Inarcassa: Alle Imprese di costruzione non si applica il contributo integrativo
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. 37/0013860 del 30 luglio scorso, indirizz...
La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali con la nota prot. 37/0013860
del 30 luglio scorso, indirizzata all'Ance (Associazione
nazionale costruttori edili) ha fornito opportuni chiarimenti
circa l'obbligo di versamento all'INARCASSA del contributo
integrativo di cui all'art. 10 della legge n. 6/81 da parte
delle imprese edili qualificate per l'attività di progettazione e,
conseguentemente, sulla corretta interpretazione della disciplina
previdenziale per le categorie professionali degli ingegneri e
degli architetti rilevando che le imprese di costruzione del
settore edile non rientrano in nessuna delle categorie di soggetti
individuati dalle norme di legge o statutarie citate, né,
tantomeno, sembrerebbero essere assimilabili alle stesse.
La richiesta dell'Ance ha fatto seguito alle richieste che, nei mesi trascorsi, numerose Associazioni territoriali hanno ricevuto, da parte di INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli ingegneri e degli architetti), richieste di pagamento ad imprese edili qualificate anche per l'attività di progettazione, del contributo previdenziale integrativo, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23 del proprio Statuto.
Il Ministero nella nota indirizzata all'Ance ha rilevato che anche se i requisiti soggettivi (forma costitutiva di società di capitali) ed oggettivi (oggetto sociale che contempla attività professionali quali progettazione lavori o direzione lavori) che qualificano le società di ingegneria risultino connotati, in parte, da elementi comuni con quelli presenti nelle società che svolgono attività edile, le due tipologie societarie, ossia quella di ingegneria e quella edile, si distinguono con riferimento allo svolgimento dell'attività di progettazione.
A tal riguardo, il Ministero ha confermato che, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale, costituita dalla realizzazione di un'opera, non è dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa.
Diversamente, il contributo di cui all'art. 10 della L. n. 6/81 è dovuto anche da parte di una realtà organizzativa costituita in forma di impresa edile, qualora l'attività di progettazione sia svolta in conto terzi, identificandosi la stessa attività nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della medesima impresa.
La richiesta dell'Ance ha fatto seguito alle richieste che, nei mesi trascorsi, numerose Associazioni territoriali hanno ricevuto, da parte di INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza degli ingegneri e degli architetti), richieste di pagamento ad imprese edili qualificate anche per l'attività di progettazione, del contributo previdenziale integrativo, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 23 del proprio Statuto.
Il Ministero nella nota indirizzata all'Ance ha rilevato che anche se i requisiti soggettivi (forma costitutiva di società di capitali) ed oggettivi (oggetto sociale che contempla attività professionali quali progettazione lavori o direzione lavori) che qualificano le società di ingegneria risultino connotati, in parte, da elementi comuni con quelli presenti nelle società che svolgono attività edile, le due tipologie societarie, ossia quella di ingegneria e quella edile, si distinguono con riferimento allo svolgimento dell'attività di progettazione.
A tal riguardo, il Ministero ha confermato che, qualora l'attività di progettazione rivesta per l'impresa edile un ruolo interno e strumentale all'espletamento dell'attività principale, costituita dalla realizzazione di un'opera, non è dovuto il versamento del contributo integrativo all'Inarcassa.
Diversamente, il contributo di cui all'art. 10 della L. n. 6/81 è dovuto anche da parte di una realtà organizzativa costituita in forma di impresa edile, qualora l'attività di progettazione sia svolta in conto terzi, identificandosi la stessa attività nel prodotto finale dell'opera intellettuale prestata dai dipendenti della medesima impresa.
A cura di Gabriele
Bivona
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