In Gazzetta Ufficiale la Direttiva ricorsi: un tetto di 100.000 Euro per gli arbitrati
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 di ieri 12 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 recante "Attuazione della direttiva 20...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 di ieri 12 aprile 2010 è stato
pubblicato il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 recante
"Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici." che entrerà in vigore il
27 aprile prossimo.
Il decreto è composto da 16 articoli che apportano notevoli ed importanti modifiche al Codice dei contratti (Dlgs. 163/2006) ed, in particolare l'articolo 5 contiene "Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato" che modificano gli articoli 241 e 243 del Codice stesso; viene inserito un tetto di 100.000 euro (complessivi per tutto il collegio - due arbitri di parte più il presidente - e comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario) per salvare gli arbitrati negli appalti ma, anche, per ridare moralità ai compensi dei giudici privati, sino ad ora legati in modo automatico al valore dei lavori per i quali era richiesto l'arbitrato stesso.
Il decreto legislativo in argomento contiene, anche, importanti novità sulle aggiudicazioni con una corsia preferenziale ai sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per risolvere le liti quali l'accordo bonario e l'arbitrato.
La firma del contratto viene bloccata per 35 giorni dopo l'aggiudicazione, in modo da permettere a chi non ha vinto di fare ricorso ma nello stesso tempo viene limitato a 30 giorni il termine massimo per impugnare l'aggiudicazione e l'annuncio della lite basta a bloccare l'ente appaltante che non può più firmare il contratto sino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.
E per quanto concerne l'esecuzione del contratto, in un eventuale contenzioso, la preferenza andrà all'accordo bonario con una proposta di mediazione portata avanti dal funzionario responsabile o, nelle opere di maggiore entità, da una Commissione della quale potranno far parte anche ingegneri ed architetti.
Il decreto legislativo n. 53/2010, come abbiamo avuto modo di anticipare apporta notevoli modiche agli articoli 11, 79, 240, 241, 243, 244, 245 aggiungendo,anche, gli articoli 79-bis, 243-bis, 245-bis, 245-ter e 245-quater relativamente a:
e riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori, allegando alla presente notizia il testo del Codice dei contratti coordinato con il decreto legislativo n. 53/2010.
Il decreto è composto da 16 articoli che apportano notevoli ed importanti modifiche al Codice dei contratti (Dlgs. 163/2006) ed, in particolare l'articolo 5 contiene "Disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato" che modificano gli articoli 241 e 243 del Codice stesso; viene inserito un tetto di 100.000 euro (complessivi per tutto il collegio - due arbitri di parte più il presidente - e comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario) per salvare gli arbitrati negli appalti ma, anche, per ridare moralità ai compensi dei giudici privati, sino ad ora legati in modo automatico al valore dei lavori per i quali era richiesto l'arbitrato stesso.
Il decreto legislativo in argomento contiene, anche, importanti novità sulle aggiudicazioni con una corsia preferenziale ai sistemi alternativi alla giustizia ordinaria per risolvere le liti quali l'accordo bonario e l'arbitrato.
La firma del contratto viene bloccata per 35 giorni dopo l'aggiudicazione, in modo da permettere a chi non ha vinto di fare ricorso ma nello stesso tempo viene limitato a 30 giorni il termine massimo per impugnare l'aggiudicazione e l'annuncio della lite basta a bloccare l'ente appaltante che non può più firmare il contratto sino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.
E per quanto concerne l'esecuzione del contratto, in un eventuale contenzioso, la preferenza andrà all'accordo bonario con una proposta di mediazione portata avanti dal funzionario responsabile o, nelle opere di maggiore entità, da una Commissione della quale potranno far parte anche ingegneri ed architetti.
Il decreto legislativo n. 53/2010, come abbiamo avuto modo di anticipare apporta notevoli modiche agli articoli 11, 79, 240, 241, 243, 244, 245 aggiungendo,anche, gli articoli 79-bis, 243-bis, 245-bis, 245-ter e 245-quater relativamente a:
- termine dilatorio per la stipulazione del contratto;
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- avviso volontario per la trasparenza preventiva;
- misure di incentivazione dell'accordo bonario;
- disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato;
- informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale;
- giurisdizione;
- tutela processuale;
- inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni;
- inefficacia del contratto negli altri casi;
- sanzioni alternative;
- tutela in forma specifica e per equivalente;
- modifiche alla disciplina processuale per le infrastrutture strategiche;
- obblighi di comunicazione e di informazione alla Commissione dell'Unione europea.
e riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori, allegando alla presente notizia il testo del Codice dei contratti coordinato con il decreto legislativo n. 53/2010.
A cura di Paolo
Oreto
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