Incentivazione energie rinnovabili: la tariffa omnicomprensiva può essere soggetta all'IVA
La tariffa omnicomprensiva corrisposta a persone fisiche o enti non commerciali per l'energia prodotta da impianti eolici o alimentati da altre fonti rinnova...
La tariffa omnicomprensiva corrisposta a persone fisiche o enti non
commerciali per l'energia prodotta da impianti eolici o alimentati
da altre fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw posti al
servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, non è soggetta
all'imposta sul valore aggiunto (IVA). Diversamente, nel caso in
cui gli impianti non siano posti al servizio dell'abitazione o
della sede dell'ente, nel caso di impianti di potenza superiore a
20 kw, di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività
commerciale o di soggetti che svolgono lavoro autonomo, la tariffa
omnicomprensiva risulta essere soggetta all'IVA.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 88/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto lo scorso 25 agosto ad un quesito inerente la disciplina fiscale da applicare alla Tariffa Fissa Omnicomprensiva riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da:
La tariffa omnicomprensiva è formata da 2 componenti: la componente prezzo e la componente incentivante ed è corrisposta, previa istanza al GSE, ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono in rete l'energia non auto-consumata. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 2007 aveva fornito interessanti delucidazioni in merito alla tariffa incentivante corrisposta ai soggetti produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Nel suo parere, l'Agenzia ha, innanzitutto ricordato che essendo la tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli articoli 2135 e 2195 del codice civile ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA. In riferimento alla circolare n. 46/E del 2007, considerato che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (conto energia), la stessa non assume rilevanza ai fini IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kW. Se l'immissione in rete di energia è effettuata alle suddette condizioni non configura un'attività commerciale svolta abitualmente in quanto l'impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.
Diversamente, l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata configura sempre un'attività commerciale quando è effettuata da:
In sintesi, nel caso in cui la tariffa omnicomprensiva è corrisposta:
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 88/E, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto lo scorso 25 agosto ad un quesito inerente la disciplina fiscale da applicare alla Tariffa Fissa Omnicomprensiva riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'energia elettrica incentivata prodotta e immessa in rete da:
- impianti eolici di potenza nominale non inferiore a 1 Kw e non superiore a 200 Kw;
- impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale non inferiore a 1 Kw e non superiore a 1 Mw, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007.
La tariffa omnicomprensiva è formata da 2 componenti: la componente prezzo e la componente incentivante ed è corrisposta, previa istanza al GSE, ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili che immettono in rete l'energia non auto-consumata. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del 2007 aveva fornito interessanti delucidazioni in merito alla tariffa incentivante corrisposta ai soggetti produttori di energia elettrica da fonte fotovoltaica.
Nel suo parere, l'Agenzia ha, innanzitutto ricordato che essendo la tariffa omnicomprensiva erogata in relazione alla cessione di un bene (energia), la stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola ai sensi degli articoli 2135 e 2195 del codice civile ovvero attività di lavoro autonomo, è assoggettabile ad IVA. In riferimento alla circolare n. 46/E del 2007, considerato che tale tariffa omnicomprensiva persegue lo stesso fine incentivante della tariffa corrisposta ai titolari di impianti fotovoltaici (conto energia), la stessa non assume rilevanza ai fini IVA quando è corrisposta nei confronti di soggetti titolari di impianti da fonte eolica o da altre fonti, posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente oppure di impianti di potenza fino a 20 kW. Se l'immissione in rete di energia è effettuata alle suddette condizioni non configura un'attività commerciale svolta abitualmente in quanto l'impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni personali.
Diversamente, l'immissione in rete dell'energia non autoconsumata configura sempre un'attività commerciale quando è effettuata da:
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kw, che non risultano posti a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente;
- persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kw;
- persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
- soggetti che svolgono lavoro autonomo.
In sintesi, nel caso in cui la tariffa omnicomprensiva è corrisposta:
- a persona fisica o ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente - la tariffa stessa non è imponibile IVA;
- a persona fisica, ente non commerciale per l'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kw non posti al servizio dell'abitazione o della sede dell'ente, oppure, da impianti di potenza superiore a 20 kw, a persona fisica o giuridica che svolge attività commerciale, a soggetti che svolgono lavoro autonomo - la tariffa stessa è imponibile IVA.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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