Imposte di registro e ipocastastali: Notaio estraneo al rapporto tributario
La notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali al notaio rogante, che in sede di rogito di compravendita immobiliare ...
La notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro
e delle ipo-catastali al notaio rogante, che in sede di rogito di
compravendita immobiliare si è avvalso della procedura di
registrazione telematica e in tale veste ha provveduto alla
relativa autoliquidazione con il conseguente versamento, vale solo
a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione
del pagamento non sufficiente (ex articolo 13, Dlgs n.
472/1997), ma non incide sul principio secondo il quale i soggetti
obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali
dell’atto medesimo. Lo ha affermato la Cassazione con la
sentenza n. 15627 dell’11 giugno.
I fatti -La controversia ha ad oggetto l’avviso di
liquidazione per imposta di registro e ipo-catastali che l’Agenzia
delle entrate ha notificato all’acquirente di un immobile in
relazione all’atto di vendita, stipulato e registrato
telematicamente nel luglio 2008. La contribuente ha proposto
ricorso, eccependo l’illegittimità della notifica dell’atto per
carenza di legittimazione passiva, in quanto, in sede di stipula
del rogito, aveva versato al notaio la somma comprensiva sia
dell’onorario che delle imposte.
Di diverso avviso l’Ufficio che, dopo aver ribadito la legittimità
dell’avviso ex articolo 57 Tur (“oltre ai pubblici
ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, e ai
soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono
solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti
contraenti…”), ha sostenuto che non sussisteva carenza di
legittimazione passiva della parte privata, trattandosi di
obbligazione solidale, e che, di conseguenza, il pagamento parziale
delle somme nelle mani del notaio non era liberatorio nei
confronti dell’amministrazione.
Nei gradi di merito, la contribuente è risultata parte vittoriosa.
In particolare, la Commissione regionale ha respinto la tesi
dell’Ufficio, secondo la quale la contribuente avrebbe avuto
l’obbligo di vigilare sull’avvenuto versamento, da parte del
notaio, dell’imposta principale relativa all’atto stipulato. A
parere dei giudici d’appello tale tesi non appariva condivisibile,
in quanto:
- la registrazione dei rogiti notarili, a partire dall’aprile 2007, ex articolo 3-bis, Dlgs n. 463/1997, doveva essere effettuata esclusivamente in via telematica
- gli ‘utenti’ del servizio telematico erano sati individuati ex lege (solo) nei pubblici ufficiali indicati dall’articolo 10, lettera b), Tur (tra i quali anche i notai)
- il notaio era da considerarsi “sostituto d’imposta” e perciò unico responsabile nei confronti dell’Agenzia per il versamento delle imposte relative alla registrazione degli atti stipulati.
L’ufficio proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione
e falsa applicazione di legge (articolo 57 del Tur, 1292 del codice
civile e 64, comma 1 e 3 del Dpr n. 600/1973).
La Corte lo ha accolto e ha statuito che “… fermo restando che
(ai sensi dell'art. 10 DPR 131/86) obbligato alla richiesta di
registrazione telematica, per atti dallo stesso redatti, ricevuti o
autenticati, come nel caso in esame, è il notaio, i soggetti
tenuti al pagamento del tributo rimangono, in ogni caso, le parti
contraenti, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986…”
(Cassazione n. 15627/1919).
Osservazioni - I giudici di legittimità sono stati
chiamati a pronunciarsi sull’applicabilità del principio di
solidarietà previsto dall’articolo n. 57 Tur in relazione:
- al rapporto tra responsabilità per il pagamento dell’imposta e modalità del relativo versamento
- alla distinzione tra sostituto e responsabile d’imposta, con la conseguente ascrivibilità della figura del notaio rogante nella seconda categoria anche nel nuovo sistema di registrazione telematica
- all’individuazione dei soggetti obbligati al versamento delle somme dovute.
Costituisce principio consolidato di legittimità che la
procedura di registrazione telematica non modifica, né presenta
vincoli di incompatibilità con il disposto dell’articolo n. 57 Tur,
secondo il quale il notaio è solidalmente obbligato al pagamento
dell’imposta con le parti dell’atto. Tale responsabilità, per un
verso, trova fondamento e ragione pratica nel ruolo di garanzia a
lui assegnato dalla legge nel rafforzamento dei presupposti di
soddisfazione della pretesa impositiva e, per altro verso, non
esclude che il notaio, nonostante pubblico ufficiale obbligato a
richiedere la registrazione, rimanga tuttavia estraneo al
presupposto impositivo.
Quest’ultimo concerne solo le parti sostanziali, cioè i contraenti
nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto,
traslativo di ricchezza o regolativo di un affare, al quale
l’ordinamento riconduce un’espressione di capacità contributiva
(Cassazione n. 5016/2015 e n. 12257/2017). Al riguardo, infatti, la
Corte ha riconosciuto che “contribuente in senso sostanziale
non è il notaio, ma la parte…” (Cassazione, n. 15450/2019) e,
quindi, i soggetti tenuti al pagamento del tributo rimangono,
ex articolo n. 57 Tur, le parti contraenti, “…alle
quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso
d’inadempimento, l’avviso di liquidazione…” (Cassazione n.
29159/2018).
Escludere una responsabilità dei soggetti contraenti al pagamento
dell’imposta di registro solo in quanto impossibilitati ad eseguire
materialmente il versamento dell’imposta, avvenendo questo per via
telematica a mezzo del notaio rogante, avrebbe sovvertito i
principi tributari e soprattutto il vincolo di solidarietà (notaio
– contraenti), posto dal legislatore al fine di garantire
l’effettivo recupero dell’imposta senza dover distinguere le varie
posizioni dei coobbligati. Anche perché l’Amministrazione ha
facoltà di scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, senza essere
tenuta a notificare l’avviso anche agli altri (Cassazione n.
8271/2018).
Con riferimento all’atteggiarsi dell’obbligo solidale di pagamento
tra le parti e il notaio, non può ritenersi legittima la
qualificazione attribuita dalla Ctr al professionista come
“sostituto di imposta”, cioè colui che, “… in forza di
disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposta in luogo
di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a
titolo di acconto” (articolo 64, comma 1, Dpr n. 600/1973), e
che ha l’obbligo di rivalersi sul sostituito, esercitando la
rivalsa, se non è diversamente stabilito in modo espresso. Ciò sia
perché nell’elencazione tassativa dei soggetti che assumono la
veste di sostituti d'imposta, l’articolo 23, Dpr n. 600 non
comprende il notaio nell’esercizio della sua funzione, sia perché
nel nuovo sistema di registrazione degli atti con procedura
telematica viene confermava la qualifica del notaio, pubblico
ufficiale, quale responsabile di imposta (cioè colui che “in
forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento
dell'imposta insieme con altri per fatti o situazioni
esclusivamente riferibili a questi”, e che ha “diritto” di
rivalsa, ex articolo 64, comma 3, Dpr n.
600/1973).
Nella fattispecie in esame, la Corte ha chiarito che il principio
fissato dall’articolo n. 57 del Tur deve essere interpretato nel
senso che i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le
parti sostanziali dell’atto stipulato, e ha concluso che tale
principio va confermato anche quando il notaio rogante abbia omesso
di provvedere, seppur parzialmente, al versamento delle somme
destinate al pagamento (Cassazione, sentenza n. 13653/2009).
A cura dell’Agenzia delle Entrate
Documenti Allegati
Sentenza 11 giugno 2019, n. 15627IL NOTIZIOMETRO