Incentivi per l’attrazione di capitale umano: online la circolare-guida delle Entrate
Al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, la Legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha potenziato...
Al fine di favorire lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese, la Legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha potenziato le misure agevolative previste per attirare risorse umane in Italia e introdotto nuove ipotesi agevolabili, in modo da configurare un sistema variegato, idoneo a cogliere le diverse realtà.
Al fine di chiarire il mutato quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare/guida che approfondisce i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, le Entrate illustra dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.
La circolare/guida è suddivisa in 4 parti:
- Parte I che definisce o criteri generali per la individuazione della residenza
- Parte II che illustra le agevolazioni per ricercatori, docenti, lavoratori controesodati e lavoratori impatriati
- Parte III che tratta il regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti
- Parte IV che definisce il divieto di cumulo tra le diverse misure agevolative
Alla fine viene riportata una tabella riassuntiva delle agevolazioni contenente:
- il tipo di agevolazione
- la misura e la durata dell'agevolazione
- i requisiti
“Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio
2017 - Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti
“lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici
requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per
svolgervi un’attività lavorativa.
Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità
ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che
dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla
Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai
redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli
in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare
riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che
sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime
speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a
partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza
fiscale italiana.
Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce
la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a
condizione che i due eventi siano collegabili.
Gli incentivi per i ricercatori e i docenti - È
prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro
dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo
svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono
esclusi dal valore della produzione netta ai fini Irap.
L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui
il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi,
sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.
Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere
in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non
essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto
all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due
anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o
università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e,
infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello
Stato.
Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati” - I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e del 50 % per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi
residenti - La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo
regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio
all’articolo 24-bis del Tuir, volto a incentivare il trasferimento
della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità
contributiva.
Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che
intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di
beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti
all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila
euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione.
Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari,
i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000
euro.
Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo
trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata
fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove
dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità
dell’opzione.
L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente
nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini
ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il
contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti
soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una
specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre,
forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito
di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni
detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni
internazionali contro la doppia imposizione.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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