Il nuovo Codice degli Appalti: dubbi e riflessioni [SCARICA LA NUOVA BOZZA]

Si avvicina la data ultima del 18 aprile 2016 per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e sono iniziate a circolare alcune versi...

12/02/2016

Si avvicina la data ultima del 18 aprile 2016 per il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e sono iniziate a circolare alcune versioni del decreto legislativo che, in riferimento alla legge delega n. 11/2016 dovrebbe essere approvato da uno dei prossimi consigli dei Ministri per sostituire il Codice dei contratti.

L’ultima versione è datata 27 gennaio 2016 e non dobbiamo essere meravigliati per il fatto che tale data sia prossima a quella della citata legge delega, poché la commissione che si sta occupando di predisporre il testo (c.d. “Commissione Manzione”) ha iniziato il lavoro molto prima che il disegno di legge delega diventasse legge e fosse pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Fatte queste doverose premesse la prima cosa che notiamo è che il testo contiene già 249 articoli; numero del tutto paragonabile ai 257 dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 163/2006) e che contrasta con le dichiarazioni di chi aveva affermato che si sarebbe trattato di un “codice snello” costituito da norme fondamentali e con il compito di disciplinare l'operatività dello stesso alle linee guida predisposte dall'Anac e adottate con decreto del Ministero delle Infrastrutture. Sembra, dunque, che la promessa di semplificazione sia rimasta soltanto una promessa.

Ma le prime avvisaglie sulla impossibilità di un “codice snello” si erano avute, già, agli inizi del mese di dicembre quando Mario Pilade Chiti, uno dei membri più autorevoli della “Commissione Manzione”, aveva dichiarato, nel corso di un convegno sulla riforma dei contratti pubblici, che “Una delega così non si è mai vista: ci sono oltre 70 criteri direttivi e questo renderà difficile l'obiettivo di adottare un codice snello”.

Addentrandomi nella lettura del testo del decreto legislativo non posso non indirizzare la mia curiosità su alcuni articoli che riguardano la progettazione ed i professionisti tecnici e mi imbatto nell’articolo 85 rubricato “Progettazione lavori e validazione progetti” che dovrebbe contenere i principi di cui alle lettere oo) ed rr) della legge delega riferendosi, anche all’articolo 93 del Codice dei contratti (D.lgs. n. 163/2006) ed all’articolo 47 dell’attuale Regolamento di attuazione (DPR n. 207/2010).

Nel comma 1 viene dichiarato che “La progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in piano di fattibilità tecnica ed economica, in progettazione definitiva e in progettazione esecutiva”.

In pratica viene sostituita la “progettazione preliminare” con il “piano di fattibilità tecnica ed economica”. Ma, in verità mi sembra una regressione rispetto all’attuale situazione che prescrive, al comma 3 dell’articolo 93 del Codice dei contratti, per la progettazione preliminare che la stessa doveva contenere, tra l’altro, una relazione sulla fattibilità amministrativa e tecnica.

Viene, per altro, precisato al comma 3 che per le tre fasi progettuali saranno approvate, con decreto del Ministero delle Infrastrutture, apposite linee guida su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici lasciando, poi, al responsabile del procedimento (comma 5) la possibilità di indicare gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase progettuale. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Nel comma 10 viene previsto che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti senza nulla aggiungere per quanto concerne le prime due fasi e senza nulla dire su come devono essere ricavati gli importi della progettazione da porre a base d’asta.

Liberi Professionisti Vs Pubblici Dipendenti

Nel comma 11 viene confermato l’incentivo del 2% “per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di predisposizione, di controllo e espletamento delle procedure di affidamento e aggiudicazione, di direzione di lavori e di collaudo per consentire l’esecuzione dei lavori nel rispetto del progetto a base di contratto, dei tempi e costi prestabiliti”. C’è da precisare che, così com’è scritto tale comma, sembrerebbe di capire che i pubblici dipendenti possono anche effettuare direzioni dei lavori mentre sembrava che tale ipotesi fosse stata scartata a che avrebbero dovuto effettuare soltanto attività diverse dalla progettazione, dalla direzione dei lavori e dal collaudo.

Se dovesse restare per i pubblici dipendenti la possibilità di direzione dei lavori e di collaudo, sorge spontanea la riflessione sulla disparità tra liberi professionisti e dipendenti pubblici: il secondo non ha bisogno di alcun curriculum, fatturato, attrezzature per dirigere o collaudare un'opera mentre il primo deve dimostrare di possedere requisiti di ordine generale e requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativi.

Concorsi di Progettazione

Per quanto concerne, invece, i concorsi di progettazione, gli stessi vengono sommariamente trattati al comma 2 dove viene precisato che “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, in via ordinaria, la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee”.

Resta, di fatto, la discrezionalità dell’Amministrazione sulla possibilità di scegliere, al posto di una procedura ordinaria, un concorso di progettazione o un concorso di idee e, per altro, fa notare l’arch. Elio Caprì, Presidente dell’AssoarchingTutti e due i sistemi (concorso di progettazione e concorso di idee) vengono indistintamente indicati senza ulteriori specifiche rispetto alla attuale definizione; permanendo quest'ultima, i due tipi di concorso sono di fatto due procedure completamente diverse e non assimilabili”.

Noto, per altro, come l’articolo 85 in argomento, pur essendo rubricato “Progettazione lavori e validazione progettinulla dice in merito alla validazione dei progetti.

Ma, a mio avviso, la perla consiste nel fatto di sbandierare, per altro così come precedentemente fatto nel codice dei contratti, che la progettazione deve, tra l’altro, assicurare, “la qualità architettonica e tecnico funzionale dell’opera”. Mi chiedo cosa sia cambiato rispetto all'attuale apparato normativo e se mai otterremo in Italia una migliore qualità architettonica delle opere pubbliche. Infine, mi chiedo come la commissione si sia adeguata alla lettera oo) della legge delega in cui viene precisato che il decreto legislativo delegato dovrà rispettare il principio della “valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori, promuovendo la qualità architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione”.

A cura di arch. Paolo Oreto

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