Impianti termici degli edifici: definito il Regolamento per accertamenti e ispezioni
Al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti 'esercizio, la manutenzione e 'ispezione degli impianti termici degli edifici e semplificare quind...
Al fine di standardizzare gli aspetti applicativi inerenti
'esercizio, la manutenzione e 'ispezione degli impianti termici
degli edifici e semplificare quindi l'attività di supporto e
consulenza sono state predisposte le Linee guida per la
definizione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e
delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del
decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. n.
74/2013.
Le linee guida, predisposte dall'ENEA con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), hanno i seguenti obiettivi:
Il documento messo a punto rileva come le attività di ispezione degli impianti termici sono state inizialmente regolamentate in Italia con la legge n. 10/1991 e il D.P.R. n. 412/1993, successivamente con il D.Lgs. n. 192/2005 e infine dal D.P.R. n. 74/2013 che ha cambiato le regole e introdotto alcune novità che le linee guida riassumono nei seguenti punti:
Considerato che la normativa precedente al D.P.R. n. 74/2013 è stata recepita dalle Regioni attraverso norme locali che hanno avuto il risultato di disallineare i regolamenti riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini, e che il nuovo quadro legislativo impone un adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e un'auspicabile omogeneizzazione degli stessi, le linee guida propongono un modello di Regolamentoche affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.
Le linee guida, predisposte dall'ENEA con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) e del Comitato Termotecnico Italiano (CTI), hanno i seguenti obiettivi:
- affrontare gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti e autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti termici e degli ispettori;
- suggerire alle Regioni una possibile struttura delle tariffe, sia per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica che per le ispezioni;
- contiene i possibili modelli per le comunicazioni tra l'utente e l'autorità competente circa la nomina/cessazione del terzo responsabile, la nomina/cessazione dell'amministratore del condominio, la disattivazione dell'impianto, l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni e la sostituzione del generatore di calore, e infine un promemoria circa gli adempimenti spettanti al responsabile, al terzo responsabile, al manutentore e al conduttore dell'impianto;
- contiene due modelli di rapporto di prova, generatori a fiamma e macchine frigorifere, comprensivi delle istruzioni di compilazione.
Il documento messo a punto rileva come le attività di ispezione degli impianti termici sono state inizialmente regolamentate in Italia con la legge n. 10/1991 e il D.P.R. n. 412/1993, successivamente con il D.Lgs. n. 192/2005 e infine dal D.P.R. n. 74/2013 che ha cambiato le regole e introdotto alcune novità che le linee guida riassumono nei seguenti punti:
- nuovi limiti delle potenze degli impianti sottoposti ai controlli e modifica dei compiti dell'ispettore circa la valutazione degli interventi di risparmio energetico: "Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente";
- ulteriore limitazione del numero di ispezioni: "Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione";
- maggiore responsabilità dell'installatore e del manutentore che
oltre a sottoscrivere i rapporti di controllo di efficienza
energetica hanno l'onere di "definire e dichiarare esplicitamente
al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate":
- nuove cadenze di trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica all'autorità competente, differenziandole per tipologia di impianto e per potenza;
- requisiti professionali più stringenti per i nuovi ispettori limitandoli a quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.4 del D.M. n. 37/08 (laurea o diploma in discipline tecniche con due anni di esperienza).
- conferma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano del compito, tra l'altro, di coordinare l'attività sul loro territorio, stabilire tariffe uniformi, instituire il catasto regionale degli impianti termici, individuare nuove autorità competenti e/o confermare quelle che erano previste dalla legge 10/91 e dal D.P.R. 412/93, promuovere programmi di qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le ispezioni sugli impianti, promuovere campagne di informazione per i cittadini.
Considerato che la normativa precedente al D.P.R. n. 74/2013 è stata recepita dalle Regioni attraverso norme locali che hanno avuto il risultato di disallineare i regolamenti riguardanti i rapporti tra autorità competenti e cittadini, e che il nuovo quadro legislativo impone un adeguamento dei regolamenti adottati in precedenza e un'auspicabile omogeneizzazione degli stessi, le linee guida propongono un modello di Regolamentoche affronta gli aspetti procedurali che si instaurano tra utenti ed autorità competente, quali le cadenze delle trasmissioni dei rapporti di efficienza energetica, le cadenze delle ispezioni, le modalità comportamentali e gli obblighi dei responsabili degli impianti e degli ispettori.
A cura di Gabriele
Bivona
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