In Gazzetta il Codice delle leggi antimafia
Entrerà in vigore il 13 ottobre 2011 il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non...
Entrerà in vigore il 13 ottobre 2011 il Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", pubblicato sul
supplemento ordinario n. 214 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del
28/09/2011.
Il D.Lgs. n. 159/2011, considerati gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ha l'obiettivo di riordinare le disposizioni in materia di documentazione antimafia in un unico testo normativo che possa divenire un valido e completo punto di riferimento, semplificando l'attività dell'interprete, evitando la necessità di utilizzare nel testo riferimenti esterni a differenti atti normativi.
Il Codice è suddiviso in 4 differenti libri:
Il Libro II istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire:
La documentazione antimafia non deve essere acquisita:
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia. Mentre l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
Il D.Lgs. n. 159/2011, considerati gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ha l'obiettivo di riordinare le disposizioni in materia di documentazione antimafia in un unico testo normativo che possa divenire un valido e completo punto di riferimento, semplificando l'attività dell'interprete, evitando la necessità di utilizzare nel testo riferimenti esterni a differenti atti normativi.
Il Codice è suddiviso in 4 differenti libri:
- Libro I: Le misure di prevenzione;
- Libro II: Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- Libro III: Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Libro IV: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Il Libro II istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire:
- licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
La documentazione antimafia non deve essere acquisita:
- per i rapporti fra i soggetti pubblici;
- per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attivita' di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
- per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia. Mentre l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
A cura di Gabriele
Bivona
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