In Puglia Certificazione Energetica senza abilitazione
L'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo Stato, rientrando nella compet...
L'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo
Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina
di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la
realtà regionale. In virtù di questo principio, la determinazione
dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la
qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione
energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova
figura professionale, è di esclusiva competenza dello Stato.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2426 del Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, in riferimento al ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15/12/2009. In particolare, gli Ordini ricorrenti contestavano la delibera n. 2272/2009 nella parte in cui prevede:
Come rilevato dalla parte ricorrente, l'art. 4, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Nelle more dell'adozione di tale d.p.r. l'art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all'allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.
Per tale motivo e in virtù dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, la delibera della Giunta Pugliese viola il riparto di competenze Stato/Regioni. I giudici del TAR, condividendo la tesi dei ricorrenti, ha specificato che spetta unicamente alla legislazione statale creare un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc ed ha ricordato una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 138/2009) "… la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".
La Delibera n. 2272/2009, nella parte in cui prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione, che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali, che l'accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi, che l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale, che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al punto 6.1, crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa è assolutamente preclusa alle Regioni.
Questo, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 2426 del Tribunale Amministrativo Regionale pugliese, in riferimento al ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15/12/2009. In particolare, gli Ordini ricorrenti contestavano la delibera n. 2272/2009 nella parte in cui prevede:
- che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione;
- che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali;
- che l'accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi;
- che l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale;
- che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo.
Come rilevato dalla parte ricorrente, l'art. 4, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Nelle more dell'adozione di tale d.p.r. l'art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all'allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.
Per tale motivo e in virtù dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, la delibera della Giunta Pugliese viola il riparto di competenze Stato/Regioni. I giudici del TAR, condividendo la tesi dei ricorrenti, ha specificato che spetta unicamente alla legislazione statale creare un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc ed ha ricordato una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 138/2009) "… la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".
La Delibera n. 2272/2009, nella parte in cui prevede che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione, che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali, che l'accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi, che l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale, che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui al punto 6.1, crea un nuovo profilo professionale e ne individua i requisiti ed i titoli abilitanti, istituendo un elenco regionale ad hoc, la qual cosa è assolutamente preclusa alle Regioni.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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