Inarcassa: Contributo integrativo dal 2% al 4%
Dal prossimo 1 gennaio 2011 su tutte le fatture emesse gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, le Società di Professionisti e le Società ...
Dal prossimo 1 gennaio 2011 su tutte le fatture emesse gli
iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, le
Società di Professionisti e le Società di Ingegneria, dovranno
applicare all'imponibile un'aliquota di contributo integrativo
pari al 4% che raddoppia dal 2% al 4%.
Ricordiamo che il contributo integrativo dovuto a Inarcassa è regolamentato dallo Statuto dell'Associazione che all'art. 23 ne stabilisce l' entità ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente.
Dall'1 gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.
L'aumento dell'aliquota dal 2% al 4%, che, come abbiamo già detto entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2011, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale del 5 marzo 2010, che interesserà circa 200mila professionisti, (150mila associati a Inarcassa e 50mila titolari di partita Iva non iscritti), ai quali vanno aggiunte anche circa 4mila società di ingegneria.
Lo scopo della riforma è quello di assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell'Associazione e l'adeguatezza dei livelli pensionistici.
Per quanto concerne il contributo soggettivo ricordiamo che per il 2011 l'aliquota passa a 12,5% e che a partire dall'1 gennaio 2010 l'aliquota del contributo soggettivo, calcolata sul reddito professionale entro il limite del tetto pensionabile, è elevata progressivamente come segue:
Oltre il limite di reddito pensionabile continua a trovare applicazione il contributo del 3%. Analogamente, il contributo soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:
La quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo, con un valore minimo (fissato per il 2010 ad euro 60), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali.
La quota del contributo destinato alle attività assistenziali è improduttiva ai fini previdenziali e pertanto non viene computata nel montante per il calcolo delle prestazioni erogate da Inarcassa con il sistema contributivo (prestazioni contributive, e supplementi di pensione).
Sono state, inoltre, introdotte nuove facilitazioni per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono all'Associazione prima di avere compiuto i trentacinque anni di età e fino al compimento dei trentacinque anni di età: per essi la riduzione è concessa per i primi cinque anni solari dalla prima iscrizione, ed il diritto non cessa in caso di reiscrizione durante il periodo suddetto.
In tal caso la contribuzione soggettiva minima è ridotta a un terzo e la contribuzione calcolata con l'applicazione delle aliquote sopra indicate alla metà.
Ricordiamo che il contributo integrativo dovuto a Inarcassa è regolamentato dallo Statuto dell'Associazione che all'art. 23 ne stabilisce l' entità ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente.
Dall'1 gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.
L'aumento dell'aliquota dal 2% al 4%, che, come abbiamo già detto entrerà in vigore il prossimo 1 gennaio 2011, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale del 5 marzo 2010, che interesserà circa 200mila professionisti, (150mila associati a Inarcassa e 50mila titolari di partita Iva non iscritti), ai quali vanno aggiunte anche circa 4mila società di ingegneria.
Lo scopo della riforma è quello di assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell'Associazione e l'adeguatezza dei livelli pensionistici.
Per quanto concerne il contributo soggettivo ricordiamo che per il 2011 l'aliquota passa a 12,5% e che a partire dall'1 gennaio 2010 l'aliquota del contributo soggettivo, calcolata sul reddito professionale entro il limite del tetto pensionabile, è elevata progressivamente come segue:
- al 11,5% a decorrere dal 1/1/2010;
- al 12,5% a decorrere dal 1/1/2011;
- al 13,5% a decorrere dal 1/1/2012;
- al 14,5% a decorrere dal 1/1/2013.
Oltre il limite di reddito pensionabile continua a trovare applicazione il contributo del 3%. Analogamente, il contributo soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:
- euro 1.400 (di cui euro 60 destinati all’assistenza), dal 1/1/2010;
- euro 1.600 (di cui euro 65 destinati all’assistenza), dal 1/1/2011;
- euro 1.800 (di cui euro 70 destinati all’assistenza), dal 1/1/2013.
La quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo, con un valore minimo (fissato per il 2010 ad euro 60), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali.
La quota del contributo destinato alle attività assistenziali è improduttiva ai fini previdenziali e pertanto non viene computata nel montante per il calcolo delle prestazioni erogate da Inarcassa con il sistema contributivo (prestazioni contributive, e supplementi di pensione).
Sono state, inoltre, introdotte nuove facilitazioni per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono all'Associazione prima di avere compiuto i trentacinque anni di età e fino al compimento dei trentacinque anni di età: per essi la riduzione è concessa per i primi cinque anni solari dalla prima iscrizione, ed il diritto non cessa in caso di reiscrizione durante il periodo suddetto.
In tal caso la contribuzione soggettiva minima è ridotta a un terzo e la contribuzione calcolata con l'applicazione delle aliquote sopra indicate alla metà.
A cura di Ilenia
Cicirello
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