Immobili con piscina:Niente agevolazioni prima casa
La Corte di Cassazione (Sez. Tributaria Civile) con la sentenza n. 12517 depositata il 22 maggio 2013, ha specificato che, in molti casi, una villetta con pi...
La Corte di Cassazione (Sez. Tributaria Civile) con la
sentenza n. 12517 depositata il 22 maggio 2013, ha
specificato che, in molti casi, una villetta con piscina rientra
nella categoria dei "beni di lusso" e, come tale, è esclusa
dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
previste dall’art. 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n.
131/1986.
La sentenza della Corte di Cassazione fa seguito al fatto che la Commissione Tributaria di Livorno aveva respinto il ricorso di due coniugi che avevano impugnavano un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato la revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, parte I, della tariffa allegata al t.u. n. 131/1986 per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Il ricorso era stato respinto dalla Commissione tributaria di primo grado con la motivazione che la villetta oggetto di trasferimento era stato edificato con licenza edilizia n. 608/1963 e che, in base a una c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado, erano state successivamente presentate istanze di sanatoria (negli anni 1986 e 1995) per opere eseguite in difformità della iniziale licenza. Riteneva che si dovesse infine tener conto della effettiva consistenza del bene alla data del trasferimento.
Nel specifico caso trattato dalla sentenza (immobile con superficie complessiva pari a 262,38 mq al neto delle parti pertinenziali, una piscina scoperta di 80 mq e un terreno a corredo del fabbricato di 4.033 mq.), la Cassazione ha respinto il ricorso del nuovo proprietario di una villetta con piscina, con superficie superiore ai 200 mq, contro la revoca delle agevolazioni fiscali ordinata dall'Agenzia delle Entrate ed i giudici hanno fatto riferimento ai requisiti fissati dall'art. 5 del DM lavori pubblici del 2 agosto 1969 che stabilisce che le case sono di "lusso" quando sono "composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell’abitabilità o della regolarità edilizia". In virtù della disposizione ministeriale, anche se la villetta era stata costruita sulla base di una licenza che non la classificava come abitazione di lusso e solo dopo la costruzione era stata ampliata con una licenza successiva, l'esistenza della piscina è quindi "incompatibile" con le caratteristiche abitative di un'abitazione monofamiliare non di lusso.
La sentenza della Corte di Cassazione fa seguito al fatto che la Commissione Tributaria di Livorno aveva respinto il ricorso di due coniugi che avevano impugnavano un avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva loro comunicato la revoca delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, parte I, della tariffa allegata al t.u. n. 131/1986 per l'acquisto della prima casa di abitazione.
Il ricorso era stato respinto dalla Commissione tributaria di primo grado con la motivazione che la villetta oggetto di trasferimento era stato edificato con licenza edilizia n. 608/1963 e che, in base a una c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado, erano state successivamente presentate istanze di sanatoria (negli anni 1986 e 1995) per opere eseguite in difformità della iniziale licenza. Riteneva che si dovesse infine tener conto della effettiva consistenza del bene alla data del trasferimento.
Nel specifico caso trattato dalla sentenza (immobile con superficie complessiva pari a 262,38 mq al neto delle parti pertinenziali, una piscina scoperta di 80 mq e un terreno a corredo del fabbricato di 4.033 mq.), la Cassazione ha respinto il ricorso del nuovo proprietario di una villetta con piscina, con superficie superiore ai 200 mq, contro la revoca delle agevolazioni fiscali ordinata dall'Agenzia delle Entrate ed i giudici hanno fatto riferimento ai requisiti fissati dall'art. 5 del DM lavori pubblici del 2 agosto 1969 che stabilisce che le case sono di "lusso" quando sono "composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq (esclusi i balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto) e aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta. Nel calcolo della superficie utile deve computarsi ogni volume a eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell’abitabilità o della regolarità edilizia". In virtù della disposizione ministeriale, anche se la villetta era stata costruita sulla base di una licenza che non la classificava come abitazione di lusso e solo dopo la costruzione era stata ampliata con una licenza successiva, l'esistenza della piscina è quindi "incompatibile" con le caratteristiche abitative di un'abitazione monofamiliare non di lusso.
A cura di Gabriele
Bivona
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