere, tuttavia, gli errori del passato. Un esempio di sovrapposizione di competenze si è avuto, nei procedimenti tecnico-amministrativi relativi al sisma Umbria-Marche del 1997; nelle istruttorie relative all’approvazione della progettazione definitiva bisognava ottenere sia il parere del Genio Civile, sia quello della Soprintendenza per i beni architettonici, nel caso, ad esempio, di immobili con vincolo monumentale. Oltre a tali pareri occorreva sottoporre il progetto all’approvazione di un Comitato Tecnico Scientifico, costituito sia da tecnici strutturisti che dai rappresentanti dei suddetti enti (Genio Civile e Soprintendenza), privi di un effettivo potere decisionale. Tale parere, ancorché vincolante per l’approvazione dei progetti, non era di per se sufficiente a tale scopo; dovevano essere acquisiti anche gli altri pareri, rilasciati singolarmente dai rispettivi enti competenti, spesso in contrasto tra di loro o con il parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Oggi tutto questo, proprio nella consapevolezza della complessità delle operazioni di ricostruzione, dovrebbe essere affrontato solamente con procedimenti telematici ad hoc, radicalmente diversi dall’anacronistica piattaforma telematica “MUDE Piemonte”, e con il personale appositamente scelto e qualificato (ad di fuori di scelte politiche di parte), con l’ausilio di software appositamente concepiti e senza procedimenti cartacei paralleli; i procedimenti telematici dovrebbero essere il più possibile semplificati e non ricalcare una traduzione telematica dei procedimenti cartacei tradizionali (scansioni di certificazioni, ricevute di pagamento, ecc.). Si tratterebbe, in concreto, di elaborare dei documenti (decreti, circolari, verbali, ecc.) con un sistema “a griglia” (riempire coscientemente delle caselle), depurati dei dati ridondanti e non necessari, per i vari stadi di ciascun procedimento tecnico-amministrativo.
Possiamo senz’altro farci un’idea di quanto sia oneroso – dal punto di vista psicologico, prima ancora che dal punto di vista tecnico – affrontare la progettazione e il controllo in esecuzione di un intervento di riparazione e di miglioramento/adeguamento sismico così come viene oggi concepito, soprattutto quando tale intervento è finanziato con fondi pubblici non remunerativi per i professionisti tecnici interessati. Come già detto, nel caso di lavori privati, se tali lavori vengono finanziati al 100% – ammesso che i costi parametrici siano congrui e sufficienti per poterli eseguire (ricordiamo che i lavori vengono stimati e compensati con l’adozione di un prezzario di riferimento) – non è ammesso, solamente per le spese tecniche, esigere dal committente un ulteriore finanziamento, al disopra della soglia del 12,5% finanziabile dallo Stato. Il finanziamento ammissibile delle spese tecniche (12,5%) – sotto la maschera di un contributo minimo concesso dallo Stato, che può essere incrementato quanto si vuole con la partecipazione del committente – ha svelato (c’era da aspettarselo) la sua vera natura: un importo massimo ed invariabile da inserire nel quadro economico di progetto e nel contratto di affidamento dell’incarico, quest’ultimo incastonato nelle norme (contratto tipo) e, di fatto, non modificabile. In altre parole, prendere o lasciare! E così molti professionisti sono scoraggiati all’origine e sono costretti a dover rinunciare agli incarichi.
I criteri tecnico-economici che regolano gli interventi di ricostruzione sono disciplinati da due ordinanze del Commissario per la Ricostruzione: l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, relativa all’Approvazione del Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 e l’ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, relativa alla Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. L’ordinanza n. 7 prevede l’adozione di un prezzario unico interregionale, in luogo dei prezzari regionali vigenti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. L’ordinanza n. 8 definisce i criteri e i parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo nonché la quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi. In particolare viene stabilito che, per gli edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, il costo ammissibile a contributo è pari al minore tra il costo dell’intervento, così come risulta dal computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario (prezzario unico) – al lordo delle spese tecniche e dell’IVA se non recuperabile – e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 400 Euro/mq, più IVA se non recuperabile, per la superficie dell’unità immobiliare fino a 130 metri quadrati. Per la porzione di superficie compresa tra 130 e 220 metri quadrati il costo parametrico è pari a 330 Euro/mq; per la restante porzione di superficie, superiore a 220 mq, è previsto un costo parametrico pari a 300 Euro/mq . Ai fini della determinazione del contributo, nel costo dell’intervento rientrano anche i seguenti costi: i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell’intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche.
Con queste premesse, molti tecnici professionisti, pur avendo sottoscritto un patto (contratto “congelato”) con i loro committenti, ancorché armati di buona volontà per adempiere ai loro obblighi professionali, si sono scontrati con degli ostacoli difficilmente risolvibili con scelte autonome e con il buon senso. La redazione dei progetti, in applicazione di un regime straordinario – quello dell’emergenza della ricostruzione – segue infatti un percorso ambiguo, un misto tra sistema privato e sistema pubblico, che contribuisce a generare confusione ed ambiguità interpretative. I tecnici istruttori, impiegati negli uffici speciali per la ricostruzione, inseguono le direttive dei loro dirigenti che, a loro volta, si ostinano ad applicare un modello sbagliato; il Commissario osserva il tutto e non interviene. In questo girotondo non si trova una via d’uscita; si accettano le regole così come sono per il timore di doverle ridiscutere, non si parla e non si ascolta, si ubbidisce e basta!
Nel fronte della tassazione sono state intraprese alcune iniziative, scaturite da valutazioni impulsive e mai migliorate, per venire incontro alle reali necessità della popolazione interessata. Sono stati, per esempio, sospesi i termini per il pagamento delle utenze (energia elettrica, acqua, gas) nelle aree maggiormente colpite dagli eventi sismici (cratere sismico) . Tali utenze sono automaticamente sospese dai rispettivi enti gestori (non vengono emesse le fatture di consumo) e questo rende impossibile il pagamento delle utenze anche per coloro che volessero farlo. Alla scadenza del periodo di sospensione bisognerà provvede alla liquidazione dei consumi pregressi accumulatisi durante l’intero periodo. L’eventuale rateazione della spesa dovrà essere richiesta dai singoli utenti e non sarà applicata automaticamente; questo comporterà l’addebito (soprattutto per gli utenti che utilizzano il sistema automatico) dell’intere somme dovute per ciascun tipo di utenza. Considerato il protrarsi del periodo di sospensione, scaturiranno cifre considerevoli dei consumi e file alle banche per il blocco dei pagamenti. Non era forse meglio concedere, a chi voleva comunque farlo, di pagare correntemente i suoi consumi? Non può essere presa in considerazione, per tempo, una rateizzazione automatica delle somme dovute? Anche in questo caso, la mancanza di interlocuzione e lo stato di incertezza congela anche l’animo delle persone, le quali, non conoscendo il destino che li attende, si trovano in uno stato di apatia e di generale sfiducia.
Questa lunga disquisizione – con tutte le difficoltà affrontate nel sintetizzare i relativi concetti, per far si che siano comprensibili anche ai non addetti ai lavori – rappresenta un’analisi critica dell’attuale gestione della ricostruzione e di alcune fasi dell’emergenza sismica, per far si che, chiunque sia l’interlocutore (privato cittadino, ente pubblico, tecnico professionista, ecc.), si possa tornare a riflettere, per giungere ad un equo e ragionevole compromesso, con particolare riguardo ai propri ruoli e alle rispettive esigenze. Auspico, pertanto, una partecipazione attiva alla lettura del presente documento a alla riposta critico-costruttiva che, spero, ne scaturirà.
Con fiducia e rispetto.
A cura di Ing. Pietro Francesco Nicolai
IL NOTIZIOMETRO