Il nuovo Regolamento cancella le giuste aspettative dei professionisti sulle tariffe professionali

Ci giunge notizia che lo schema di Regolamento di attuazione, previsto all'articolo 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che detta la di...

05/02/2010
Ci giunge notizia che lo schema di Regolamento di attuazione, previsto all'articolo 5 del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006, che detta la disciplina esecutiva ed attuativa del Codice stesso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per il parere previsto dall'articolo 5, comma 4 del Codice; sembra, poi, che il testo che è stato trasmesso sia una vesione sensibilmente differente da quella circolata dopo l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre. Il Consiglio di Stato dovrà esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione e, quindi, presumibilmente, entro la metà del mese di marzo e soltanto successivamente il Regolamento potrà essere emanato.

Lo schema di regolamento, pur non potendo modificare le norme di legge e non potendo dettare nuove norme, interviene, in modo restrittivo cancellando le giuste aspettative dei professionisti sulle tariffe professionali: non stiamo, qui, a dire che il Regolamento avrebbe potuto far ritornare in vita le tariffe professionali ma affermiamo, con convinzione, che gli importi degli onorari da porre a base delle gare di progettazione potevano essere dedotti dalle tariffe professionali stesse senza lasciare la discrezionalità agli Enti appaltanti sulla possibilità di applicazione o meno delle tariffe stesse. D'altra parte se i professionisti sono, di fatto, considerati alla stregua di imprese, sarebbe stato giusto, applicare ai servizi di ingegneria e di architettura, listini ufficiali come, per altro, viene fatto per le opere.

Ci rendiamo conto che, probabilmente, tutte le richieste (diversificate tra loro e senza nessuna unitarietà) effettuate dai vari Consigli nazionali non hanno fatto breccia sul Governo ma forse l'unica cosa che gli stessi avrebbero dovuto chiedere con fermezza sarebbe stata quella della modifica dell'articolo 92, comma 2 del Codice dei contratti il cui testo in atto è questo:
"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento."
e che, a nostro avviso, al fine di utilizzare le tariffe come base delle gare di progettazione e senza ledere il decreto “Bersani” avrebbe dovuto essere così modificato:
"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento."

Oggi, tenendo conto dell'attuale stesura dell'articolo 92, comma 2 del Codice notiamo come, nelle ultime modifiche introdotte nello schema di regolamento prima dell'invio al Consiglio di Stato, sia stato modificato l'articolo 238 relativo al Compenso spettante ai collaudatori in cui viene precisato che le tariffe professionali e l’onorario a vacazione "possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate".

Che fine hanno fatto tutti i buoni propositi dei Consigli nazionali, per altro espressi anche nelle interviste da noi effettuate in riferimento ai "ribassi selvaggi"?
Dobbiamo ritenere che le stesse o siano state mal espresse o siano state mal interpretate. Non voglio tediarvi oltre ma neanche il minimo risultato che era quello della modifica del comma 2 dell'articolo 92 del Codice è stato raggiunto ed i professionisti dovranno confrontarsi con un Regolamento che, di fatto, certificherà la cancellazione delle tariffe professionali anche come base di riferimento per le gare di progettazione.

Iniziamo da oggi la pubblicazione del nuovo regolamento nell'ultima versione trasmessa al Consiglio di Stato e pubblichiamo, in allegato a questa notizia, la Parte I relativa alle disposizioni comuni (artt. 1 -8) in cui le uniche modifiche rispetto al precedente testo pubblicato sul nostro sito sono all'interno dell'articolo 6 relativo al Documento di regolarità contributiva e precisamente nei commi 3 ed 8 dello stesso e sono evidenziate in giallo.

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A cura di Paolo Oreto
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