Incentivi funzioni tecniche: il MIT sugli appalti pluriennali
L'erogazione degli incentivi in corrispondenza dei SAL è ammissibile oppure no? Ecco la risposta del supporto giuridico
Nel caso di appalti di lavori pluriennali, la liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche può essere effettuata in corrispondenza dei SAL?
Appalti di lavori pluriennali: come erogare gli incentivi alle funzioni tecniche?
A chiedere chiarimenti al supporto giuridico del MIT sull’applicazione della disciplina prevista dall’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 è stata un’Amministrazione in procinto di emanare il regolamento sugli incentivi, fissando anche i criteri per la liquidazione per fasi (contratto; esecuzione; collaudo).
Spiega l'Ente che il regolamento prevede, per gli appalti di durata pluriennale, la possibilità di liquidare gli incentivi maturati nella fase dell'esecuzione dei lavori, non al termine della vigenza del contratto e dopo l’approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori, ma con cadenza corrispondente ai SAL, previo accertamento ed attestazione dell'effettività delle relative prestazioni e salva la ripetizione totale o parziale (per incrementi dei tempi o dei costi).
Specificamente, la disciplina dispone che “ai soggetti incaricati della direzione lavori, dell'ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantieri), della direzione dell'esecuzione e collaboratori, del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'incentivo viene liquidato secondo le seguenti cadenze:
- il 90% nel corso dell'esecuzione in ragione dell'avanzamento della spesa (SAL);
- il 10% successivamente all'emissione del Collaudo tecnico amministrativo”.
Da qui il dubbio se sia corretto liquidare gli incentivi relativi alla fase dell'esecuzione di lavori di durata pluriennale, progressivamente in corrispondenza della maturazione dei SAL.
Il parere del MIT
La risposta del MIT, contenuta nel parere del 30 gennaio 2025, n. 3226 è stata chiara. Facendo riferimento al comma 3 dell’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), secondo cui:
“I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti…”,
sono le relative discipline di ente a stabilire le modalità di liquidazione degli incentivi spettanti, lasciando la scelta alla discrezionalità della stazione appaltante.
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